Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4288 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill. Sigg ri Magistrati: Dott. Vincenzo MIL04 2 8 8 / 03 .N. 20035/( топ.$836 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI- Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco MAIORANO - Consigliere ud. 16/10/02 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere ha pronunciato la seguente S E NT E NZA sul ricorso proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.50 VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar VIERI GRILLO di SIENA DEL 27/3/2000, REP. 130789; -- ricorrente P contro elettivamente domiciliato in DE CARLO GIUSEPPE, етVie 6.F. Supressie, 21 y Marie Colebrese. ROMA FIA MONTEBUONO · presso (To STUDIO BRIGNOLA] e da 2002 4055 vítimo d'ufficio presso LA -CANCELLERIA DELLA CORTE -1- SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato е difeso dall'avvocato GIOVANNI SALVIA, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
BANCA POPOLARE SANTA MARIA ASSUNTA DI CASTELGRANDE;
intimata avverso la sentenza n. 763/99 del Tribunale di MATERA, 十 --- depositata il 14/10/99 R.G.N. 388/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica - udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio .L. MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore --- Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per rigetto del ricorso. + т -2- I SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di PO PP De LO conveniva in giudizio la CA PO S. Marla SU di Castelgrande e il Monte dei Paschi di IE ed esponeva di aver inizlato nell'anno 1979 un rapporto di lavoro subordinato, In qualità di implegato, alle dipendenze della CA PO S. Marla SU;
questa, dopo alterne vicende ed interventi vari della CA d'LI (era stata pure disposta la procedura dell'amministrazione straordinaria). con provvedimento del for Ministro del Tesoro del 27 febbraio 1988 e previa revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito era stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Con decreto del 28 febbraio 1988 la CA d'LI, al fine di salvaguardare il posto di lavoro del dipendenti, aveva autorizzato il Monte dei Paschi di IE a subentrare alla CA PO nell'attività creditizia e negli sportelli prima gestiti dalla medesima;
tutti i lavoratori, prevla stipula di un verbale con l'UPLMO di PO, erano stati assunti senza soluzione di continuità dal Monte dei Paschi, ad eccezione di esso ricorrente e di altri due impiegati, i quali avevano continuato a prestare attività lavorativa alle dipendenze dei Commissari della liquidazione coatta. Con atto notarile del 29 novembre 1989, su autorizzazione della CA d'LI, i Commissari liquidatori della CA PO S. Maria SU, ai sensi dell'art. 54 della legge bancaria, avevano ceduto al Monte del Paschi di IE tutte 3 le attività e le passività, Ivi compresi gli immobili, i mobili, i crediti e le sopravvenlenze attive e passive della banca in liquidazione coatta;
con lettera del 24 novembre 1989 i Commissari liquidatori avevano comunicato al sig. De LO di non potersi più avvalere delle sue prestazioni lavorative, a causa della cessazione della gestione liquidatorla, e lo avevano licenziato. L'attore deduceva che tale atto di licenziamento era invalido e che, inoltre, era stata realizzata una cessione di azienda da parte della CA PO S. Maria SU nci confronti del Monte dei Paschi di IE, con la conseguenza che doveva essere dichiarata, ai sensi degli artt. 2112 e 2932 c.c., la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, con le stessc precedenti caratteristiche, fra esso De AR ed il cessionario Monte dei Paschi di IE. Il ricorrente, quindi, chiedeva che, prevla dichiarazione di nullità o inefficacia o illegittimità del Licenziamento, fosse dichiarata la costituzione del rapporto di lavoro con il cessionario Monte del Paschi di IE fin dal 29 febbralo 1988 o con decorrenza da accertarsi in corso di causa. con ordine al Monte dei Paschi di IE di assumerlo in qualità di funzionario di terzo livello e con condanna dei due Istituti di credito a risarcirgli il danno in misura pari alle retribuzioni