Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 130
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che l'atto impositivo sia sufficientemente motivato, anche mediante rinvio ad altri atti (PVC della Guardia di Finanza e atti di procedimento penale), i cui contenuti essenziali sono stati riportati.

  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di prova e infondatezza nel merito

    La Corte ritiene che l'Amministrazione Finanziaria abbia assolto il proprio onere probatorio dimostrando la natura fittizia della fattura e che il contribuente non abbia fornito prova sufficiente dell'effettiva esistenza delle operazioni.

  • Rigettato
    Illegittimità in riferimento alla chiamata a rispondere delle obbligazioni in capo al socio

    La Corte afferma che, in caso di estinzione della società, i debiti tributari si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso, ma l'onere di provare tale limite grava sul contribuente. La mera produzione del bilancio finale di liquidazione non è sufficiente a dimostrare l'entità delle somme percepite dai soci.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni per intervenuta cancellazione della società

    La Corte ritiene che la responsabilità del socio per le obbligazioni tributarie si estenda anche agli accessori, incluse le sanzioni amministrative, nei limiti di quanto riscosso. Il fenomeno è di successione societaria, non mortis causa.

  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che l'atto impositivo sia sufficientemente motivato, anche mediante rinvio ad altri atti (PVC della Guardia di Finanza e atti di procedimento penale), i cui contenuti essenziali sono stati riportati.

  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di prova e infondatezza nel merito

    La Corte ritiene che l'Amministrazione Finanziaria abbia assolto il proprio onere probatorio dimostrando la natura fittizia della fattura e che il contribuente non abbia fornito prova sufficiente dell'effettiva esistenza delle operazioni. Il riscontro di fatture per operazioni inesistenti comporta il divieto di detrarre l'IVA.

  • Rigettato
    Illegittimità in riferimento alla chiamata a rispondere delle obbligazioni in capo al socio

    La Corte afferma che, in caso di estinzione della società, i debiti tributari si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso, ma l'onere di provare tale limite grava sul contribuente. La mera produzione del bilancio finale di liquidazione non è sufficiente a dimostrare l'entità delle somme percepite dai soci.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni per intervenuta cancellazione della società

    La Corte ritiene che la responsabilità del socio per le obbligazioni tributarie si estenda anche agli accessori, incluse le sanzioni amministrative, nei limiti di quanto riscosso. Il fenomeno è di successione societaria, non mortis causa.

  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di motivazione

    La Corte ritiene che l'atto impositivo sia sufficientemente motivato, anche mediante rinvio ad altri atti (PVC della Guardia di Finanza e atti di procedimento penale), i cui contenuti essenziali sono stati riportati.

  • Rigettato
    Illegittimità per difetto di prova e infondatezza nel merito

    La Corte ritiene che l'Amministrazione Finanziaria abbia assolto il proprio onere probatorio dimostrando la natura fittizia della fattura e che il contribuente non abbia fornito prova sufficiente dell'effettiva esistenza delle operazioni.

  • Rigettato
    Illegittimità in riferimento alla chiamata a rispondere delle obbligazioni in capo al socio

    La Corte afferma che, in caso di estinzione della società, i debiti tributari si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso, ma l'onere di provare tale limite grava sul contribuente. La mera produzione del bilancio finale di liquidazione non è sufficiente a dimostrare l'entità delle somme percepite dai soci.

  • Rigettato
    Inapplicabilità delle sanzioni per intervenuta cancellazione della società

    La Corte ritiene che la responsabilità del socio per le obbligazioni tributarie si estenda anche agli accessori, incluse le sanzioni amministrative, nei limiti di quanto riscosso. Il fenomeno è di successione societaria, non mortis causa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 130
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 130
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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