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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 807/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL RE, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3067/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1490/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012 003 EM 000044219 0 001 T REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Resistente/Appellato: Inammissibilità e/o rigetto dell'appello con vittoria si spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1L'avv. ha proposto opposizione innanzi alla C.G.T. di primo grado di Roma avverso l'avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni n. 2012/003/EM/000044219/0/001 con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio ha richiesto il pagamento dell'imposta per la registrazione dell'atto del 15/10/2021, emesso dal Tribunale Civile, in relazione all'esecuzione mobiliare n.000044219/2012. A supporto del ricorso ha sostenuto il difetto di motivazione che inficerebbe l'avviso impugnato. Nel merito ha premesso che con l'avviso di liquidazione impugnato l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento della somma di €.3.199,75 che sarebbe dovuta per l'imposta di registro liquidata con l'aliquota dello 0,50% calcolata sulla somma di euro 639.950,00 oggetto di assegnazione nell'ordinanza emessa in data 04.10.2021 dal G.E. del Tribunale di Roma nella procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. R.G. Es.44219/2012 ed ha, al riguardo, sostenuto che l'atto giudiziario non sarebbe soggetto a registrazione trattandosi di un'ordinanza di assegnazione somme “condizionata” ed insuscettibili di divenire esecutiva. Ha, in particolare, osservato che, in quella sede esecutiva, il giudice ha ordinato di corrispondere le somme indicate agli assegnatari entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della presente ordinanza e comunque entro il termine di 20 giorni dal conseguimento da parte di Società_2 S.p.A. (terza pignorata) del rimborso del finanziamento soci infruttifero di € 1.715.000,00 che effettuerà società_3 su domanda della società fiduciaria, previa richiesta in tal senso da Nominativo_1parte del debitore esecutato , con l'avvertimento che - in difetto e decorso tale termine - gli assegnatari potranno procedere in via esecutiva previa precettazione della somma dovuta. Ha, pertanto, ritenuto che l'ordinanza emessa, oltre ad essere condizionata, non sarebbe titolo esecutivo non potendosi oltretutto mai procedersi in via esecutiva atteso che al debitore esecutato non è stato assegnato alcun termine e che, quindi, nessun termine potrà mai decorrere. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate concludendo per il rigetto del ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata, la C.G.T. di Roma ha accolto il ricorso con compensazione delle spese di giudizio. L'Amministrazione finanziaria ha proposto appello eccependo violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 della Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, ed ha concluso per l'accoglimento dell'impugnativa con vittoria di spese del doppio grado di giudizio come da nota spese. Parte appellata ha depositato controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del gravame e, in subordine, il rigetto con vittoria di spese come da nota in atti. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare, sollevata da parte appellata, secondo cui l'impugnativa dell'Ufficio sarebbe inammissibile per asserita violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., del contraddittorio e di norme e principi dell'ordinamento non meglio indicati, deve essere disattesa. Il Collegio osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente, nell'atto d'appello dell'Agenzia delle Entrate non sono state affatto avanzate “pretese diverse, ulteriori, sotto il profilo del fondamento”, né tantomeno risulta modificato od integrato il contenuto dell'atto impositivo. Difatti, parte appellante si è limitata a censurare motivatamente ed altrettanto legittimamente la gravata sentenza prospettando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6 e 8 della Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986. Nel merito, l'appello dell'Amministrazione finanziaria è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Gli articoli 6 e 8 della Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, prevedono, rispettivamente, quanto all'art. 6, che cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata, garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge, vanno tassate ai fini dell'imposta di registro con l'aliquota dello 0,50%, mentre, quanto all'art. 8, che rientrano nel novero degli atti dell'autorità giudiziaria da sottoporre a registrazione anche i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, senza contemplare eccezione alcuna che induca a ritenere che l'ordinanza di assegnazione condizionata andrebbe esente dall'imposta di registro. Se tali atti recano la condanna al pagamento di somme o di valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, l'aliquota di tassazione è pari al 3% (lettera b)). Nella fattispecie, l'atto impositivo attiene ad un'ordinanza di assegnazione con cui si attribuisce un diritto di credito e non una somma di denaro con conseguente applicazione dell'aliquota dello 0,5% ex art. 6 cit. e non di quella del 3% ex art.