non percepite. Instauratosi il contraddittorio con il Monte del Paschi di IE (mentre la CA S. Maria SU rimaneva contumace), Il Pretore adito con sentenza del 28 novembre 1992, rilevato che con l'atto di cessione delle attività e delle passività posto in essere il 29 novembre 1989 si era realizzata, ai sensi degli artt. 54 e 75 della legge bancaria, una cessione di azienda, accertava la nullità del licenziamento Intimato al lavoratore "perchè manifestato senza i necessario anticipo". Dichiarava quindi che il rapporto di lavoro a suo tempo intercorso tra II De LO e la CA PO S. Maria SU era proseguito ex lege con II F Montc del Paschi di IE a far tempo dal 29 novembre 1989; condannava l Monte del Paschl a risarcire il danno al De LO nell'ammontare di L. 126.049.420. Su gravame del Monte del Paschi di IE, il Tribunale di PO In grado di appello rigettava la domanda del sig. De LO con sentenza del 12 ottobre 1994. Questa Corte con decisione n.4010 del 20 aprile 1998 annullava la sentenza del gludice di appello, affermando che la fattispecie prevista dall'art.2112 cod. civ. poteva realizzarsi anche in caso di cessione frazionata delle varie componenti dell'azienda, quando la complessiva considerazione delle relative operazioni svell il loro collegamento funzionale. Questo profilo non era stato esaminato dal giudice dell'appello, che non aveva neppure tenuto conto della denuncia avanzata dal lavoratore circa l'intento fraudolento insito nel comportamento del commissari liquidatori. La Corte di Cassazione rilevava quindi un difetto di motivazione della sentenza di appello, per l'omnessa 5 indagine in ordine al prospettato nesso funzionale degli atti posti in essere nel febbraio 1988 e nel novembre 1989. Rinviata la causa per nuovo esame al Tribunale di Matera, il gludice del rinvio con pronuncia del 11 ottobre 1999 rigettava l'appello proposto dal Monte dei Paschi di IE contro la sentenza del Pretore. Il Tribunale affermava che nella fattispecie csaminata trovava applicazione la disciplina dell'art.2112 cod.civ., e che conseguentemente il licenziamento intimato al De LO cinque giorni prima della súpula del contratto di cessione del 29 novembre 1989 non era idoneo ad impedire il trapasso del lavoratore dalla banca cedente alla banca cessionaria. Avverso questa sentenza il M.P.S. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi ed illustrato da memoria. PP De LO resiste con controricorso. La CA PO S.Maria SU di Castelgrande in l.c.a. non si è costitulta. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art.2112 e dell'art.2555 cod. civ. in relazione all'art.28 della legge bancaria (R.D.L. 12 marzo 1936 n.375 conv. l. 7 marzo 1938 n.14) e agli artt.
1-3 d.P.R. 27 glugno 1985 n,350, nonché difetto di motivazione. Secondo la sentenza impugnata non può essere richiamato nella specie il principio in base al quale la cessione di azienda non può avere ad oggetto l'esercizio di un'attività sottoposta a concessione amministrativa, in quanto l'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi della disciplina posta dal d.P.R. n.350/1985, non è condizionato all'ampla valutazione discrezionale rimessa agli organi amministrativi preposti, ma va autorizzato in presenza di determinati requisiti. La parte ricorrente critica questa affermazione osservando che il potere discrezionale della CA d'LI in materia permaneva ancora alla data dell'autorizzazione rilasciata al Monte dei Paschi di IE a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza della CA PO S.Maria SU;
infatti, In relazione alla previsione della direttiva C.E.E. n.77/780 del 12 dicembre 1977, la data di entrata in vigore della norma che comprimeva il potere discrezionale della CA d'LI è stata posticipata al 15 dicembre 1989. 1.2. La censura appare inammissibile. perché l'esame della questione risulta precluso dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, che sul punto ha specificamente affermato, censurando la decisione del giudice di appello, l'inapplicabilità della regola che esclude la possibilità della cessione di azienda riguardo alle attività assoggettate a concessione amministrativa.
