Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA EX ART. 127-TER C.P.C.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio da remoto, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice - premesso che l'udienza del 18/06/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; rilevato che parte ricorrente e hanno depositato note di trattazione scritta;
CP_1 letti gli atti di causa e le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento recante n. 1126/2024 R.G. vertente
TRA numero di codice fiscale e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tavarelli del Foro di Milano in forza di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Barbara Pisoni in 85042 Lagonegro (PZ), Viale Colombo n.
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PARTE RECLAMANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore partita i.v.a.: , CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall'Avvocato Giulia Verdoliva ed insieme alla stessa elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Angri (SA) alla Piazza Sorrento, n. 12 –
84012.
PARTE RECLAMATA
Controparte_2
PARTE RECLAMATA CONTUMACE
Oggetto: reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c.;
OSSERVA
Con ricorso del 12.11.2024 parte reclamante chiedeva di revocare l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva emessa nel procedimento R.g.e.i. n. 78/2024 dal Tribunale di Lagonegro, dott.
Aniello Maria De Piano in data 31.10.2024, comunicata in pari data e conseguentemente, espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari, disporre la prosecuzione della procedura esecutiva Rg.e.i. n. 78/2024 dal Tribunale di Lagonegro.
La stessa eccepiva, infatti, che il Giudicante, come anche la controparte, omettevano di calcolare la sospensione feriale dei termini prevista per legge tra la data di notifica del pignoramento e il deposito dell'istanza di vendita ottenendo quindi un errato calcolo della data finale utile al deposito dell'istanza di vendita.
Con decreto del 13.11.2024, veniva fissata l'udienza cartolare del 19.2.2025 innanzi al Collegio, con termine fino a 30 giorni prima per la notifica alle parti reclamate.
Con atto del 5.2.2025 si costituiva la quale in primo luogo eccepiva la nullità della CP_1 notifica essendo stata inviata pec alla parte personalmente e non al procuratore costituito, inoltre, rappresentava che l'atto di precetto era stato notificato a mezzo pec alla società in data CP_1
29 aprile 2024, mentre l'atto di pignoramento immobiliare era stato notificato alla società opponente in data 18 settembre 2024 a mezzo servizio postale, come rappresentato anche nell'istanza di vendita, pertanto, l'esecuzione ha avuto inizio oltre il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica dell'atto di precetto ossia dopo 141 giorni dalla notifica del prodromico atto di precetto.
La parte chiedeva di dichiarare la nullità della notifica, rigettare il reclamo con conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e condanna ex art.96 c.p.c.
All'udienza cartolare del 19 febbraio 2025, rilevato che la notifica a perveniva Controparte_2 alla stessa oltre il termine fissato con decreto del 13.11.2024, se ne disponeva il rinnovo entro il termine perentorio del 31 marzo 2025 rinviando all'udienza del 16 aprile 2025 con note in sostituzione d'udienza. Per tale udienza la parte rappresentava di non aver potuto “procedere al perfezionamento della notifica alla SI ” chiedendo che venisse concesso ultimo e breve rinvio onde riuscire a CP_2 perfezionarla.
Il Collegio, quindi, rinviava all'udienza del 18 giugno 2025 al fine di acquisire tale prova.
In via preliminare va chiarito che non si ravvisa un difetto di notifica nei confronti di CP_1 posto che la stessa si è costituita e difesa nel merito (Corte di cassazione, sez. III Civile, ordinanza n.
10400/17).
Il reclamo veniva proposto anche nei confronti della terza datrice di ipoteca per la quale sussisteva litisconsorzio necessario tenuto conto della posizione della stessa rispetto ai beni e della circostanza che fosse parte nel primo grado (Cas. Civ. ordinanza 27.04.2021, n. 11044).
Parte ricorrente nulla ha depositato con le proprie note di udienza limitandosi a riportarsi alle proprie conclusioni.
Parte reclamante, quindi, non ha provveduto a notificare l'atto di reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza collegiale nei confronti di una delle controparti nel termine assegnato, posto che l'attività notificatoria doveva avvenire entro il 20/01/2025 (ovverosia fino a trenta giorni prima dell'udienza di trattazione del 19/02/2025), laddove di converso, la stessa risulta essersi perfezionata solo in data
28/01/2025.
Il Collegio per tale ragione provvedeva ad assegnare termine perentorio per il rinnovo della stessa.
Nonostante ciò, parte reclamante non provvedeva al rinnovo della notifica, né depositavano alcuna istanza di rimessione in termini.