8. Detta ordinanza non va affatto esente da imposta di registro perché non costituisce un atto dal contenuto meramente esecutivo volto alla realizzazione coattiva del pagamento di somma già spettante a parte creditrice in base ad un titolo preesistente. Premesso che l'imposta di registro è un'imposta d'atto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'assegnazione di un credito nell'ambito di una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, operando il trasferimento della titolarità del credito, è assoggettata all'imposta ex art. 6 cit. (Cass. n. 16022/2005), risultando irrilevante se il credito venga o meno soddisfatto ovvero che il suo concreto conseguimento sia condizionato ad altri eventi. La circostanza che il credito oggetto di assegnazione non fosse immediatamente esigibile, ma in ogni caso fosse pignorabile, come avvenuto, non comporta esenzione alcuna da tassazione per cessione del credito stesso. Come chiaramente evincibile dall'ordinanza in esame, è la successiva riscossione del credito ad essere condizionata, ma non la cessione del credito laddove stabilisce che, in caso di inadempimento, “gli assegnatari potranno procedere in via esecutiva” (cfr. alla pagina 4). L'effetto traslativo del diritto si è verificato, perché l'ordinanza esecutiva ha disposto la cessione del credito a favore del creditore procedente realizzando il presupposto impositivo, risultando invece ininfluente ai fini della tassazione che la concreta realizzazione del credito assegnato sia condizionata ad ulteriori eventi necessari a liquidarlo. Anche gli atti giudiziari che subordinano il trasferimento del bene o della ricchezza all'effettivo pagamento sono assoggettati a tassazione perché la condizione del pagamento del prezzo è meramente potestativa (ex plurimis, Cass., Sez. V, n. 13705/2022). Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, sussistono i presupposti per l'esercizio del potere compensativo in considerazione della natura della res controversa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese del doppio grado compensate. Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LL RE, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3067/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1490/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 28 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2012 003 EM 000044219 0 001 T REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Resistente/Appellato: Inammissibilità e/o rigetto dell'appello con vittoria si spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1L'avv. ha proposto opposizione innanzi alla C.G.T. di primo grado di Roma avverso l'avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni n. 2012/003/EM/000044219/0/001 con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio ha richiesto il pagamento dell'imposta per la registrazione dell'atto del 15/10/2021, emesso dal Tribunale Civile, in relazione all'esecuzione mobiliare n.000044219/2012. A supporto del ricorso ha sostenuto il difetto di motivazione che inficerebbe l'avviso impugnato. Nel merito ha premesso che con l'avviso di liquidazione impugnato l'Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento della somma di €.3.199,75 che sarebbe dovuta per l'imposta di registro liquidata con l'aliquota dello 0,50% calcolata sulla somma di euro 639.950,00 oggetto di assegnazione nell'ordinanza emessa in data 04.10.2021 dal G.E. del Tribunale di Roma nella procedura esecutiva presso terzi rubricata al n. R.G. Es.44219/2012 ed ha, al riguardo, sostenuto che l'atto giudiziario non sarebbe soggetto a registrazione trattandosi di un'ordinanza di assegnazione somme “condizionata” ed insuscettibili di divenire esecutiva. Ha, in particolare, osservato che, in quella sede esecutiva, il giudice ha ordinato di corrispondere le somme indicate agli assegnatari entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della presente ordinanza e comunque entro il termine di 20 giorni dal conseguimento da parte di Società_2 S.p.A. (terza pignorata) del rimborso del finanziamento soci infruttifero di € 1.715.000,00 che effettuerà società_3 su domanda della società fiduciaria, previa richiesta in tal senso da Nominativo_1parte del debitore esecutato , con l'avvertimento che - in difetto e decorso tale termine - gli assegnatari potranno procedere in via esecutiva previa precettazione della somma dovuta. Ha, pertanto, ritenuto che l'ordinanza emessa, oltre ad essere condizionata, non sarebbe titolo esecutivo non potendosi oltretutto mai procedersi in via esecutiva atteso che al debitore esecutato non è stato assegnato alcun termine e che, quindi, nessun termine potrà mai decorrere. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate concludendo per il rigetto del ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata, la C.G.T. di Roma ha accolto il ricorso con compensazione delle spese di giudizio. L'Amministrazione finanziaria ha proposto appello eccependo violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 della Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, ed ha concluso per l'accoglimento dell'impugnativa con vittoria di spese del doppio grado di giudizio come da nota spese. Parte appellata ha depositato controdeduzioni eccependo l'inammissibilità del gravame e, in subordine, il rigetto con vittoria di spese come da nota in atti. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare, sollevata da parte appellata, secondo cui l'impugnativa dell'Ufficio sarebbe inammissibile per asserita violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., del contraddittorio e di norme e principi dell'ordinamento non meglio indicati, deve essere disattesa. Il Collegio osserva che, contrariamente a quanto affermato dalla contribuente, nell'atto d'appello dell'Agenzia delle Entrate non sono state affatto avanzate “pretese diverse, ulteriori, sotto il profilo del fondamento”, né tantomeno risulta modificato od integrato il contenuto dell'atto impositivo. Difatti, parte appellante si è limitata a censurare motivatamente ed altrettanto legittimamente la gravata sentenza prospettando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6 e 8 della Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986. Nel merito, l'appello dell'Amministrazione finanziaria è fondato per le ragioni di seguito illustrate. Gli articoli 6 e 8 della Tariffa, parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986, prevedono, rispettivamente, quanto all'art. 6, che cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata, garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge, vanno tassate ai fini dell'imposta di registro con l'aliquota dello 0,50%, mentre, quanto all'art. 8, che rientrano nel novero degli atti dell'autorità giudiziaria da sottoporre a registrazione anche i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, senza contemplare eccezione alcuna che induca a ritenere che l'ordinanza di assegnazione condizionata andrebbe esente dall'imposta di registro. Se tali atti recano la condanna al pagamento di somme o di valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, l'aliquota di tassazione è pari al 3% (lettera b)). Nella fattispecie, l'atto impositivo attiene ad un'ordinanza di assegnazione con cui si attribuisce un diritto di credito e non una somma di denaro con conseguente applicazione dell'aliquota dello 0,5% ex art. 6 cit. e non di quella del 3% ex art.
8. Detta ordinanza non va affatto esente da imposta di registro perché non costituisce un atto dal contenuto meramente esecutivo volto alla realizzazione coattiva del pagamento di somma già spettante a parte creditrice in base ad un titolo preesistente. Premesso che l'imposta di registro è un'imposta d'atto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'assegnazione di un credito nell'ambito di una procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, operando il trasferimento della titolarità del credito, è assoggettata all'imposta ex art. 6 cit. (Cass. n. 16022/2005), risultando irrilevante se il credito venga o meno soddisfatto ovvero che il suo concreto conseguimento sia condizionato ad altri eventi. La circostanza che il credito oggetto di assegnazione non fosse immediatamente esigibile, ma in ogni caso fosse pignorabile, come avvenuto, non comporta esenzione alcuna da tassazione per cessione del credito stesso. Come chiaramente evincibile dall'ordinanza in esame, è la successiva riscossione del credito ad essere condizionata, ma non la cessione del credito laddove stabilisce che, in caso di inadempimento, “gli assegnatari potranno procedere in via esecutiva” (cfr. alla pagina 4). L'effetto traslativo del diritto si è verificato, perché l'ordinanza esecutiva ha disposto la cessione del credito a favore del creditore procedente realizzando il presupposto impositivo, risultando invece ininfluente ai fini della tassazione che la concreta realizzazione del credito assegnato sia condizionata ad ulteriori eventi necessari a liquidarlo. Anche gli atti giudiziari che subordinano il trasferimento del bene o della ricchezza all'effettivo pagamento sono assoggettati a tassazione perché la condizione del pagamento del prezzo è meramente potestativa (ex plurimis, Cass., Sez. V, n. 13705/2022). Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, sussistono i presupposti per l'esercizio del potere compensativo in considerazione della natura della res controversa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese del doppio grado compensate. Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………