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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
15780 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa FA LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15780 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...]
Pascoli n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. CALZOLARI MAURA
e nato il [...] a [...], residente a [...], Vicolo Parte_2
Capo di Sotto n. 36, rappresentato e difeso dall'avv. LANA EDOARDO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Il figlio minore , che abiterà prevalentemente Persona_1 presso la madre, verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo sempre conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2. Il padre potrà tenere con sé indicativamente: Per_1
- due sere infrasettimanali ovvero il martedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00 con impegno a riaccompagnare il minore dalla madre ed il giovedì dalle ore 19,00 con pernottamento presso il padre che lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre il giorno successivo;
- i fine settimana alternati, dal sabato alle ore 16,00 al lunedì con impegno a riaccompagnare il minore a scuola o dalla madre;
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
per l'anno in corso, trascorrerà il primo periodo con la mamma;
Per_1
- metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua;
trascorrerà Per_1 la prossima Pasqua con il padre;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, previo avviso alla madre del periodo prescelto entro il mese di maggio di ciascun anno.
Entrambi i genitori si impegnano, qualora i figli si ammalino e/o per qualsiasi altra causa non sia possibile la regolare turnazione delle visite come sopra descritte, a favorire le visite dell'altro genitore in altro giorno.
3. Resta ferma la possibilità / facoltà di ciascun genitore di garantire i rapporti con il proprio ramo parentale;
in particolare viene riconosciuta ai nonni la possibilità di accompagnare/ prendere il nipote a scuola o alle attività ludico ricreative nel caso di impedimento dei genitori e di accudirlo in tutte quelle circostanze in cui si rendesse necessario prendersi cura di lui in sostituzione dei genitori.
4. I sigg.ri e con riferimento alla presenza di nuovi/e compagni/e nella loro Parte_1 Pt_2 famiglia, si impegnano a presentarli al figlio minore gradualmente e solo nel caso in cui la nuova relazione di coppia sia diventata importante. I sigg.ri e concordano, inoltre, che Parte_1 Pt_2 sarà cura di ciascuno fare in modo che il/la nuovo/a compagno/a non assuma un ruolo sostitutivo dell'altro genitore ma che possa occuparsi del minore unitamente agli stessi;
5. il sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra , quale Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario del figlio la somma di €. 300,00 Persona_1
(trecento/00) a mezzo bonifico bancario continuativo, entro il giorno 5 di ciascun mese, avendo contezza dei seguenti estremi bancari: IBAN [...] con decorrenza dal mese di ottobre 2025; il suddetto importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
6. I genitori sosterranno, in egual misura (al 50%), le spese straordinarie come da Protocollo
Famiglia in vigore presso il Tribunale di Verona che ivi si riporta integralmente:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla giuda di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II ,IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decisa dal giudice. I sigg.ri e stante la necessità di di sottoporsi a visite costanti presso la pediatra Parte_1 Pt_2 Per_1
Dott.ssa di Legnago, essendo il piccolo monorene, concordano sin d'ora, che le spese Per_2 sostenute per detti controlli siano suddivise nella misura del 50% senza necessità di specifico accordo tra gli stessi. Il rimborso delle spese suesposte avverrà da parte del sig. trimestralmente, Pt_2 previa esibizione della documentazione giustificativa da parte della sig.ra . Parte_1
7. Assegno unico sarà trattenuto nella misura del 100% dalla sig.ra mentre le detrazioni Parte_1 fiscali per il minore verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. La casa familiare sita in NE (VR) alla via G. Pascoli n. 10 rimarrà assegnata alla sig.ra che la abiterà con il figlio con tutti gli arredi e corredi che Parte_1 Persona_1 rimarranno a lei in proprietà esclusiva;
il sig. si impegna a formalizzare idonea Pt_2 comunicazione del cambio di residenza presso i competenti uffici comunali nonché a depennare il proprio nominativo dal contratto di locazione in essere accollandosi i relativi oneri.
9. la sig.ra si accollerà il pagamento di tutte le utenze del citato appartamento nonché Parte_1 le spese condominiali ordinarie.
10. I ricorrenti vicendevolmente si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto del piccolo , ferma la valutazione di volta in volta sull'opportunità del viaggio Per_1 da parte dell'altro genitore.
11. Le parti dichiarano d'aver già diviso equamente tutti i beni mobili ed immobili agli stessi appartenuti.
12. I ricorrenti si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni, dichiarando che, con l'esatto adempimento di quanto concordato ai punti precedenti, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
13. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2025, e Parte_1 Pt_2
– premesso che avevano instaurato una convivenza more uxorio, dalla quale era nato
[...]
(11/12/2021) – hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, Persona_1 collocamento e mantenimento del figlio minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dello stesso. Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_1 riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
FA LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona , in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa FA LL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15780 2025 VG promossa
DA
nata il [...] a [...], residente a [...]