Va in primo luogo considerato che anche la giurisprudenza di merito cui questo Collegio aderisce ha precisato in casi analoghi che “nei procedimenti di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. il ricorrente è tenuto ad attivarsi per prendere cognizione, in cancelleria, dell'esito del proprio ricorso, della data dell'udienza di comparizione fissata dal giudice e del termine che gli è stato assegnato per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti” e che “ove il reclamante non provveda alla notifica alle controparti del reclamo e del decreto col quale è stata fissata l'udienza di comparizione, il reclamo deve essere dichiarato improcedibile” (vedi Tribunale Catania, 27 Dicembre 2012. Est. Bonifacio;
cfr. anche Tribunale Firenze 19.3.2015; Tribunale Trani 6.9.1995; Tribunale Roma 23.8.1994).
Il Collegio è ben consapevole che la notifica di un atto processuale si intende perfezionata per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario – la tempestività della notifica esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente ad errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante. Pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento, ma soltanto in caso di mancato compimento del procedimento notificatorio, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza (Corte di
Cassazione con sentenza n. 7826 depositata il 20 aprile 2016).
Proprio in considerazione di ciò, alla parte che si era attivata tempestivamente, veniva concesso termine per il rinnovo considerato il mancato rispetto del termine a difesa fissato dal Collegio.
Nel caso di specie nonostante l'assegnazione di un termine perentorio per il rinnovo della notifica la parte non ha provveduto in tal senso, né ha dimostrato di essere incorsa in decadenza per causa non imputabile.
Va, infatti, chiarito che «Nel caso di notifica di atto processuale all'interno del processo, non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante e per la quale era previsto il compimento entro un termine perentorio, il notificante ha l'onere di chiedere al giudice ai sensi dell'art. 153, comma 2
c.p.c. di essere rimesso in termini, dimostrando di essere incorso in decadenza per causa ad egli non imputabile, se fra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di comparazione deve essere rispettato un termine in favore della parte cui l'atto deve essere notificato» Cass. civ., sez. III, ord.,
29 marzo 2022, n. 10142.
Ritiene il Collegio che non possa più essere concesso alcun ulteriore rinvio, nel caso di specie nemmeno chiesto dal reclamante, dal momento che il termine per la rinotifica previsto dall'art. 291
C.P.C. deve considerarsi perentorio e la parte gravata di tale onere, entro il termine all'uopo concesso, debba attivarsi in tempo, anche al fine di evitare inutili rinvii ed un abnorme dilatazione dei tempi processuali, in contrasto con i principi stabiliti dal nuovo art. 111 comma 1° della Carta
Costituzionale.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina il verificarsi di una decadenza di carattere processuale, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
Nel caso in cui la notificazione debba ritenersi nulla ma non inesistente, con conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, occorre la fissazione di apposito nuovo termine che assume carattere perentorio, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. (cfr. cass. 2909\2008; Cass. N° 15062\2004; Cass. N°
625\2008, ecc.).
Soltanto nel caso di assoluta e comprovata assenza di colpa da parte del notificante, secondo un orientamento meno rigoroso espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. N° 1180\2006; Cass. N° 4310\2007; Cass. N° 3818\2009) nel caso di mancata o non tempestiva rinnovazione della notifica, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della notificazione stessa, è possibile l'assegnazione di un ulteriore termine per l'adempimento, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori, enunciato dall'art. 153 cod. proc. civ., e ciò nel caso in cui, secondo la Suprema Corte, “avendo la parte tempestivamente espletato l'incombente posto a suo carico, l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto che essa non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri”, fermo restando, tuttavia, che “la verifica dell'accadimento legittimante la concessione del nuovo termine - vale a dire della dipendenza del mancato completamento del procedimento notificatorio da un fatto che esula oggettivamente dai poteri di impulso della parte interessata - esige una dimostrazione puntuale e rigorosa, stante
l'eccezionalità della fattispecie derogatoria”.
Nel caso di specie, pur volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, mancano assolutamente i presupposti per disporre l'ulteriore rinnovazione della notifica.
Quanto alle conseguenze del mancato tempestivo adempimento, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che anche nel rito del lavoro, la mancata ottemperanza all'ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo determina, ove la parte convenuta non si presenti alla nuova udienza di discussione, l'improcedibilità del processo per mancanza di contraddittorio, a differenza di quanto avviene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione secondo la disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma, cod. proc. civ.. (cfr. Cass. N° 5633\1997;
Cass. N° 7360\2001; Cass. N° 23587\2006, ecc.).
Si ritiene che stante la pronuncia in rito e l'eseguita dell'attività processuale svolta dalla controparte costituita, le spese possano essere eccezionalmente compensate.
Si dà atto, infine, che, stante la declaratoria di improcedibilità del presente reclamo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico di parte reclamante;
P.Q.M.
-dichiara improcedibile il reclamo;
-compensa le spese di lite;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte reclamante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Lagonegro, nella camera di consiglio del 19 giugno 2025 Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco