Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2002, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO 01753 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill Sig .ri agistrati: Presidente R.G.N.7971/99 Dott. IO SAGGIO Dott. Paolino Consigliere ELL'ANNO Consigliere 4332 Cron. Dott. AT CAPITANIO Cons. Rel. Rep. Dott. IO LAMORGESE Ud. 30/10/01 Consigliere Dott. ND DE RENZIS ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: RE DO, RI GI, CH OR, TT HE, SC MA, IA EN, TI EN, NN RL, IL IL, DA CA, VI IO, MA AT, IS CE, LL IL, RI EN, GA IC, GA LL, FI AO, IO LI, ET AN TA, EZ RL, IT NA, RA AN, RA PA, TO LU, AL AO, RIZZINI 4133 ES, AT RI, RO AN, TI LA, MI NG, SA UL, CA AN, ET UL, SE SS, ES 1 RT, DO MA, CC CE, TA MA PI, IT MA, NO LA, NI IO, ZA UC, NS NA, NI IE, GE MO, RB IO, TO MA SA, LI CO, BI ST, NT IL, NI CE, CI AN CI, RI MA, CA MA TA, OL ULna, CA ULna MA, CE ST, AR RT, CI ON, TA AS, TT GI, CO ES, NI PI, NI ET, TI GI, CO AR, NT CO, IO UN CIna, LA AN, D'EL ND, DE CU AN, DE ELS ND, DE IS AT, IS IE, EL MO FI, EL UT IO, LI MA, AG ER, AG AR, IO CL, AR AN SA, OR IT, NI ID, EI ES, OC CE, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Livorno n. 7, presso l'avv. AS Mignanelli, e rappresentati e difesi dall'avv. Franco Carinci, giusta delega in atti;
ricorrenti contro s.p.a., in persona del CASSA DI RISPARMIO DI RIETI 2 presidente dr. ND Rinaldi, elettivamente 24, presso l'avv.domiciliato in Roma , via Po n. Aurelio Gentili, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 64 del Tribunale di Rieti depositata il 29 aprile 1998 (R.G. n. 294/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 ottobre 2001 dal Relatore Cons. IO Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Franco Carinci e Aurelio Gentili;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO EL PROCESSO Con sentenza del 18 aprile 1996 il Pretore di Rieti rigettava la domanda proposta nei confronti della Cassa di Risparmio di Rieti da DO ER e dagli altri suoi litisconsorti indicati in epigrafe, per ottenere il riconoscimento del diritto, nella qualità di dipendenti о ex dipendenti della convenuta, all'inclusione della 3 scala mobile nella base di calcolo del premio di rendimento erogato negli anni 1987 e seguenti. Gli attori, a sostegno della pretesa avanzata in giudizio, avevano dedotto che nel trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e aziendale, la voce del premio di dal 1974, rendimento aveva compreso, sin l'indennità di contingenza, e che la stessa nozione di premio di rendimento di cui al contratto integrativo di quello collettivo nazionale 19 marzo 1987 rinviava ad una retribuzione onnicomprensiva, quale rinvenibile nel contratto nazionale, giacché includente, fra le altre voci specifiche, ogni altra indennità di carattere continuativo. L'indennità di scala mobile non era stata computata nella base di calcolo del premio di rendimento a seguito del divieto di cui al decreto legge 1° febbraio 1977 n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977 n. 91, ma dichiarata la incostituzionalità di tale norma, con decorrenza dal 28 febbraio 1986, per il periodo successivo a questa data essi avevano il diritto ad ottenere il ricalcolo del premio di rendimento, in precedenza loro attribuito, conteggiando anche la indennità di contingenza, per la nozione di onnicomprensività accolta anche nel predetto contratto integrativo aziendale. La decisione, impugnata dai soccombenti, stata confermata dal Tribunale con sentenza dell'll marzo/29 aprile 1998. Sulla scorta di quanto affermato, in analoga questione tra altra Cassa di Risparmio e i propri dipendenti, da questa Corte sentenza 29 marzo 1995 n. 3767, con la esplicitamente richiamata, il giudice del gravame, ritenuta la necessità, nell'interpretare la volontà espressa dalle parti nella contrattazione collettiva, di esaminare il comportamento dei contraenti durante le trattative sindacali, nonché i contenuti dei pregressi accordi nazionali e aziendali, ha fatto specifico riferimento a taluni contratti aziendali, integrativi di quelli nazionali. На altresì rilevato che nella elencazione delle voci retributive utili ai fini del computo del premio di rendimento, contenuta nell'art. 23 dell'accordo aziendale 28 ottobre 1988, integrativo di quello nazionale del 19 marzo 1987, non figurava quella della contingenza, mentre l'art. 40 di tale contratto, cui rinviava l'accordo aziendale, comprendeva nella retribuzione ogni altra indennità di carattere continuativo e di 5 ammontare determinato che non avesse natura di rimborso spese, escluse talune specifiche voci (che qui non hanno rilievo). Raggiunto il convincimento contrattazione aziendale,che la richiamata compresa quella 1988, avesse voluto recepire complessivamente i risultati raggiunti con l'intesa nazionale dell'estate 1978, e cioè esclusione della scala mobile dalla base di calcolo del premio di rendimento e contestuale introduzione di aumenti del premio diretti a compensare la predetta esclusione, il Tribunale ha concluso che ai fini in questione si dovesse dare prevalenza alla clausola dell'accordo aziendale da ultimo citato, e alla specifica elencazione in essa contenuta delle voci retributive computabili. Di questa pronuncia il ER e gli altri litisconsorti hanno richiesto la cassazione, formulando un solo motivo. La banca intimata ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI ELLA DECISIONE Con l'unico articolato mezzo di annullamento si denuncia violazione degli artt. 1362 cod. civ. e ss., vizio di motivazione ed omesso esame circa un punto decisivo della controversia, falsa applicazione dell'art. 2 decreto legge 1° febbraio 1997 n. 12, convertito nella legge 31 marzo 1977 n. 91. Dopo una diffusa ricostruzione delle fasi della contrattazione collettiva anteriore e successiva al citato decreto legge, si deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata per avere fatto riferimento, nella ricerca della volontà delle parti, a clausole di accordi aziendali conclusi da altra Cassa di Risparmio con i propri dipendenti, precisamente all'art. 24 del contratto aziendale 20 dicembre 1974, integrativo del conl 12 luglio 1973, all'art. 22 del contratto aziendale 25 ottobre 1978, integrativo del ccnl 22 luglio 1976, all'art. 1981, 24 del contratto aziendale 20 gennaio integrativo del ccnl 6 maggio 1980, le quali si differenziano non solo per la indicazione degli articoli ma anche per il contenuto. L'inesatto presupposto da cui il Tribunale è partito ha di conseguenza viziato ad avviso dei ricorrenti le - conclusioni cui il medesimo giudice è pervenuto, comportando la inconferenza delle argomentazioni addotte per ritenere la esclusione della scala mobile dalla base di calcolo del premio di rendimento nel periodo in esame. La fonte 7 collettiva integrativa concernente la Cassa di Risparmio di Rieti non aveva mai operato, si sottolinea in ricorso, alcuna elencazione delle voci retributive computabili nella determinazione del premio di rendimento. Si addebita altresì al giudice del merito di non avere affatto considerato il contratto aziendale del 1992, ancorché la disposizione dell'art. 14 sia sostanzialmente riproduttiva di quella dettata dall'art. 13 dell'accordo integrativo aziendale del 1988. La censura è fondata. Il Tribunale nella indagine in ordine alla volontà delle parti in relazione alla disciplina contrattuale applicabile nella specie, ha dichiarato di voler far propria la linea di ricerca delineata da questa Corte in analoga fattispecie fra altra Cassa di risparmio e con la sentenza 29i dipendenti di quest'ultima, marzo 1995 n. 3767, ed ha quindi affermato la necessità di valutare il comportamento dei contraenti durante le trattative sindacali e il contenuto del regolamento contrattuale che aveva disciplinato la materia sino all'accordo applicabile al periodo in contestazione. Ma mentre gli appellanti a fondamento delle doglianze proposte avevano richiamato gli artt. 10 contratto 8 aziendale 23 gennaio 1981, 13 contratto aziendale 22 giugno 1988 e 14 contratto aziendale 28 febbraio 1992, integrativi dei ccnl rispettivamente 6 maggio 1980, 19 marzo 1987 e 16 gennaio 1991, il giudice di appello nell'ambito della indagine da espletare ha fatto riferimento a clausole che, come sopra specificate, sono diverse almeno nella indicazione del numero che le contraddistingue e, come pure espressamente concorda la banca resistente, a contratti collettivi aziendali che però erano stati stipulati da altra Cassa di Risparmio con i propri dipendenti ed ai quali essa controricorrente evidentemente estranea. L'errore commesso dal Tribunale è determinante in ordine al convincimento espresso, proprio in considerazione della indagine ritenuta necessaria per determinare quale la volontà delle parti, e della relazione fra l'art. 40 del contratto collettivo nazionale del 1987 e la disposizione dell'accordo aziendale che detto articolo richiama, ed avendo il medesimo giudice poi evidenziato che "l'apparente ambiguità della disposizione contrattuale aziendale doveva essere superata accordando significato prevalente alla specifica elencazione ivi contenuta delle voci retributive 9 computabili nella determinazione del premio di rendimento, rispetto al mero rinvio all'articolo del ccnl, nel quale si enumerano, a diversi fini, gli emolumenti aventi natura retributiva". Né in questa sede può essere affermata una sostanziale equivalenza, come sostiene la banca resistente e che invece è contestata dai ricorrenti, fra le disposizioni contenute negli accordi aziendali conclusi dalla Cassa di Risparmio, relative alla determinazione del premio di rendimento, e le analoghe clausole dei contratti aziendali dell'altra Cassa di Risparmio, erroneamente richiamati dal giudice del merito, in quanto quella valutazione così come la interpretazione dei di diritto comune, che contratti collettivi ovviamente deve precedere nel giudizio di comparazione, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati all'esclusiva competenza del giudice di merito. Il ricorso va perciò accolto e la causa deve essere rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale, dopo aver proceduto a nuovo esame della controversia, dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione. 10
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di : Roma. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Дитоша Гамогра AkwW Phillie IL CANCELLIERE Depositato In Cancelleria oggi, -7 FEB. 2002 IL CANCELLIERE Ph I D , SA O L S 10 L A O , T . B 3 T I 3 A R S 5 D 'A E . SP A LL T N I S E N O 3 D G P -7 I O IM S -8 N A 1 E A D S 1 D E I , E E A T O G R N O T E G T IS S E IT E L G IR E R A D L O L E D 11