2.1. Con il secondo motivo sl denunclano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art.2112 e dell'art.2555 cod. civ. In relazione agli artt.2697,2909 cod. civ., 1362, 1321 e 1372 cod. clv., nonché difetto di motivazione. La parte ricorrente censura le argomentazioni poste a sostegno del convincimento espresso dal gludice del rinvio, che ha ravvisato nella specie un trasferimento dell' azienda della CA PO S.Maria SU in liquidazione coatta al Monte del Paschi di IE, e svolge critiche che possono così rlassumersi: erroneamente il Tribunale di Matera ha ritenuto di poter escludere in via di presunzione» un fenomeno di dissolvimento dell'azienda della CA PO (impeditivo della sua for cessione); è stato così violato il principio di distribuzione dell'onere della prova, spettando all'attore in primo grado la dimostrazione del fatto costitutivo della sua pretesa a vedere applicata la disciplina del trasferimento di azienda;
contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata. nessuna operazione traslativa è ravvisabile nelle vicende del febbraio-marzo 1988, posto che le manifestazioni di volontà negoziale in ordine alla cessione debbono essere riferite al due soggetti tra cui la cessione stessa sarebbe intervenuta, e non possono riguardare l'atto emanato dalla CA d'LI né l'assunzione da parte del Monte dei Paschi di IE degli ex dipendenti della CA S.M.A.; il Tribunale rileva che il Monte aveva aperto degli sportelli bancari «laddove, fino al primo glorno prima, venivano gestiti dalla CA S.M.A., trovandosl ad esercitare l'attività di credito negli stessi luoghi ed in favore della medesima cilentela ४ dell'altra banca». Questa affermazione non trova riscontro negli elementi acquisiti, perché al febbraio marzo 1988 non si era avuto alcun atto traslativo di cespiti aziendali, ed una cessione di immobili era intervenuta solo con il contratto del 29 novembre 1989; - la sentenza è contraddittoria nella parte in cui da un lato esclude la configurabilità della cessione di azienda nei due distinti momenti, e poi afferma la loro idoneità strumentale alla fore realizzazione del trasferimento di azienda;
- il giudice del rinvio ha omesso di considerare che, come risultava in atti, due dei tre immobili oggetto della cessione delle attività e passività avevano un uso residenziale, mentre l'altro era costituito da due appartamenti ancora allo stato grezzo e con destinazione da definire;
il trasferimento di questi beni non poteva essere riferita alla cessione dell'azienda bancaria;
difettava in ogni caso un'indagine sull'effettiva consistenza dei beni ceduti, diretta ad accertare la loro obiettiva destinazione, come inscindibile unità, all'esercizio dell'impresa; In particolare, la perdurante sussistenza di un compendio aziendale come tale funzionante doveva essere verificata con riferimento all'arco temporale febbralo/marzo 1988 /29 novembre 1989. A tal fine, si doveva certamente tener conto dell'inesistenza di personale adibito all'attività imprenditoriale propria della banca per oltre ventuno mesl (circostanza questa pacifica in atti).
2.2. motivo merita accoglimento per le seguenti considerazioni. L'indagine affidata al gludice del rinvio doveva consentire di verificare, secondo le indicazioni della sentenza di annullamento, la configurabilità nel caso di specie di un negozio traslativo dell'azienda realizzato con i complessivo svolgimento delle operazioni compiute rispettivamente nel febbraio 1988 e nel novembre 1989 (secondo l'espressione usata in tale decisione, le une e le altre collegate da un nesso funzionale, quali strumenti diretti ad unico scopo»).
