Sentenza 22 giugno 2010
Massime • 1
In tema di responsabilità da reato degli enti, la messa a disposizione del profitto del reato, per risultare eventualmente ostativa all'emissione di una misura cautelare interdittiva nei confronti della persona a giuridica, deve avere ad oggetto i beni direttamente percepiti da quest'ultima a seguito della consumazione del reato e non il loro equivalente, ovvero i beni che costituiscono il reimpiego del profitto originariamente conseguito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/06/2010, n. 27760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27760 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 22/01/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1067
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 14385/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
s.r.l. Polistirolo e s.r.l. Reti Saldate;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina in data 12 marzo 2010;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avvocato Bonaventura Candido in sostituzione dell'avvocato Armando Veneto.
FATTO E DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Messina, con ordinanza 6 novembre 2008, ha applicato nei confronti delle s.r.l. "Polistirolo" e "Reti Saldate" la misura cautelare interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 45 e art. 9, lett. d).
Il tribunale del riesame, a seguito di impugnazione delle società, accoglieva l'appello in quanto reputava mancanti gli elementi idonei a far ritenere il concreto pericolo di consumazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procedeva, contestati agli imputati (illeciti previsti dall'art. 24 del suddetto decreto, in relazione al reato di cui all'art. 110, art. 61, comma 1, n. 7 e art. 640 bis).
Avverso tale decisione proponeva ricorso il P.m., e la 2^ sezione di questa Corte annullava il provvedimento del Tribunale con rinvio per nuovo esame, rilevando i seguenti vizi. 1) Il Collegio aveva affermato di valutare come insussistente ab origine la condizione prevista dall'art. 45 per l'applicazione di una misura interdittiva ("fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole"), ma aveva finito per basare la sua valutazione concentrandosi su elementi che incidono sulla possibilità di non emettere una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 17. Per di più, nel confondere le due valutazioni, neppure aveva giudicato correttamente perché le condotte esaminate non erano idonee a integrare i comportamenti riparatori previsti dall'art. 17.
2) Il Tribunale non aveva valutato un'altra circostanza rilevante ai fini cautelari, ovvero il concreto ed effettivo mutamento dei vertici delle società coinvolte, circostanza incidente, in modo significativo, sull'apprezzamento del pericolo di reiterazione del reato.
Il giudice di rinvio rivolgeva anzitutto il suo esame sulla esistenza delle condizioni per non emettere la misura cautelare ex art. 17. Rilevava che le ricorrenti erano state onerate di ricostruire la documentazione necessaria, ma non risultavano prodotti i modelli organizzativi volti alla prevenzione di reati della stessa specie di quelli verificatisi. A parte tale rilievo, il Collegio valutava, quindi, la questione sotto il profilo dell'intervenuto risarcimento del danno e della intervenuta messa a disposizione del profitto del reato. Osservava al riguardo che la nozione di profitto deve intendersi in modo rigoroso quale vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale e quindi non poteva considerasi misura riparatoria e adeguata la messa a disposizione del compendio immobiliare realizzato in parte con l'acquisizione fraudolenta del contributo statale. Considerato anche che, nel caso di specie, occorreva tenere conto sia dei vantaggi economici che provengono da reato sia di quelli che derivano dal regolare svolgimento del rapporto. Nè era possibile ricorrere al sequestro e alla confisca per equivalente. Neppure si poteva ritenere risarcito il danno. Mancavano quindi, in ogni caso, due delle tre condizioni previste dall'art. 17 per non applicare la sanzione interdittiva. Quanto al secondo profilo (mutamento dei vertici delle società coinvolte), rilevava che amministratore di fatto delle due società era tale LD ZZ. Il 99 per cento delle quote di ciascuna società era posseduto dalla Effepieffe s.p.a. facente capo alla famiglia ZZ. Il controllo delle due società era quindi passato alla Kompart Holding s.p.a. di proprietà della Effepieffe, di cui amministratore delegato è PI ZZ, figlio di LD. Non sembrava quindi che i poteri di fatto di gestione delle due società avessero avuto mutamenti sostanziali, per cui non era neppure ipotizzabile che fosse venuto meno il pericolo di reiterazione dei reati per l'applicazione di misura interdittiva, ragione per la quale non era possibile annullare o revocare la misura stessa per difetto originario o sopravvenuto dei presupposti di cui all'art. 45.
Il Tribunale osservava infine che la misura non era divenuta inefficace per il decorso del termine di un anno. Essa era stata applicata il 6 novembre 2008. La misura aveva continuato ad avere efficacia certamente sino alla data dell'annullamento (12 febbraio 2009) da parte del Tribunale del riesame, ma successivamente era rimasta sospesa per effetto del ricorso per cassazione del P.m. ai sensi dell'art. 52 c.p.p., comma 2, e art. 325 c.p.p., comma 4. Avverso l'ordinanza del giudice di rinvio propongo ricorso per cassazione le due società anzidette.
