Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2001, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
Reg. Comp POPOLO ITQv. 9 7 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA P EMA DI CASSAZIONE LA COR SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente e relatore R.G.N. 5829/98 Dott. Mario Rosario VIGNALE Consigliere Cron. 1996 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. 304 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI DI PALMA Consigliere Ud. 10/12/98 Dott. Salvatore Dott. Luigi MACIOCE Consigliere C.C. ha emesso la seguente SE N TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OFFICIO COPIE FALZONE ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato ALESSIO dal sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 PETRETTI, che lo rappresenta e difende unitamente 2.4 GEN. 2001 IL CANCELLIERE all'avvocato ANTONIO GRIFFI, giusta mandato in calce al ricorso;
JO RI ricorrente
contro
Silla Repubblica PRCURATORE GENERALE PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA;
CG575575 intimato di Genova, avversO il decreto del Tribunale depositato il 06.03.1998 (№ 186/98 R, Jol.). - N udita la relazione della causa svolta nella camera di سلام 1998 consiglio del 10/12/1998 dal Presidente relatore 3675 1 Dott. Mario Rosario VIGNALE;
SUPREMA DI CASSAZIONE lette le conclusioni scritte del Sostituto UFFICIO COPIE Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI con Rilasciata copia legale al Sig. PERRETTI per diviti 1000+2 le quali si chiede che la Corte di Cassazione 1/11 Mac 2001 dichiari la competenza per territorio del Tribunale IL CANCELLIERE di Genova. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 5/6 marzo 1998 il Tribunale di Genova dichiarava la propria incompetenza per territorio ad omologare la deliberazione dell'assemblea dei soci della società a r.l. TIGULLIO RIVIERA con sede in LIRE 3000 CANCRI Sestri Levante con cui la società era stata scissa in due società di nuova costituzione ritenendo competente il tribunale di Chiavari, nel cui 00635034 circondario era compresa la sede sociale. CD635035 Il notaio rogante ha proposto tempestivo ricorso CD635029 per regolamento di competenza, chiedendo che sia CD635030 dichiarata la competenza del Tribunale di Genova, nel cui circondario ha la sua sede l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la deliberazione di omologa deve essere depositata ed iscritta. Il Procuratore generale presso questa Corte, con sua requisitoria scritta, ha concluso per la l'accoglimento del ricorso. M 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato, con la conseguenza che deve essere dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Genova e che il decreto dallo stesso emesso deve essere cassato senza rinvio. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è ormai costantemente orientata nel senso di ritenere che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il procedimento di omologazione delle deliberazioni assembleari della società sia attribuito alla competenza territoriale del Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del registro presso il quale l'atto deve essere - come nel caso in depositato ed iscritto anche se ' esso sia diverso dal Tribunale nel cui esame - circondario è ubicata la sede sociale. Alla nuova disciplina introdotta con l'art. 8 della citata legge n. 580 del 1993, laddove prevede l'istituzione di un ufficio del registro delle imprese presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di provincia, deve riconoscersi, infatti, in difetto di alcuna disposizione introduttiva di una distinzione tra giudice dell'omologazione e giudice del registro, un valore meramente ricognitivo della situazione precedente, nella quale l'individuazione 3 del giudice competente per l'omologazione non si fondava sui principi generali desumibili dagli artt. 18, 19, 24 e 25 del codice di procedura civile o su procedimento di peculiarità del una specifica omologazione, dall'interpretazione ma derivava sistematica della normativa regolante in via transitoria la materia in attesa dell'attuazione del registro delle imprese e, in particolare, dell'art. 101 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel quale la competenza territoriale del tribunale del luogo della sede sociale non era espressione di un forum domicilii (come sarebbe stato coerente con la natura di giurisdizione volontaria del procedimento), ma discendeva soltanto dalla coincidenza, nel regime transitorio, dell'ufficio del registro competente con la cancelleria del Tribunale destinatario dell'istanza di omologazione, sempre sussistente per essere presente in ogni tribunale il registro delle società; e dell'art. 108 delle stesse disposizioni, il quale, fino all'attuazione del registro delle imprese, prevedeva che l'iscrizione dei contratti di consorzio si eseguisse nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale "nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio" dimostrando in tal modo che il criterio di competenza 4 era collegato al luogo nel quale gli atti erano sottoposti alla prescritta forma di pubblicità. La natura del procedimento esclude ogni pronuncia sulle spese del regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso;
dichiara la competenza per territorio del tribunale di Genova;
cassa senza hoooo rinvio il decreto 5/6 marzo 1998 dello stesso 2focco tribunale. Così deciso in Roma il 10 dicembre 1998 nella camera di consiglio della I Sezione civile. La sentenza non può essere sottoscritta dal presidente e relatore Consigliere Mario Rosario Vignale, deceduto 1'11 luglio 1999, dopo la sua deliberazione. Essa è, perciò, sottoscritta, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, cod. proc. civ., dal Consigliere Giulio Graziadei, nella qualità di componente più anziano del Collegio. Il Consigliere Giulio Graziadei کسماLabor fransture CORTE SUEDE CELLIERS Domenico Mazej Prin Depositu 1. 2 4 GEN. 2001 LGANCEL 5