2.3. Il convincimento espresso dal Tribunale di Matera si basa sulle seguenti considerazioni. A) il trasferimento di azienda presuppone che la cessione abbia per oggetto un'entità economica ancora esistente. Nella specie, il dissolvimento dell'azienda si deve escludere (quantomeno in via di presunzione») perché fino al febbraio 1988 la CA PO S.M.A, benché afflitta da una grave situazione organizzativa e patrimoniale disponeva ancora di un'azienda "intatta e pulsante": posto che la presenza del lavoratori in azienda è un indice della sua operatività, *rimane perché mai la CA PO, in ipotesi da spiegare azienda ancor prima di esser posta in dissoltasi come coatta amministrativa, conservasse in quel liquidazione momento tutto il suo personale». 10 B) Tutto il personale alle dipendenze della CA PO S.M.A. (tranne tre unità tra cui il De LO) è passato alle dipendenze del Monte dei Paschi di IE senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro. Questa prima operazione trastativa intervenuta tra i due istituti di credito» non può in sé considerarsi una cessione di azienda, avendo ad oggetto singoli e determinati beni aziendali, come pure la successiva cessione delle attività e passività non realizza un trapasso di azienda. operazioni devono ritenersiC) Peraltro, queste strumentalmente dirette alla realizzazione del trasferimento della azienda: 11 Monte del Paschi di IE ha prima acquisito la quasi totalità del personale dipendente, e pot, con il contratto del 29 novembre 1989, ogni altra sua attività c passività. Ivi compresi gli immobili ( di cui un fabbricato "ad uso banca" nel Comune di Castelgrande), tutti i mobili, gli arredi e gli impianti. Nella sentenza si afferma quindi che il Monte dei Paschi di IE *ha aperto degli sportelli bancari laddove, fino al giorno prima. venivano gestiti dalla CA S.M.A., trovandosi così a sollecitare l'attività di credito negli stessi luoghi ed in favore della medesima clientela dell'altra banca≫. D) Tutti i beni aziendali della CA S.M.A. non sono andati dispersi né hanno perso la loro subordinazione funzionale, ina sono confluiti presso un unico titolare>>; il lasso di tempo intercorso tra le due fasi della vicenda traslativa in questione non è così apprezzabile da aver causato esso stesso il ]] dissolvimento dell'azienda, ma può ritenersi fisiologico nell'operazione di cessione».
2.4. L'iter logico argomentativo seguito dai giudici del rinvio rivela l'esistenza dei vizi di motivazione denunciati dall'attuale ricorrente. La Corte osserva che il compito affidato al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento comportava un nuovo esame del materiale probatorio, non limitato ai soll punti specifici per quali è stata rilevata una carenza di indagine, ma from esteso ad una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, al fine di verificare l'esistenza o meno della fattispecie normativa alla quale si riferisce la pretesa azionata. A tal fine, il Tribunale di Matera. seguendo la linea di indagine diretta a stabilire il dedotto nesso funzionale degli atti posti in essere nel febbraio 1988 e nel novembre 1989, doveva necessariamente accertare se nell'ambito della vicenda complessiva esaminata, e quindi per tutto l'arco di tempo rilevante, potesse riscontrarsi il connotato della continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale e della permanenza del complesso organizzato dei beni dell'impresa,indispensabile per la configurabilità dell'ipotesi disciplinata dall'art.2112 cod.civ. (giurisprudenza costante: v. per tutte Cass. 27 dicembre 1999 n.14568, 9 marzo 2001 n.3512. 4 aprile 2001 n.5025).
