Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 7963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7963 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07963/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14287/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14287 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- Dinelli e Gabriele Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio superiore della magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi entrambi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Sonia Caldarelli, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Filippo Lattanzi in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 47;
per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata in data 18 giugno 2025, con cui è stata disposta la nomina a presidente della Corte d’appello di Bologna della dott.ssa -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui, in particolare, la proposta A) formulata dalla quinta commissione del SM, il concerto del Ministero della giustizia con riferimento alla proposta, il decreto di nomina della dott.ssa -OMISSIS- a presidente della Corte d’appello di Bologna e il resoconto della seduta plenaria del 18 giugno 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio superiore della magistratura, nonché di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AS VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FA e IR
1. Il dott. -OMISSIS- impugnava con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la delibera del Consiglio superiore della magistratura (SM) con la quale la dott.ssa -OMISSIS- veniva nominata a presidente della Corte d’appello di Bologna, nonché gli atti presupposti.
2. A seguito di regolare trasposizione, si costituivano in resistenza nel presente giudizio le amministrazioni intimate.
3. Del pari si costituiva in giudizio la controinteressata.
4. Tutte le parti depositavano documenti, memorie e repliche in vista della pubblica udienza del 25 marzo 2026, all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo, e prima di affrontare le varie censure spiegate con il ricorso, occorre rammentare come il conferimento di un incarico direttivo costituisca un articolato procedimento in relazione al quale il SM è chiamato a scegliere il magistrato maggiormente idoneo a ricoprire il posto, valutando il merito e le attitudini dei candidati (v. art. 25 circ. SM, 28 luglio 2015, P-14858 – Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, d’ora in avanti semplicemente t.u.).
6. Nel caso di specie, il SM ha chiarito come sia il ricorrente, sia la controinteressata possedessero il merito necessario per il conferimento dell’incarico (circostanza, tra l’altro, non contestata in questo giudizio), prevalendo la dott.ssa -OMISSIS- per le attitudini e, segnatamente, per gli indicatori generali di queste. Difatti, anche nello scrutinio degli indicatori specifici per gli uffici direttivi di secondo grado (art. 20 t.u.), cui il SM deve attribuire speciale rilievo (artt. 26 e 30 t.u.), i due candidati sono risultati sostanzialmente equivalenti: invero, mentre la nominata può vantare un lungo incarico direttivo in primo grado (essendo stata presidente – confermata – del Tribunale di Firenze per oltre otto anni), nonché altre sporadiche esperienze rilevanti (destinataria di tre decreti di supplenza quale componente di un collegio giudicante presso la Corte d’appello, Procuratore della Repubblica f.f. per alcuni mesi all’inizio della carriera, vicario del dirigente sia presso la Pretura sia presso il Tribunale di Prato), il ricorrente può replicare evidenziando lo svolgimento di funzioni giurisdizionali in secondo grado nonché l’attuale presidenza del Tribunale di Chieti.
7. In relazione, invece, agli indicatori generali, e in particolare all’art. 8 t.u., ambedue i candidati sono risultati equivalenti, avendo esercitato entrambi plurime funzioni giudiziarie nel corso della loro lunga carriera. Analoga uguaglianza è stata riscontrata anche per gli indicatori di cui agli artt. 10, 11 (per le importanti esperienze ordinamentali maturate) e 12 t.u. (avendo entrambi partecipato a numerosi corsi organizzati di aggiornamento professionale, anche per la specifica formazione dirigenziale).
8. Dirimente è stata quindi la valutazione dei parametri di cui agli artt. 7 e 9 t.u. Quanto al primo, solo la controinteressata avrebbe esposto esperienze semi-direttive, avendo svolto l’incarico di presidente di sezione del Tribunale di Firenze per oltre cinque anni. In relazione al secondo, invece, la dott.ssa -OMISSIS- è stata impiegata in attività di collaborazione gestionale, sia allorquando era presidente di sezione del Tribunale di Firenze sia coordinando (per otto anni) il settore lavoro del Tribunale di Prato, risultando viceversa recessive le esperienze del dott. -OMISSIS-. Viepiú, la dott.ssa -OMISSIS- vantando anche una maggiore anzianità di ruolo, risulterebbe comunque prevalente nell’ipotesi si predicasse l’equivalenza dei due profili (arg. ex art. 24, comma 3 t.u.).