Con un primo motivo il difensore deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 17. Rileva anzitutto che, contrariamente all'assunto del Tribunale, la documentazione sui modelli organizzativi era stata depositata. Osserva poi che la motivazione sulla mancata messa a disposizione del profitto sarebbe incompiuta. Comunque, ribadisce che le società hanno messo a disposizione gli immobili sociali costruiti con il ricavato del reato (percezione indebita dei fondi pubblici). Profitto del reato sarebbero le sole quote del finanziamento indebito dal quale vanno dedotte le spese. Osserva anche il difensore che i dati normativi richiedono la rilevante entità del profitto. Requisito nella specie non sussistente ( 921. 565, 70 per Polistirolo;
888.61 5, 74 per la Reti Elettrosaldate: corrispondenti, per ciascuna società, alla 1^ e 2^ rata del finanziamento). Con altro motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 6 e 14. LD ZZ si era dimesso dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della Kompart s.p.a. (verbale assemblea depositato alla udienza 11 marzo 2010). Assume che il Tribunale avrebbe dovuto rivalutare la situazione sotto il profilo di cui all'art. 45 e osserva che erano stati adottati tutti i modelli riparatori di cui all'art. 17. Con il terzo e quarto mezzo deduce vizio di motivazione in ordine agli artt. 14, 45, 51, 52 e 78 D.Lgs. e art. 325 c.p.p. Sostiene che non sarebbe applicabile l'art. 325, comma 4, richiamato dall'art. 52, e che, comunque, per sua natura, la misura interdittiva avrebbe prodotto effetti definitivi, con la conseguenza della sua sopravvenuta inefficacia con il decorso del termine di un anno.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
Va rilevato che, anche se la precedente sentenza di questa Corte ha annullato l'originario provvedimento, impugnabile solo per vizio di violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 325 c.p.p., comma 1 richiamato dall'art. 52, comma 2, del citato decreto legislativo,
per vizi di motivazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, questa sezione è ora obbligata a esaminare i presenti ricorsi. Va decisa preliminarmente la questione sollevata dalle ricorrenti sulla perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva. Gli argomenti in proposito addotti dalla difesa devono essere disattesi, apparendo corrette l'impostazione e la soluzione del problema date dal Tribunale, secondo cui a seguito dell'annullamento del provvedimento impositivo operato dal primo giudice e del conseguente ricorso per cassazione del pubblico ministero, l'ordinanza applicativa non ha continuato a spiegare i suoi effetti, proprio per il provvedimento di annullamento del primo giudice. Nè può ritenersi che il decorso della sua efficacia sia ripreso a seguito della sentenza di annullamento di questa Corte, come sostenuto dalla difesa. Il provvedimento interdittivo ha continuato a spiegare i propri effetti sino all'annullamento da parte del Tribunale. I divieti derivanti dalla misura interdittiva sono rimasti sospesi per effetto della decisione di annullamento, con la conseguenza ultima che il termine annuale di efficacia non è a tutt'oggi ancora decorso: esso riprenderà a decorrere dal momento della definitività del provvedimento del Tribunale del riesame oggi impugnato. Ciò posto, osserva la Corte che non rileva in questa sede accertare se il Tribunale abbia correttamente deciso la questione della ricostruzione dei documenti necessari per la verifica dei modelli organizzativi, perché il nucleo fondamentale della decisione di rigetto dell'appello del Tribunale in sede di rinvio è basato sulla ritenuta insussistenza degli altri due requisiti previsti dall'art. 17, lett. a) e c) del citato decreto perché possa non applicarsi la misura interdittiva, vale a dire la messa a disposizione del profitto del reato e il risarcimento del danno.
Non può giovare alle ricorrenti replicare che le società hanno messo a disposizione gli immobili costruiti con l'illecito profitto conseguito, perché il profitto è costituito dal denaro indebitamente percepito e solo mettendo a disposizione il denaro poteva ritenersi realizzata la prima delle condizioni anzidette, e non già offrendo il bene che rappresenta l'impiego del profitto stesso. Correttamente il Tribunale ha affermato che non è consentita la messa a disposizione dell'equivalente del profitto, e tale affermazione trova il suo referente nel principio risultante dall'art. 19 del citato decreto legislativo secondo cui la confisca del prezzo o del profitto del reato (nel caso, il denaro) ha un carattere prioritario e indispensabile tanto che può essere disposta la confisca per equivalente solo se non sia possibile eseguire la misura patrimoniale sul prezzo o sul profitto.
Non senza contare che sul requisito del risarcimento del danno le ricorrenti nulla hanno replicato e nulla hanno dedotto e provato, come ha chiaramente osservato il giudice di rinvio. Con la conseguenza che la questione è rimasta del tutto aperta e non definita e correttamente il Tribunale non ha ritenuto allo stato realizzata la condizione relativa.
Il Tribunale ha anche esaminato, sotto il profilo della possibile revoca per insussistenza originaria o sopravvenuta delle condizioni richieste per l'applicazione della misura cautelare, la posizione di LD ZZ, amministratore di fatto delle due società, per le considerazioni che si sono già esposte. Non pare che il ragionamento del Tribunale possa essere inficiato per il fatto che il ZZ si sia dimesso dalla carica di membro del consiglio di amministrazione della attuale capogruppo Kompart. S.p.a detentrice delle partecipazioni delle società ricorrenti, tramite la Effepieffe uno s.r.l. di cui amministratore delegato è il figlio di ZZ LD, PI ZZ. Il Tribunale ha adeguatamente motivato nel senso che in tal modo l'amministratore di fatto delle società ricorrenti non ha perso il controllo su di esse tramite il figlio. I ricorsi devono essere in conclusione rigettati. Consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2010