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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 130/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
OL IO, TO
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1846/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030201113 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030201113 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030201113 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03/07/2025, Ricorrente_1, in qualità di ex socio unico e liquidatore della società Società_1 estinta in data 28/09/2023 , impugnava l'avviso di accertamento n. TVS030201113/2024, relativo al periodo d'imposta 2019. L'atto impositivo recuperava a tassazione costi per Euro 17.334,30 e I.V.A. per Euro 3.813,55, oltre sanzioni e interessi, in relazione a una fattura di acquisto (n. 14 dell'11 marzo 2019/n. 59 dell'11/03/2019) emessa dalla ditta "Società_2 di Nominativo_1", ritenuta oggettivamente inesistente.
Il ricorrente contestava l'atto sulla base di molteplici motivi:
-Illegittimità per difetto di motivazione e conseguente nullità;
-Illegittimità per difetto di prova e infondatezza della pretesa nel merito, sostenendo l'effettiva esistenza delle operazioni provata da documentazione formale (DDT, ricevuta di pesa, bonifico bancario, certificazioni del materiale ferroso);
-Illegittimità in riferimento alla chiamata a rispondere delle obbligazioni in capo al socio, limitatamente all'attivo riscosso;
-Inapplicabilità delle sanzioni per intervenuta cancellazione della società.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, sostenendo la piena fondatezza dell'atto impugnato. L'Ufficio evidenziava che la pretesa era supportata dalle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva identificato la ditta "Società_2" come società "cartiera" priva di struttura organizzativa, personale, e con incoerenza nelle movimentazioni finanziarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere integralmente rigettato, in quanto le contestazioni mosse dal contribuente risultano infondate in fatto e in diritto.
Il primo motivo del ricorso è infondato. L'atto impugnato contiene una motivazione chiara e puntuale. La giurisprudenza consolidata stabilisce che la motivazione dell'avviso di accertamento è legittima anche mediante rinvio per relationem agli atti richiamati (nella specie, il PVC della Guardia di Finanza e gli esiti del procedimento penale a carico di terzi). Tali atti sono conosciuti o conoscibili dal contribuente e i contenuti essenziali (identificazione della ditta "Società_2" come "cartiera" e la natura fittizia delle operazioni) sono stati riportati nell'atto impositivo.
Il secondo motivo è infondato. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti , l'Amministrazione Finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi, anche presuntivi o indiziari. Tali elementi, se dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, sono idonei a fondare il convincimento del giudice.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha assolto il proprio onere probatorio richiamando plurimi indici oggettivi che rendono evidente la natura meramente cartolare della fattura contestata. In particolare, è emerso che la ditta fornitrice, "Società_2 di Nominativo_1", è di fatto inesistente e identificabile come società "cartiera", mancando di struttura organizzativa, personale, e mostrando incoerenze nelle movimentazioni finanziarie.
La prova che l'emittente è una "cartiera" è considerata gravemente indiziaria della oggettiva inesistenza delle operazioni. Tuttavia se la prova, come nel caso, è stata fornita dall'Amministrazione Finanziaria, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni ricade sul contribuente ( Cass. 5406/2016, Cass. 6943/2011, Cass.
2847/2008 ,Circ GDF 27 novembre 2017 n. 1/2018) che per dimostrare la legittimità e la correttezza dei costi deve fornire i documenti contabili idonei a dimostrare l'esistenza reale di rapporti commerciali con il fornitore;
del resto ,non è sufficiente la sola esibizione dei mezzi di pagamento che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza o assenza deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali(Cass 16896/2007, Cass 7144/2007,
Cass 28695/2005).
Per quanto riguarda l'iva, il riscontro di tali fatture comporta generalmente il divieto di detrarre la relativa imposta e la conseguente rettifica delle somme detratte, quando l'amministrazione finanziaria contesta l'inesistenza delle operazioni e , contemporaneamente, il contribuente non riesca a dimostrare la correttezza dell'operazione ( Cass 89192/020, 12782/2016, 15870/2016).
Facendo ora applicazione dei suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguire l'infondatezza delle doglianze del ricorrente con conseguente conferma sul punto dell'atto impugnato;
in effetti va affermato che a fronte di questo composito quadro indiziario la società contribuente si è limitata a fornire risposte del tutto generiche , senza chiarire né documentare in modo specifico l'effettiva riconducibilità di quei costi all'attività propria di impresa al fine di legittimare l'accoglimento del ricorso introduttivo della controversia.
Il terzo motivo di ricorso, che mira a negare la responsabilità del socio per i debiti tributari della società Società_1 SRL, risulta infondato e deve essere rigettato.
