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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19914 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Di TO EO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giovanni Quarticelli, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 01/10/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendo sull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 05/02/2024, esclusa la contestata recidiva e tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato in anni 2 di reclusione ed euro 800 di multa la pena inflitta a EO Di TO per il reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19914 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DA BI Data Udienza: 28/04/2026 2 Secondo le conformi sentenze di merito il Di TO ha ricevuto un'autovettura provento di furto denunciato il 28/06/2017, il cui telaio era stato alterato e sulla quale era stata apposta una targa diversa da quella originale (fatti accertati il 31/07/2017). 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente. La difesa evidenzia che erroneamente i Giudici di merito hanno ritenuto sussistente il reato di ricettazione di cui difettano tanto l'elemento materiale quanto quello psicologico. Ed infatti, a detta del difensore, nel corso del processo il Di TO ha fornito una plausibile giustificazione delle ragioni per le quali era stato sorpreso dalla PG alla guida del veicolo provento di furto;
giustificazione che i Giudici hanno immotivatamente ritenuto non credibile. L'imputato aveva infatti spiegato che l'auto gli era stata offerta in vendita, essendo lui un commerciante di veicoli, da ND IP e che, nel momento in cui è stato fermato, la stava portando dal suo meccanico di fiducia per farla controllare, posto che il prezzo di vendita gli era parso troppo basso. La difesa ha quindi rilevato che l'imputato non ha “ricevuto” il veicolo - che non era dunque nella sua disponibilità - e che non poteva neppure avvedersi della provenienza illecita, posto che era dotato di regolari documenti di circolazione e anche la alterazione del telaio non era visibile (essendo emersa solo a seguito di accertamenti tecnici). 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente versato in fatto. 1.1. In primo luogo, va evidenziato che il motivo di ricorso, pur denunciando formalmente anche la violazione di legge penale, in realtà si colloca al di fuori del perimetro del motivo previsto dall'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Il vizio di violazione di legge sussiste infatti unicamente nel caso in cui, ferma restando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, si contesta l'individuazione della norma in cui tali fatti sono stati sussunti dal giudice, e non anche quando, 3 come nel caso in esame, si assume che i fatti sono diversi da quelli accertati in sentenza. 1.2. Quanto invece al dedotto vizio di motivazione, va ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [...], Rv. 284556-01). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601- 01). 1.3. Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, occorre rilevare che, nel caso in esame, il difensore, pur denunciando apparentemente vizi motivazionali, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, limitandosi ad invocare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, che, per quanto detto, non è consentita in questa sede. I Giudici di merito (pag.
2-3 della sentenza impugnata) hanno infatti affermato che le giustificazioni fornite dall'imputato in ordine alle ragioni per le quali, al momento del controllo da parte della polizia, si trovava alla guida (e dunque in possesso) di un'auto di provenienza furtiva non erano credibili;
ciò hanno affermato sulla base di una serie di puntuali elementi di fatto, tra i quali: 1) l'inesistenza (e/o la mancata produzione) di un documento che provasse che l'auto gli era stata consegnata per la futura vendita dal sedicente offerente;
2) la circostanza che l'imputato non abbia neppure tentato di contattare tale sedicente venditore (ND IP) al fine di chiarire la sua posizione con gli agenti operanti;
3) la circostanza che, essendo il controllo della polizia avvenuto a sera inoltrata, era del tutto improbabile che vi fosse una officina meccanica ancora aperta per far controllare il veicolo (officina peraltro neppure indicata dal ricorrente); 4) il fatto che il veicolo presentava delle evidenti anomalie (che erano a loro volta fonte di sospetto), posto che risultava intestato formalmente ad un soggetto (Forno) diverso da quello che lo stava offrendo in vendita (IP), mentre i documenti assicurativi erano a nome di altra persona ancora (Jungrova). Si 4 tratta di una motivazione adeguata, nella quale non è dato riscontrare profili di contraddittorietà né di illogicità manifesta (peraltro neppure indicati dal ricorrente). Una motivazione a fronte della quale, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quello consentito dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI DA ANGELO CAPUTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giovanni