Pascoli n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. CALZOLARI MAURA
e nato il [...] a [...], residente a [...], Vicolo Parte_2
Capo di Sotto n. 36, rappresentato e difeso dall'avv. LANA EDOARDO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Il figlio minore , che abiterà prevalentemente Persona_1 presso la madre, verrà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo sempre conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
2. Il padre potrà tenere con sé indicativamente: Per_1
- due sere infrasettimanali ovvero il martedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00 con impegno a riaccompagnare il minore dalla madre ed il giovedì dalle ore 19,00 con pernottamento presso il padre che lo riaccompagnerà a scuola o dalla madre il giorno successivo;
- i fine settimana alternati, dal sabato alle ore 16,00 al lunedì con impegno a riaccompagnare il minore a scuola o dalla madre;
- metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno dal 23 al 29 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
per l'anno in corso, trascorrerà il primo periodo con la mamma;
Per_1
- metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua;
trascorrerà Per_1 la prossima Pasqua con il padre;
- 15 giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive, previo avviso alla madre del periodo prescelto entro il mese di maggio di ciascun anno.
Entrambi i genitori si impegnano, qualora i figli si ammalino e/o per qualsiasi altra causa non sia possibile la regolare turnazione delle visite come sopra descritte, a favorire le visite dell'altro genitore in altro giorno.
3. Resta ferma la possibilità / facoltà di ciascun genitore di garantire i rapporti con il proprio ramo parentale;
in particolare viene riconosciuta ai nonni la possibilità di accompagnare/ prendere il nipote a scuola o alle attività ludico ricreative nel caso di impedimento dei genitori e di accudirlo in tutte quelle circostanze in cui si rendesse necessario prendersi cura di lui in sostituzione dei genitori.
4. I sigg.ri e con riferimento alla presenza di nuovi/e compagni/e nella loro Parte_1 Pt_2 famiglia, si impegnano a presentarli al figlio minore gradualmente e solo nel caso in cui la nuova relazione di coppia sia diventata importante. I sigg.ri e concordano, inoltre, che Parte_1 Pt_2 sarà cura di ciascuno fare in modo che il/la nuovo/a compagno/a non assuma un ruolo sostitutivo dell'altro genitore ma che possa occuparsi del minore unitamente agli stessi;
5. il sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra , quale Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento ordinario del figlio la somma di €. 300,00 Persona_1
(trecento/00) a mezzo bonifico bancario continuativo, entro il giorno 5 di ciascun mese, avendo contezza dei seguenti estremi bancari: IBAN [...] con decorrenza dal mese di ottobre 2025; il suddetto importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
6. I genitori sosterranno, in egual misura (al 50%), le spese straordinarie come da Protocollo
Famiglia in vigore presso il Tribunale di Verona che ivi si riporta integralmente:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal SSN e per medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
II) spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico, retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario.
V) spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla giuda di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
VI) spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby sitting, viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II ,IV e VI (spese con accordo) chi dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa, comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decisa dal giudice. I sigg.ri e stante la necessità di di sottoporsi a visite costanti presso la pediatra Parte_1 Pt_2 Per_1
Dott.ssa di Legnago, essendo il piccolo monorene, concordano sin d'ora, che le spese Per_2 sostenute per detti controlli siano suddivise nella misura del 50% senza necessità di specifico accordo tra gli stessi. Il rimborso delle spese suesposte avverrà da parte del sig. trimestralmente, Pt_2 previa esibizione della documentazione giustificativa da parte della sig.ra . Parte_1
7. Assegno unico sarà trattenuto nella misura del 100% dalla sig.ra mentre le detrazioni Parte_1 fiscali per il minore verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. La casa familiare sita in NE (VR) alla via G. Pascoli n. 10 rimarrà assegnata alla sig.ra che la abiterà con il figlio con tutti gli arredi e corredi che Parte_1 Persona_1 rimarranno a lei in proprietà esclusiva;
il sig. si impegna a formalizzare idonea Pt_2 comunicazione del cambio di residenza presso i competenti uffici comunali nonché a depennare il proprio nominativo dal contratto di locazione in essere accollandosi i relativi oneri.
9. la sig.ra si accollerà il pagamento di tutte le utenze del citato appartamento nonché Parte_1 le spese condominiali ordinarie.
10. I ricorrenti vicendevolmente si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto del piccolo , ferma la valutazione di volta in volta sull'opportunità del viaggio Per_1 da parte dell'altro genitore.
11. Le parti dichiarano d'aver già diviso equamente tutti i beni mobili ed immobili agli stessi appartenuti.
12. I ricorrenti si dichiarano soddisfatti delle predette condizioni, dichiarando che, con l'esatto adempimento di quanto concordato ai punti precedenti, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
13. Spese legali integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 20/11/2025, e Parte_1 Pt_2
– premesso che avevano instaurato una convivenza more uxorio, dalla quale era nato
[...]
(11/12/2021) – hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento, Persona_1 collocamento e mantenimento del figlio minore.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, al loro collocamento prevalente presso il domicilio materno ed alla regolamentazione del diritto di visita così come indicato dalle parti, in quanto condizioni rispondenti all'interesse preminente dello stesso. Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dalle parti, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
Dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe Persona_1 riportati;
Prende atto delle altre domande congiunte;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
FA LL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra