Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/06/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2338/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Montalto Uffugo, Via G. Gronchi Parte_1
n. 8, presso lo studio dell'Avv. Dario Semeraro che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore - convenuto contumace
Oggetto: indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità chilometrica nella misura prevista dal CCNL in un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro percorso;
per l'effetto: b)
condannare il , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Cosenza alla Via G. Russo, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, per il periodo gennaio 2020 -
dicembre 2022, della somma di € 10.704,68, oltre interessi e rivalutazioni dalla data di maturazione del diritto e fino al soddisfo, per le causali di cui in premessa, ovvero alla maggiore o minore somma che verrà accertata dall'Ecc.mo Giudice adito oltre interessi
1
c)
vinte le spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di lavorare per l'ente resistente dall'1.6.1992 con la qualifica di operaio specializzato e contratto a tempo indeterminato;
che trovava applicazione l'art. 54 CCNL nella parte in cui prevedeva, in caso di utilizzo da parte dei lavoratori di mezzi propri per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, il rimborso in misura pari ad 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro percorso;
che l'art. 7
CIRL, che prevedeva un rimborso secondo fasce di percorrenza, non era applicabile poiché
peggiorativo delle previsioni del CCNL;
che l'indennità chilometrica aveva natura retributiva;
che doveva trovare applicazione l'art. 20 CIRL, che faceva salvo il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto;
che spettava la differenza tra quanto percepito e quanto spettante per il periodo gennaio 2020/dicembre
2022. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il non si è costituito in giudizio, Controparte_1
sicché con ordinanza del 24.1.2024 è stata dichiarata la sua contumacia.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.6.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Occorre dar seguito alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 9239/2023, che ha deciso una causa analoga, secondo cui: “… Il ha provveduto al pagamento del rimborso CP_1
chilometrico nei confronti dell'attuale controricorrente non secondo i criteri dettati dall'art. 2 54 del c.c.n.l. bensì in base a quanto previsto dal C.I.R. che, all'art. 7, ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza … Sul piano sistematico si rileva che il contratto collettivo nazionale, all'art. 2, esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale … e, nella medesima disposizione, elenca in modo tassativo le materie delegate alla contrattazione decentrata … L'elenco di tali materie contenuto nell'art. 2, comma 9, comprende alla lett. f), "il trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)" …
L'art. 16 del c.c.n.l., la cui rubrica è "Missioni e Trasferte", stabilisce: "Le spese per viaggio,
vitto e alloggio ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro 1 mese. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta (...) Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale". Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate, ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle "missioni e trasferte" di cui all'art. 16 cit., cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo ai "mezzi di trasporto" per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell'art. 15 e dell'art. 54 del c.c.n.l., quest'ultimo dedicato agli operai … L'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del c.c.n.l.
sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrata quella delle "Missioni e trasferte" e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su "Missioni e trasferte" … Non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai "mezzi di trasporto" per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all'art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile,
dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l'espressione "diverse
3 modalità di rimborso spese" contenuta nell'art. 2, comma 9, lett. f), come riferita al rimborso per l'uso del mezzo di trasporto privato (come preteso dal , v. ricorso pag. 9) in CP_1
quanto quest'ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art. 16;
inoltre, l'espressione "diverse modalità di rimborso spese", che si ritrova nella lett. f), è
identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire "diverse modalità di rimborso spese", cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Ne' utili riferimenti si ritrovano nell'art. 7 del contratto integrativo. Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all'art. 54 cit. …
In tale contesto, la precisazione contenuta nell'art. 54, comma 6 c.c.n.l. per cui il "rimborso chilometrico di cui al comma 4 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro", non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell'art. 2 cit., può esercitarsi la contrattazione di secondo livello …”.
Su tali premesse, considerato che può darsi seguito al conteggio allegato da parte ricorrente,
la domanda deve accogliersi nei termini in cui è formulata, con condanna di parte convenuta al pagamento della somma di €. 10.704,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c., con applicazione dei criteri di cui all'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e di cui all'art. 3 D.M. 352/1998.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 10.704,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo nei termini indicati in motivazione;
condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.108,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 27.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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