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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6214/2019 depositato il 14/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 878/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 18/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70A1G01979 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: I difensori delle parti si riportano agli atti ed insistono nelle rispettive difese e richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 878 del 2019 pronunciata dalla Sezione VI della Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello Agenzia delle entrate).
Il primo Giudice ha ritenuto “non sussistente” il presupposto impositivo Irap del contribuente Resistente_1 – esercente la professione di Medico specialista – nella considerazione che “ … l'unico elemento valorizzato dall'Agenzia delle Entrate - l'impiego di due dipendenti - non concretizzi il superamento del minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione: in effetti, al di là del fatto che si tratti di due impiegati con inquadramento per mansioni esecutive, ciò che sembra decisivo è la circostanza dell'assunzione con contratto part-time, tale da condurre a ritenere che di fatto il contribuente abbia esercitato l'attività professionale con l'ausilio di una unità complessiva (dato comprovato dal costo complessivo annuo, pari a euro 25.267,00) …”.(cfr. sentenza di I grado in atti).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto, ha difeso la legittimità della prima sentenza ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta al'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 32110, del 20 novembre 2023, ha ribadito che non deve assolvere al tributo IRAP il professionista che ha assunto due dipendenti part-time: due lavoratori part-time devono ritenersi “equiparati” uno a “tempo pieno”.
L'utilizzo dei due predetti dipendenti “part time”, quindi, non rileva ai fini di un' “autonoma organizzazione” ai fini IRAP.
I dipendenti in parola non posono svolgere alcuna mansione, all'attività professionale prestata dal
Contribuente : Medico specialista.
2.- La Corte di legittimità ha, inoltre, chiarito che in tema di IRAP, il requisito dell' “autonoma organizzazione”
(presupposto d'imposta) non è desumibile “ … dalla sola indicazione del valore economico dei beni ammortizzabili, senza estendere l'accertamento alla struttura ed alla funzione degli stessi, nonché al rapporto col reddito complessivo prodotto dal contribuente” (Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 18749 del 05/09/2014; conforme: Sentenza n. 9451 del 10/05/2016).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
La complessità della controversia, le oscillazioni interpretative, la molteplicità delle questioni involte ed esaminate giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 20 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE IG AR
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6214/2019 depositato il 14/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 878/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 18/03/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70A1G01979 IRAP 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: I difensori delle parti si riportano agli atti ed insistono nelle rispettive difese e richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 878 del 2019 pronunciata dalla Sezione VI della Commissione tributaria provinciale di Siracusa chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello Agenzia delle entrate).
Il primo Giudice ha ritenuto “non sussistente” il presupposto impositivo Irap del contribuente Resistente_1 – esercente la professione di Medico specialista – nella considerazione che “ … l'unico elemento valorizzato dall'Agenzia delle Entrate - l'impiego di due dipendenti - non concretizzi il superamento del minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione: in effetti, al di là del fatto che si tratti di due impiegati con inquadramento per mansioni esecutive, ciò che sembra decisivo è la circostanza dell'assunzione con contratto part-time, tale da condurre a ritenere che di fatto il contribuente abbia esercitato l'attività professionale con l'ausilio di una unità complessiva (dato comprovato dal costo complessivo annuo, pari a euro 25.267,00) …”.(cfr. sentenza di I grado in atti).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto, ha difeso la legittimità della prima sentenza ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta al'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 32110, del 20 novembre 2023, ha ribadito che non deve assolvere al tributo IRAP il professionista che ha assunto due dipendenti part-time: due lavoratori part-time devono ritenersi “equiparati” uno a “tempo pieno”.
L'utilizzo dei due predetti dipendenti “part time”, quindi, non rileva ai fini di un' “autonoma organizzazione” ai fini IRAP.
I dipendenti in parola non posono svolgere alcuna mansione, all'attività professionale prestata dal
Contribuente : Medico specialista.
2.- La Corte di legittimità ha, inoltre, chiarito che in tema di IRAP, il requisito dell' “autonoma organizzazione”
(presupposto d'imposta) non è desumibile “ … dalla sola indicazione del valore economico dei beni ammortizzabili, senza estendere l'accertamento alla struttura ed alla funzione degli stessi, nonché al rapporto col reddito complessivo prodotto dal contribuente” (Cassazione, Sez. V, Sentenza n. 18749 del 05/09/2014; conforme: Sentenza n. 9451 del 10/05/2016).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
La complessità della controversia, le oscillazioni interpretative, la molteplicità delle questioni involte ed esaminate giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 20 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE IG AR