È principio consolidato che, in caso di estinzione della persona giuridica per cancellazione dal Registro delle
Imprese, i debiti tributari non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione ( art. 2495).
L'onere di provare l'entità delle somme effettivamente percepite dai soci in sede di liquidazione grava sul contribuente, nei limiti della responsabilità personale per i debiti della società estinta.
La Cass. Sez. Unite del 12/03/2013, nn. 6070 e 6072, pur individuando sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, perviene alle conclusioni, secondo le quali gli ex soci della società' estinta sono successori indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (cfr., Cass., Sez. 5, 7/04/2017, n. 9094; Cass., Sez. 5, 16/06/2017, n. 15035; Cass.,
Sez. 5, 21/01/2018 n. 1713) Tale orientamento è ribadito da Cass. Sezioni Unite 15/01/2021 n. 619, che nel condividere la “svolta” di cui alla sentenza n. 9094 del 2017, ha precisato, con un obiter dictum, la legittimità della pretesa azionata dall'ufficio fiscale nei confronti dell'ex socio della società cancellata, rimarcando
“l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” (da ultimo, così Cass. 4 gennaio 2022 n. 2). In tal senso, è legittimo il comportamento dell'Ufficio.
Nel caso di specie, la mera produzione del bilancio finale di liquidazione, trattandosi di documento redatto unilateralmente dalla società estinta, non è idonea a dimostrare l'effettiva entità delle somme corrisposte ai soci, né a limitare la loro responsabilità tributaria, in assenza di ulteriori e rigorosi elementi probatori e documentali.
Pertanto, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi valida e sussistente la responsabilità del socio Ricorrente_1 per i debiti tributari della società estinta.
Anche l'ultimo motivo relativo all'applicabilità delle sanzioni è infondato e va rigettato . La responsabilità del socio per le obbligazioni tributarie, a seguito della cancellazione della società, si estende anche agli accessori, incluse le sanzioni amministrative, nei limiti di quanto riscosso. Il richiamo all'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (mortis causa) non è pertinente, trattandosi di fenomeno successorio societario e le sanzioni costituiscono parte integrante del debito fiscale.
In conclusione, il ricorrente non ha fornito la prova sostanziale dell'effettività delle operazioni contestate e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1.700,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle entrate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 9, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore
09:30 con la seguente composizione collegiale:
MEMMO ANDREA, Presidente
OL IO, TO
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1846/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030201113 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030201113 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030201113 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 03/07/2025, Ricorrente_1, in qualità di ex socio unico e liquidatore della società Società_1 estinta in data 28/09/2023 , impugnava l'avviso di accertamento n. TVS030201113/2024, relativo al periodo d'imposta 2019. L'atto impositivo recuperava a tassazione costi per Euro 17.334,30 e I.V.A. per Euro 3.813,55, oltre sanzioni e interessi, in relazione a una fattura di acquisto (n. 14 dell'11 marzo 2019/n. 59 dell'11/03/2019) emessa dalla ditta "Società_2 di Nominativo_1", ritenuta oggettivamente inesistente.
Il ricorrente contestava l'atto sulla base di molteplici motivi:
-Illegittimità per difetto di motivazione e conseguente nullità;
-Illegittimità per difetto di prova e infondatezza della pretesa nel merito, sostenendo l'effettiva esistenza delle operazioni provata da documentazione formale (DDT, ricevuta di pesa, bonifico bancario, certificazioni del materiale ferroso);
-Illegittimità in riferimento alla chiamata a rispondere delle obbligazioni in capo al socio, limitatamente all'attivo riscosso;
-Inapplicabilità delle sanzioni per intervenuta cancellazione della società.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, sostenendo la piena fondatezza dell'atto impugnato. L'Ufficio evidenziava che la pretesa era supportata dalle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, che aveva identificato la ditta "Società_2" come società "cartiera" priva di struttura organizzativa, personale, e con incoerenza nelle movimentazioni finanziarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere integralmente rigettato, in quanto le contestazioni mosse dal contribuente risultano infondate in fatto e in diritto.
Il primo motivo del ricorso è infondato. L'atto impugnato contiene una motivazione chiara e puntuale. La giurisprudenza consolidata stabilisce che la motivazione dell'avviso di accertamento è legittima anche mediante rinvio per relationem agli atti richiamati (nella specie, il PVC della Guardia di Finanza e gli esiti del procedimento penale a carico di terzi). Tali atti sono conosciuti o conoscibili dal contribuente e i contenuti essenziali (identificazione della ditta "Società_2" come "cartiera" e la natura fittizia delle operazioni) sono stati riportati nell'atto impositivo.
Il secondo motivo è infondato. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti , l'Amministrazione Finanziaria ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi, anche presuntivi o indiziari. Tali elementi, se dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, sono idonei a fondare il convincimento del giudice.
Nel caso di specie, l'Ufficio ha assolto il proprio onere probatorio richiamando plurimi indici oggettivi che rendono evidente la natura meramente cartolare della fattura contestata. In particolare, è emerso che la ditta fornitrice, "Società_2 di Nominativo_1", è di fatto inesistente e identificabile come società "cartiera", mancando di struttura organizzativa, personale, e mostrando incoerenze nelle movimentazioni finanziarie.
La prova che l'emittente è una "cartiera" è considerata gravemente indiziaria della oggettiva inesistenza delle operazioni. Tuttavia se la prova, come nel caso, è stata fornita dall'Amministrazione Finanziaria, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni ricade sul contribuente ( Cass. 5406/2016, Cass. 6943/2011, Cass.
2847/2008 ,Circ GDF 27 novembre 2017 n. 1/2018) che per dimostrare la legittimità e la correttezza dei costi deve fornire i documenti contabili idonei a dimostrare l'esistenza reale di rapporti commerciali con il fornitore;
del resto ,non è sufficiente la sola esibizione dei mezzi di pagamento che normalmente vengono utilizzati fittiziamente e che rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza o assenza deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali(Cass 16896/2007, Cass 7144/2007,
Cass 28695/2005).
Per quanto riguarda l'iva, il riscontro di tali fatture comporta generalmente il divieto di detrarre la relativa imposta e la conseguente rettifica delle somme detratte, quando l'amministrazione finanziaria contesta l'inesistenza delle operazioni e , contemporaneamente, il contribuente non riesca a dimostrare la correttezza dell'operazione ( Cass 89192/020, 12782/2016, 15870/2016).
Facendo ora applicazione dei suddetti principi di diritto alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguire l'infondatezza delle doglianze del ricorrente con conseguente conferma sul punto dell'atto impugnato;
in effetti va affermato che a fronte di questo composito quadro indiziario la società contribuente si è limitata a fornire risposte del tutto generiche , senza chiarire né documentare in modo specifico l'effettiva riconducibilità di quei costi all'attività propria di impresa al fine di legittimare l'accoglimento del ricorso introduttivo della controversia.
Il terzo motivo di ricorso, che mira a negare la responsabilità del socio per i debiti tributari della società Società_1 SRL, risulta infondato e deve essere rigettato.
È principio consolidato che, in caso di estinzione della persona giuridica per cancellazione dal Registro delle
Imprese, i debiti tributari non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione ( art. 2495).
L'onere di provare l'entità delle somme effettivamente percepite dai soci in sede di liquidazione grava sul contribuente, nei limiti della responsabilità personale per i debiti della società estinta.
La Cass. Sez. Unite del 12/03/2013, nn. 6070 e 6072, pur individuando sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, perviene alle conclusioni, secondo le quali gli ex soci della società' estinta sono successori indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (cfr., Cass., Sez. 5, 7/04/2017, n. 9094; Cass., Sez. 5, 16/06/2017, n. 15035; Cass.,
Sez. 5, 21/01/2018 n. 1713) Tale orientamento è ribadito da Cass. Sezioni Unite 15/01/2021 n. 619, che nel condividere la “svolta” di cui alla sentenza n. 9094 del 2017, ha precisato, con un obiter dictum, la legittimità della pretesa azionata dall'ufficio fiscale nei confronti dell'ex socio della società cancellata, rimarcando
“l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti” (da ultimo, così Cass. 4 gennaio 2022 n. 2). In tal senso, è legittimo il comportamento dell'Ufficio.
Nel caso di specie, la mera produzione del bilancio finale di liquidazione, trattandosi di documento redatto unilateralmente dalla società estinta, non è idonea a dimostrare l'effettiva entità delle somme corrisposte ai soci, né a limitare la loro responsabilità tributaria, in assenza di ulteriori e rigorosi elementi probatori e documentali.
Pertanto, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi valida e sussistente la responsabilità del socio Ricorrente_1 per i debiti tributari della società estinta.
Anche l'ultimo motivo relativo all'applicabilità delle sanzioni è infondato e va rigettato . La responsabilità del socio per le obbligazioni tributarie, a seguito della cancellazione della società, si estende anche agli accessori, incluse le sanzioni amministrative, nei limiti di quanto riscosso. Il richiamo all'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (mortis causa) non è pertinente, trattandosi di fenomeno successorio societario e le sanzioni costituiscono parte integrante del debito fiscale.
In conclusione, il ricorrente non ha fornito la prova sostanziale dell'effettività delle operazioni contestate e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in
€ 1.700,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di Agenzia delle entrate.