Quarticelli, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 01/10/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendo sull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 05/02/2024, esclusa la contestata recidiva e tenuto conto delle già concesse attenuanti generiche, ha rideterminato in anni 2 di reclusione ed euro 800 di multa la pena inflitta a EO Di TO per il reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19914 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: DA BI Data Udienza: 28/04/2026 2 Secondo le conformi sentenze di merito il Di TO ha ricevuto un'autovettura provento di furto denunciato il 28/06/2017, il cui telaio era stato alterato e sulla quale era stata apposta una targa diversa da quella originale (fatti accertati il 31/07/2017). 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, articolando un unico motivo con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente. La difesa evidenzia che erroneamente i Giudici di merito hanno ritenuto sussistente il reato di ricettazione di cui difettano tanto l'elemento materiale quanto quello psicologico. Ed infatti, a detta del difensore, nel corso del processo il Di TO ha fornito una plausibile giustificazione delle ragioni per le quali era stato sorpreso dalla PG alla guida del veicolo provento di furto;
giustificazione che i Giudici hanno immotivatamente ritenuto non credibile. L'imputato aveva infatti spiegato che l'auto gli era stata offerta in vendita, essendo lui un commerciante di veicoli, da ND IP e che, nel momento in cui è stato fermato, la stava portando dal suo meccanico di fiducia per farla controllare, posto che il prezzo di vendita gli era parso troppo basso. La difesa ha quindi rilevato che l'imputato non ha “ricevuto” il veicolo - che non era dunque nella sua disponibilità - e che non poteva neppure avvedersi della provenienza illecita, posto che era dotato di regolari documenti di circolazione e anche la alterazione del telaio non era visibile (essendo emersa solo a seguito di accertamenti tecnici). 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente versato in fatto. 1.1. In primo luogo, va evidenziato che il motivo di ricorso, pur denunciando formalmente anche la violazione di legge penale, in realtà si colloca al di fuori del perimetro del motivo previsto dall'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. Il vizio di violazione di legge sussiste infatti unicamente nel caso in cui, ferma restando la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, si contesta l'individuazione della norma in cui tali fatti sono stati sussunti dal giudice, e non anche quando, 3 come nel caso in esame, si assume che i fatti sono diversi da quelli accertati in sentenza. 1.2. Quanto invece al dedotto vizio di motivazione, va ribadito il principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [...], Rv. 284556-01). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601- 01). 1.3. Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, occorre rilevare che, nel caso in esame, il difensore, pur denunciando apparentemente vizi motivazionali, in realtà contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, limitandosi ad invocare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, che, per quanto detto, non è consentita in questa sede. I Giudici di merito (pag.
2-3 della sentenza impugnata) hanno infatti affermato che le giustificazioni fornite dall'imputato in ordine alle ragioni per le quali, al momento del controllo da parte della polizia, si trovava alla guida (e dunque in possesso) di un'auto di provenienza furtiva non erano credibili;
ciò hanno affermato sulla base di una serie di puntuali elementi di fatto, tra i quali: 1) l'inesistenza (e/o la mancata produzione) di un documento che provasse che l'auto gli era stata consegnata per la futura vendita dal sedicente offerente;
2) la circostanza che l'imputato non abbia neppure tentato di contattare tale sedicente venditore (ND IP) al fine di chiarire la sua posizione con gli agenti operanti;
3) la circostanza che, essendo il controllo della polizia avvenuto a sera inoltrata, era del tutto improbabile che vi fosse una officina meccanica ancora aperta per far controllare il veicolo (officina peraltro neppure indicata dal ricorrente); 4) il fatto che il veicolo presentava delle evidenti anomalie (che erano a loro volta fonte di sospetto), posto che risultava intestato formalmente ad un soggetto (Forno) diverso da quello che lo stava offrendo in vendita (IP), mentre i documenti assicurativi erano a nome di altra persona ancora (Jungrova). Si 4 tratta di una motivazione adeguata, nella quale non è dato riscontrare profili di contraddittorietà né di illogicità manifesta (peraltro neppure indicati dal ricorrente). Una motivazione a fronte della quale, le censure della difesa – più che criticare la coerenza e la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quello consentito dall'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. 2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI DA ANGELO CAPUTO