2.5. La sentenza ritiene rilevante la circostanza che all'inizio del periodo di tempo considerato (febbraio 1988] la CA PO S.M.A. disponeva, secondo l'espressione sopra 12 riportata. di un'azienda "Intatta e pulsante"; та, pur considerando la presenza dei lavoratori un Indice dell'operatività dell'azienda, non indica le ragioni per le quali questo elemento poteva essere ravvisato anche nella fase successiva al passaggio dei dipendenti al Monte del Paschi di IE, che di per sé- come stabilito nella stessa sentenza- non realizzò la cessione di azlenda. Per il periodo successivo, invece, gludice del rinvio ha escluso che si sia verificato il dissolvimento dell'azienda con la cessazione dell'attività della CA PO S.M.A.-sulla base delle considerazioni riportate sopra, sub 2.3, lettere A) e D), che si risolvono in sostanza nella utilizzazione di un criterio presuntivo fondato da un lato sulla operatività dell'azienda al febbraio 1988 e dall'altro sul carattere «fisiologico del tempo decorso da tale data alla fase conclusiva della operazione. Il ricorso ad un criterio presuntivo non costituisce, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, una violazione del principio di distribuzione dell'onere della prova: tale principio non comporta necessariamente che il gludice debba acquisire la dimostrazione esclusivamente dal materiale probatorio offerto dalla parte onerata, ben potendo la prova essere desunta dai fatti e dalle circostanze di causa ed essere anche presuntiva. Peraltro, gli elementi su cui si fonda la presunzione devono presentare i caratteri della gravità. univocità e concordanza, mentre le argomentazioni giustificative 13 del convincimento del giudice devono essere immuni da incoerenza logica e da omissioni vertenti su elementi decisivi che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni, e solo se sono rispettati gli indicati principi di diritto e tali esigenze di motivazione le valutazioni del giudice di merito sfuggono al sindacato di legittimità (glurisprudenza costante). Nella specie. i rilievi svolti nella sentenza impugnata non consentono di verificare la valenza probatoria degli elementi su cui si fonda il giudizio espresso, perché ai fini della ricostruzione della vicenda nell'arco temporale esaminato risulta irrilevante,da un punto di vista logico, la considerazione sia della situazione esistente nel momento iniziale (che non splega quanto è avvenuto nel periodo successivo) sia del carattere «normale> o fisiologico» del decorso del tempo fino alla fase conclusiva. Una grave carenza dell'indagine svolta risulta poi dal passo della motivazione sopra riportato sub 2.3., lett. C), ove si legge che il Monte dei Paschi di IE «ha aperto degli sportelli bancari laddove, fino al giorno prima, venivano gestiti daļļa CA S.M.A.». In effetti, non risultano esaminati gli elementi di prova acquisiti al giudizio relativi alla consistenza dei beni ceduti e la loro destinazione all'esercizio dell'impresa, che sembra contraddetta dalla natura degli immobili oggetto del contratto di cessione. D'altro canto non è espresso chiaramente il significato dell'enunciazione relativa alla continuazione dello svolgimento dell'attività bancaria negli stessi luoghi dell'altro Istituto: l'affermazione è certamente irrilevante se riferita alle località geografiche, mentre se intesa con riguardo all'utilizzazione di strutture preesistenti della CA S.M.A.,non è sorretta dalla indicazione di alcun elemento di fatto attinente alla fase iniziale della viccnda, posto che la cessione di attività e passività si realizzò solo nell'anno successivo. Si impone pertanto una nuova indagine per riesaminare la vicenda alla luce dei criteri indicati sopra, sub 2.4. 3. Il terzo motivo, che contiene la denuncia in via gradata dei vizi di violazione e falsa applicazione dell'art.2112 cod.ctv. in relazione agli artt. 416, 2118 e 2697 cod.clv., investe la statuizione relativa alla determinazione del momento di cessazione del rapporto di lavoro del De LO, 4. Il quarto motivo, con la denuncia di violazione e falsa applicazione dell'art. 18 legge 20 maggio 1970 n,300 in relazione all'art. 1223 cod.clv., all'art. 2697 cod.civ. agli artt. 416 e 421 cod.proc.civ., riguarda la determinazione del risarcimento del danno spettante al sig. DeLO in relazione all'accertamento della continuità giuridica del rapporto.
5. L'esame di entrambi i motivi deve ritenersi assorbito in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo.
6. La causa va pertanto rinviata ad altro giudice, designato nella Corte di Appello di Napoli, che procederà a nuovo esame attenendosi al criteri di indagine indicati e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 15 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-0-73 N. $33
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbit il terzo e il quarto. Rigetta il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2002 Il Presidente Vincenzo Muiles Il Consigliere estensore Ma IL CANCELLIERE Don Cancelleria, 24 MAR 2003 CANCELLIERE 16