Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7312
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Sentenza 20 maggio 2002

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Il divieto (previsto dall'art. 2 D.L. n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 91 del 1977) di corrispondere trattamenti retributivi, per effetto della scala mobile, più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 attiene sia alla misura, che ai criteri di calcolo ed alla periodicità di erogazione degli stessi, avendo il legislatore perseguito il fine di eliminare ogni sistema di calcolo della indennità di contingenza diverso da quello previsto per il settore industriale. Pertanto, nei settori diversi da quest'ultimo, il cosiddetto blocco della scala mobile opera anche in relazione alle mensilità aggiuntive ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità, con conseguente diritto del datore di lavoro alla restituzione delle somme corrisposte in violazione della norma fino all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986 n. 38 (in relazione alla sentenza n. 124/1991 della Corte Costituzionale), non potendo essere invocata per la conservazione degli effetti dell'assetto negoziale la norma dell'art. 2126 cod. civ., applicabile quando il fatto stesso della costituzione e dell'esistenza del rapporto realizza un contrasto con norme imperative, ma non per le ipotesi di difformità tra la disciplina pattizia del rapporto e quella stabilita dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7312
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7312
    Data del deposito : 20 maggio 2002

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