9. La proposta della quinta commissione del SM (unitamente ad altra di minoranza in favore del dott. -OMISSIS-, ricorrente in un distinto giudizio) qui succintamente illustrata è stata portata al plenum del 18 giugno 2025 ove, a seguito di un’ampia discussione (su cui si tornerà), è stata poi approvata a maggioranza.
10. Orbene, chiarito in termini generali il quadro fattuale, è possibile passare alla descrizione dell’unico articolato motivo di ricorso (diviso in tre parti).
11. Con la prima sotto-censura viene evidenziata un’omissione istruttoria: invero, il SM non avrebbe tenuto in considerazione la pronuncia disciplinare resa nei confronti della dott.ssa -OMISSIS-, ritenuta rilevate ai sensi dell’art. 37 t.u.
12. Quanto alla seconda sotto-doglianza, va osservato come con essa parte ricorrente lamenta l’erroneità del giudizio comparativo, contestandosi l’equivalenza tra gli indicatori specifici di cui all’art. 20 t.u., attesa la maggiore affinità, rispetto al posto da conferire, delle esperienze maturate dal dott. -OMISSIS-.
13. Infine, nell’ultima parte viene censurata la prevalenza accordata alla controinteressata in riferimento agli indicatori generali, avendo anche il ricorrente svolto funzioni semi-direttive (di fatto).
14. Principiando dalla prima parte del motivo, va osservato come nessuna violazione dell’art. 37 t.u. è riscontrabile nella delibera all’odierno esame.
15. Per la rilevanza che assume nell’odierno giudizio, risulta doveroso trascrivere i due commi della disposizione appena menzionata, rubricata «Procedimenti disciplinari»:
« 1. Le decisioni adottate dalla sezione disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione.
2. Le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento dell’ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell’anzianità oppure nell’ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell’ultimo decennio ».
16. Orbene, il Collegio, seguendo la consolidata giurisprudenza che già in passato ha svolto l’ermeneusi della disposizione appena riportata (tra le tante v. Tar Lazio, sez. I, 18 giugno 2024, n. 12492), ritiene che il primo comma imponga al SM di prendere consapevolezza di tutti i fatti inerenti alle vicende disciplinari degli aspiranti ad un posto direttivo, pena l’illegittimità della decisione per un vizio d’istruttoria. Viceversa, il secondo comma prescrive una preclusione semi-automatica al conferimento dell’incarico per chi sia stato condannato alla perdita dell’anzianità o alla censura (in quest’ultimo caso, solo per fatti infradecennali – sul punto v. Cons. Stato, sez. VII, 27 aprile 2023, n. 4236): l’eventuale violazione della disposizione può dar luogo sia ad una carenza istruttoria, sia ad un vizio di motivazione, nella misura in cui del fatto sia stata correttamente presa cognizione, ma lo si sia valutato in maniera illegittima.
17. Orbene, il descritto piano ermeneutico determina, nel caso di specie, la legittimità della decisione del SM: difatti, non può operare la preclusione di cui all’art. 37, comma 2 t.u., atteso che la controinteressata non è stata attinta da una condanna ad una sanzione disciplinare pari o superiore alla censura.
18. Residua dunque unicamente l’ipotetica violazione dell’art. 37, comma 1 t.u.: ma sul punto appare evidente che tutti i componenti dell’organo di autogoverno avessero piena consapevolezza delle vicende disciplinari della dott.ssa -OMISSIS-. Difatti, l’ampia discussione sviluppatasi in plenum dimostra in maniera chiara come si sia proceduto ad un’ istruttoria : con tale termine è da intendersi, in generale, l’attività nel corso della quale si provvede alla raccolta degli elementi destinati a permettere ad un organo valutativo di formulare il proprio giudizio. In tal senso, va esclusa l’estensione del significato di istruttoria al risultato dell’attività istruttoria.
19. Posta questa precisazione è evidente come non vi sia alcun «difetto d’istruttoria», atteso che risulta pacifico che durante l’ampio dibattito occorso alla seduta plenaria del 18 giugno 2025 si sia discusso proprio delle vicende disciplinari, interrogandosi alcuni consiglieri anche sul valore da attribuire ad esse: conseguentemente, non può in alcun modo sostenersi una «carenza» nell’istruttoria, atteso che emerge per tabulas la completezza del «quadro conoscitivo» in relazione al quale adottare la propria decisione.
20. Quanto al denunciato vizio di difetto di motivazione, va rilevato come esso non sia sussistente: a tal proposito occorre rammentare come l’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 imponga di indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria». Nondimeno, anche tale disposizione deve essere interpretata ed essere intesa cum grano salis .
21. In particolare, va osservato come in linea generale la delibera del SM costituisca un atto collegiale che segue le ordinarie regole che coinvolgono simili decisioni: in particolare, la deliberazione (ossia l’atto decisionale del collegio) prevede la formulazione da parte del relatore (o da altro membro del collegio) di una proposizione significativa – che costituisce il testo del deliberando – che viene sottoposta al collegio che esprime su di essa l’assenso o il dissenso: i componenti dell’organo di autogoverno, dunque, votano, rectius , esprimono la loro volontà di aderire o meno alla proposizione del deliberando. Nell’ipotesi in cui il deliberando dovesse raccogliere la necessaria maggioranza dei consensi diviene deliberato , cioè la concreta deliberazione del collegio. Tale schema generale trova poi, per il caso in esame, ulteriori complicazioni date dalla partecipazione al procedimento anche del Ministro della giustizia che adotta un atto di concerto.
22. Nel dettaglio, la proposta della quinta commissione del SM viene trasmessa al Ministro della giustizia che esprime il proprio atto di concerto: cosí corredata dell’atto ministeriale, il relatore espone la proposta formulata dalla commissione sulla quale il plenum deve deliberare (v. art. 77 del. SM 26 settembre 2016 – reg. int.). Va precisato come a seguito della relazione, ogni consigliere può prendere la parola e illustrare proposte ed emendamenti o svolgere dichiarazioni di voto (art. 80, comma 5 reg. int.): segnatamente, per gli emendamenti è prevista una disciplina ad hoc sia per la loro discussione, sia per la loro votazione (rispettivamente artt. 81 e 49 reg. int.). Una volta completata la discussione, si procede alle operazioni di voto (art. 45 reg. int.), principiando – ovviamente – dagli emendamenti (v. art. 49 reg. int.): in tal modo, la delibera finale assunta (ove siano accolti gli emendamenti) risulta «alterata» rispetto alla proposta licenziata dalla commissione consiliare.
23. Questa breve digressione evidenzia come il noyau dur dell’argomentazione sviluppata dalla parte ricorrente sia smentita proprio dalle disposizioni regolamentari interne: in altre parole, il plenum non è un mero organo deliberativo come lo intende l’esponente (ossia incaricato solo di «ratificare» una decisione già altrove assunta).
24. D’altronde è manifestamente illogica la lettura fornita dell’art. 37 reg. int.: difatti, nell’ipotesi in cui emergesse un elemento conoscitivo rilevante per la decisione, il plenum nel voler confermare la nomina del magistrato proposto dalla commissione non potrebbe né emendare la proposta, né disporre il ritorno in istruttoria. In altre parole, seguendo la tesi dell’odierno ricorrente, il regolamento interno imporrebbe al SM di adottare consapevolmente un atto illegittimo, senza concedere all’amministrazione la possibilità di rimediarvi: la chiara irrazionalità di un simile esito impone di rigettare l’ipotesi ermeneutica formulata.
25. Pertanto, segue da quanto esposto che l’eventuale integrazione della motivazione della proposta della commissione (anche dopo l’espressione dell’atto di concerto da parte del Ministro) non costituisce di per sé un vizio del procedimento. Consegue da quanto esposto che la motivazione del conferimento ad un magistrato di un ufficio direttivo può essere frutto della combinazione della proposta, integrata delle riflessioni espresse durante la discussione in plenum (cfr. Tar Lazio, sez. I, 20 marzo 2026, n. 5328).
26. Tuttavia, nel caso in esame non era neppure necessario un’esplicita motivazione sulla non rilevanza della vicenda disciplinare. Riprendendo il concetto di istruttoria come sopra definito, va aggiunto come all’amministrazione debba sempre essere riconosciuto un certo margine di apprezzamento nell’individuazione degli elementi di fatto rilevanti per la decisione, limitando l’estensione dell’indagine conoscitiva a quello che è strettamente inerente al provvedimento da adottare: cosí, ad es., risulta totalmente irrilevante, ai fini del conferimento dell’incarico di presidente di una corte d’appello, lo stato civile o i rapporti familiari degli aspiranti, quand’anche ciò non sia espressamente escluso da alcuna disposizione (ma è agevolmente ricavabile da un’interpretazione complessiva delle norme applicabili). Inoltre, una volta limitati gli elementi conoscitivi, anche la giustificazione della scelta va, in assenza di un’espressa disposizione di legge che la prescrive, calibrata unicamente sulle ragioni rilevanti per la decisione: pertanto, ammettendo che l’organo di autogoverno abbia svolto approfondimenti sullo stato civile dei magistrati (magari per escludere situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 ord. giud.) la mancata motivazione circa l’assenza di causa di incompatibilità risulta sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione (come ad esempio nell’ipotesi in cui gli accertamenti appena menzionati risultino negativi).
27. Conseguentemente, nell’estensione della motivazione di un provvedimento amministrativo dirimente diviene il concetto di rilevanza : orbene, nell’interpretarlo – e quindi nell’individuare quegli elementi che debbono essere esternati per iscritto – deve ritenersi sussistente una certa discrezionalità in capo all’amministrazione procedente, potendo al contempo il giudice amministrativo sindacarne la legittimità ove vi sia una violazione dei principî di ragionevolezza o proporzionalità. Adottata questa impostazione, diviene evidente la diversa profondità che la motivazione deve assumere a seconda che l’elemento emerso dall’attività istruttoria sia o meno rilevante nell’economia della decisione (inteso come momento volitivo): in questo senso, l’amministrazione, dinnanzi ad un dato fattuale che la norma, da un lato, non impone di valutare (rendendo cioè solo facoltativo il suo apprezzamento) e, dall’altro, non qualifica come ostativo all’adozione dell’atto, può non esternare in motivazione le ragioni per le quali non ha attribuito peso alla circostanza, atteso che si tratta di elemento irrilevante.
28. Ne consegue, da quanto esposto, che il vizio di motivazione può riscontrarsi unicamente quando vengano esclusi dall’assetto motivazionale elementi rilevanti per la decisione: orbene, nel caso in esame, ciò non è avvenuto, poiché, come già evidenziato, il SM non doveva spiegare (al piú poteva , se lo riteneva necessario) le ragioni per le quali ha ritenuto non ostativo il precedente disciplinare – di cui aveva contezza – che ha coinvolto la dott.ssa -OMISSIS-.
29. Non colgono nel segno quindi le doglianze spiegate nell’impugnazione, atteso che la pronuncia disciplinare resa nei confronti della dott.ssa -OMISSIS- non è di condanna: l’aver accertato la commissione di un fatto illecito, ma di particolare tenuità, ha determinato il proscioglimento. Perciò risulta assente qualsivoglia preclusione al conferimento dell’incarico.
30. D’altronde, in modo analogo si sarebbe dovuto determinare il SM anche nell’ipotesi di condanna disciplinare all’ammonimento: difatti, un simile pronunciamento, non menzionato dall’art. 37, comma 2 t.u. determina unicamente la necessità di accertamento del fatto storico della condanna, esattamente come nel caso all’odierno esame. Pertanto, se una condanna ad una sanziona lieve può risultare non ostativa al conferimento, a fortiori , tale conclusione deve – per necessità logica – estendersi all’ipotesi di pronuncia di proscioglimento: quest’ultima, infatti, evidenzia una minore offensività del fatto.
31. A tal proposito non può rilevarsi come l’intera impostazione della doglianza formulata dal ricorrente miri in realtà a ben altro: difatti, l’obiettivo è quello di stigmatizzare la commissione di un illecito disciplinare (si notino i riferimenti all’aspetto «morale», quasi paragonando il procedimento in oggetto ad un giudizio etico) al fine di escludere la controinteressata dal concorso per il conferimento del posto direttivo. A tal fine, vengono impiegati gli elementi del procedimento disciplinare sollecitando, sostanzialmente, una nuova valutazione degli stessi a diversi fini: ma tale tentativo si scontra con il chiaro disposto dell’art. 37 t.u. che non prescrive una simile causa ostativa.
32. Chiarita quindi l’assenza di violazioni dell’art. 37 t.u., è possibile affrontare congiuntamente le ulteriori parti del ricorso, afferenti al giudizio comparativo: esse sono entrambe infondate.
33. In particolare, quanto agli indicatori specifici, quella proposta da parte ricorrente è una lettura meramente quantitativa che riduce la valutazione del SM ad una mera somma algebrica delle esperienze elencate dall’art. 20 t.u. Nondimeno, come piú volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, i parametri ricavabili dalla disposizione appena citata debbono fornire un apprezzamento qualitativo (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 6 agosto 2025, n. 6964): ed è proprio osservando da questa prospettiva il giudizio espresso dalla parte resistente che si apprezza la logicità e coerenza della decisione amministrativa.
34. Invero, mentre il ricorrente ha esperienze in secondo grado e direttive, la controinteressata ha opposto un lungo incarico direttivo: la sostanziale equivalenza tra i due profili non appare frutto di un’applicazione illegittima dell’art. 20 t.u. quanto piuttosto espressione della discrezionalità che caratterizza il potere di conferimento di incarichi attribuito al SM. A tal proposito è innegabile che chi ha diretto per quasi nove anni un ufficio di quasi cento magistrati abbia potuto dimostrare di saper gestire le multiformi evenienze della dirigenza in maniera egregia (per una vicenda per certi versi sovrapponibile v. Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2026, n. 81): circostanza che sicuramente non risulta inferiore alla somma dell’esercizio di funzioni giurisdizionali in secondo grado con una minore esperienza direttiva in un ufficio di piccole dimensioni.
35. Invero, valutando le esperienze secondo i parametri di cui agli artt. 7, 8 e 9 t.u. emerge in maniera evidente come la pregnanza dell’incarico direttivo espletato dalla dott.ssa -OMISSIS- sia in grado di porsi sullo stesso livello di attitudine del ricorrente che ha effettivamente un’esperienza in un ufficio analogo a quello da conferire (ossia la corte d’appello), nonché una minore (temporalmente intesa) esperienza direttiva in un tribunale di piccole dimensioni. Nondimeno, proprio i risultati conseguiti grazie all’impegno organizzativo della controinteressata consento di bilanciare l’effettiva assenza di esperienze in secondo grado.
36. In tal senso, non è – come sostiene l’esponente – la dimensione dell’ufficio ad essere stata valorizzata quale indicatore autonomo, quanto piuttosto la pregnanza dell’incarico a dimostrare una particolare attitudine della controinteressata (cfr. Tar Lazio, sez. I, 12 gennaio 2024, n. 643): sotto tale profilo, salvo procedere a comparazioni meramente astratte e formali, risulta chiaro che dovendo il SM valutare le attitudini dei candidati esso debba prendere in esame in concreto quella che è stata l’attività giurisdizionale svolta. Cosí, i risultati ottenuti, l’efficiente gestione dell’emergenza pandemica, l’avvio di numerosi progetti dimostrano il grande apporto personale della dott.ssa -OMISSIS- allo svolgimento dell’ufficio di presidente del tribunale.
37. Ma anche a voler seguire l’impostazione del ricorrente – che portata alle estreme conseguenze ridurrebbe l’organo di autogoverno a mero ufficio ragionieristico impegnato in pratiche abbachistiche – va rilevato come la dott.ssa -OMISSIS- prevalga sul dott. -OMISSIS- in relazione all’indicatore della precedente esperienza direttiva (attesa la maggiore durata dell’incarico espletato), mentre quest’ultimo s’imponga in riferimento all’esperienza in secondo grado: conseguentemente, ponendo i dati sui piatti di un’ipotetica bilancia ne risulta un perfetto equilibrio. Chiara, quindi, è la legittimità sul punto della delibera.
38. Fuori fuoco sono poi le doglianze circa l’omessa valutazione di alcune esperienze del ricorrente come quelle di presidente vicario del Tribunale di Gela: difatti, esse sono stata apprese (v. pag. 95 delibera) e valutate globalmente dal SM ritenendole rilevanti, ma non in grado di sbilanciare in favore del ricorrente la decisione: d’altronde, come si è piú volte indicato, il SM non è chiamato a sommare algebricamente il numero di esperienze dirigenziali pregresse (in ogni caso, si tratta di un incarico piú che riequilibrato dall’omologo incarico di fatto ricoperto dalla controinteressata presso la Procura della Repubblica di Arezzo).
39. Similmente, legittime appaiono le valutazioni rese dal SM per gli indicatori generali che effettivamente spostano il giudizio in favore della controinteressata.
40. Anche in questo caso non si riscontrano i denunciati vizî di istruttoria (in relazione all’art. 7 t.u.): difatti, non vi è stata alcuna omessa valutazione delle funzioni semi-direttive di fatto poiché le stesse, dopo essere state rilevate (pag. 92 della delibera), sono state considerate recessive rispetto a quelle «di diritto» esercitate dalla controinteressata (pag. 96 delibera), valutazione che non appare incongrua soprattutto alla luce della maggiore durata e vicinanza temporale di queste ultime.
41. Allo stesso tempo, con riferimento all’art. 8 t.u. il ricorrente si limita a sostenere (quasi apoditticamente) la propria prevalenza: nondimeno, tale conclusione appare smentita dalla stessa esposizione nell’atto d’impugnazione ove si dà conto come la controinteressata abbia svolto funzioni requirenti, giudicanti civili, penali e di secondo grado: orbene, quand’anche si sia trattato esperienze temporalmente circoscritte e inferiori a quelle maturate nel settore del lavoro, ciò non esclude che esse ben possono equivalere a quelle maturate dal dott. -OMISSIS- (che mai ha esercitato funzioni requirenti, pur avendo spaziato nei diversi settori della giurisdizione) anche in considerazione delle altre circostanze menzionate dalla disposizione citata, quale la qualità del lavoro, i risultati raggiunti, l’utilizzo di tecnologie avanzate.
42. Quanto poi agli indicatori di cui all’art. 9 t.u., va rilevato come non irragionevole è la preferenza accordata alla controinteressata. Difatti, anche per questo parametro è evidente come le esperienze di collaborazione della dott.ssa -OMISSIS- – a Firenze come a Prato – sia per durata, sia per risultati siano stati maggiormente apprezzati dal SM: d’altronde, la circostanza è quasi ammessa dallo stesso ricorrente nel proprio atto d’impugnazione che, in luogo di contestare specificamente la delibera sul punto, si limita ad osservare come non sarebbe dirimente l’accordata prevalenza ai sensi della disposizione da ultimo citata (v. pag. 28 ricorso).
43. A fronte di tali osservazioni, le doglianze di parte ricorrente non sono quindi in grado di infirmare la logica motivazione del provvedimento gravato. D’altronde, ove anche si volesse ritenere equivalenti i due profili, emergerebbe comunque la prevalenza della dott.ssa -OMISSIS- in forza del criterio residuale dell’anzianità (art. 24, comma 3 t.u.).
44. Pertanto, alla luce di quanto esposto, resistendo la delibera gravata alle censure di legittimità formulate dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere respinto.
45. La complessità delle questioni trattate determina l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone citata in sentenza.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB LI, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
AS VI, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AS VI | OB LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.