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Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/2023, n. 21876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21876 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA DI OS VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LA TR, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
per l'imputata, l'Avv. LU NO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21876 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 08/09/2021, la Corte di appello di Roma, per quanto è qui di interesse, rideterminate in melíus la pena principale e le pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 19/07/2019, con la quale, sempre per quanto è qui di interesse, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato VI ZZ Di IC responsabile, quale amministratore di AS ZZ s.r.I., dichiarata fallita il 29/09/2014, dei reati pluriaggravati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto tre rami d'azienda relativi a tre asili cedendoli ad AS ZZ Roma s.r.l. (di cui l'imputata era socia al 10% e poi amministratrice) che non corrispondeva i canoni di locazione (360 mila euro all'anno), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione VI ZZ Di IC, attraverso il difensore Avv. LU NO, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riguardo all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, violazione della legge penale e vizi di motivazione. Con riferimento alla natura, sostanziale e giuridica, del contratto di affitto delle tre strutture scolastiche stipulato da AS ZZ s.r.l. con AS ZZ Roma s.r.I., lo stesso aprioristicamente è stato qualificato come illecito, a prescindere dalle riscontrate ragioni economiche e di continuità aziendale sottostanti, inserite nell'ottica dei rapporti infragruppo tra le società considerate, sicché erroneamente la Corte di appello si è concentrata, così come il giudice di primo grado, sul solo omesso pagamento del canone di locazione, laddove l'atto di appello aveva dedotto la mancanza di intenti fraudolenti sulla base della considerazione della perfetta coincidenza, anche formale, delle due compagini societarie, il che esclude la configurabilità della distrazione difettando il preteso nascondimento dei rami d'azienda ceduti, laddove, nell'ambito dei rapporti infragruppo tra le società considerate, il pagamento del canone non risultava omesso, ma intervenuto attraverso una serie di compensazioni mediante le quali la locataria AS ZZ Roma s.r.l. pagava direttamente i creditori della cedente AS ZZ s.r.I., accollandosene i relativi debiti. Tali circostanze, documentate dal consulente di parte Mottura, riscontrano la mancanza di un pregiudizio effettivo ai creditori della fallita, posto che, in luogo di pagare i canoni di affitto, la locataria si accollava i debiti della cedente, sicché i pagamenti effettuati da AS ZZ Roma s.r.l. per conto di AS ZZ s.r.l. 2 risultavano diretti verso i creditori della cedente (fornitori), del tutto estranei alle società del gruppo. 2.2. Il secondo motivo denuncia, sempre con riguardo all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, violazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo la Corte di appello ritenuto detta sussistenza sulla base delle dichiarazioni del coimputato non ricorrente (ed ex marito) VI AN (che ha riferito che l'imputata si occupava solo dell'attività didattica), non correttamente interpretate dai giudici di merito, laddove del tutto inammissibile è il riferimento al rapporto di coniugio tra i due, mentre errato è il riferimento alla giurisprudenza in tema di reato omissivo improprio ex art. 40, secondo comma, cod. pen., non richiamato nell'imputazione. La carica gestoria di diritto, in mancanza di prova di un'effettiva consapevolezza delle operazioni imprenditoriali realizzate, non legittima alcuna automatica espansione della responsabilità a titolo di concorso. La compensazione debito/credito realizzata tra le due società considerate assume i caratteri della c.d. bancarotta riparata, irrilevante ai fini delle fattispecie contestate. 2.3. Il terzo motivo denuncia, con riguardo all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, violazione della legge penale e vizi di motivazione. La Corte di appello colloca la bancarotta documentale fin dal 2009, quando l'imputata aveva dismesso la carica gestoria, mentre l'ultimo documento contabile societario consegnato al curatore e richiamato dagli stessi giudici di merito risulta successivo alla dismissione della carica da parte dell'imputata. 2.4. Il quarto motivo denuncia, con riguardo alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, violazione della legge penale e vizi di motivazione. La Corte di appello non ha replicato alle doglianze difensive, recependo le valutazioni della sentenza di primo grado e valorizzando, ai fini del giudizio di gravità del danno, i soli debiti della fallita, senza tener conto della sussistenza di crediti di pari valore. 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LA TR ha comunque trasmesso la propria requisitoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 3 2. Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo entrambi al medesimo capo, non meritano accoglimento. 2.1. La Corte distrettuale rileva che la distrazione del patrimonio di AS ZZ s.r.l. fu concertata tra l'imputata e il coniuge AN, mentre il fatto che la cessione in affitto dei rami di azienda della società derivò da un problema di apertura di linea di credito con la banca non incide sulla sostanza dell'operazione, né esclude gli effetti e la consapevolezza di compromettere gli interessi del ceto creditorio. Lo stesso AN ha riferito che l'imputata e lui stesso avevano concordato la cessione per far fronte alle difficoltà di ZZ Holding s.r.l. (e, a cascata, delle varie società del gruppo di fatto), tanto più che già nel 2008 AS ZZ s.r.l. non riusciva a far fronte alle proprie esposizioni debitorie, quantificate nel bilancio 2009 in oltre 2 milioni di euro: in particolare, dalla relazione del curatore si apprende che già nel 2008, la fallita era indebitata vero l'erario per cartelle iscritte a ruolo e verso RE s.p.a. per canoni di locazione di un immobile. All'udienza di verifica dello stato passivo, tali esposizioni risultavano pari per AL a più di 900 mila euro e per RE a più di un milione di euro. Rileva ancora la sentenza impugnata che la fallita aveva crediti per oltre 1.840.000 euro, ma - sottolinea il giudice di appello - ciò non esclude la natura illecita del "rimedio", che non fu la riscossione dei crediti e del canone di affitto dei tre rami d'azienda da parte della cessionaria. Di concerto tra loro, la ricorrente e il coimputato decisero di cedere il 07/07/2009 l'intero patrimonio di AS ZZ s.r.l. (consistente in tre asili), concedendolo in locazione ad AS ZZ Roma s.r.I., società riferibile, come la fallita, agli amministratori, che ne furono soci e amministratori: irrilevante, sottolinea il giudice di appello, è la congruità del canone pattuito, posto detto canone di 360 mila euro all'anno non fu mai pagato (circostanza pacifica e non contestata dagli imputati). La sentenza impugnata esclude poi la configurabilità, nel caso di specie, della c.d. bancarotta riparata. Osserva al riguardo la Corte distrettuale che lo svuotamento del patrimonio di AS ZZ s.r.l. in mancanza del pagamento del canone di locazione e a fronte di difficoltà economiche già palesi prima dell'operazione di cessione rappresenta un vulnus all'integrità del patrimonio a tutela del ceto creditorio. Ciò premesso, osserva ancora il giudice di appello, le due società - cedente e cessionaria - erano distinte realtà soggettive e patrimoniali, indipendentemente dal fatto che facessero capo alle medesime persone, sicché l'eventuale pagamento di debiti della fallita verso altre società a loro volta riconducibili agli stessi imputati è operazione che, lungi dall'avere un scopo e un effetto compensativo a favore della fallita e dei suoi creditori, mirava piuttosto a tutelare le posizioni creditorie di altre società del "gruppo". Nel 4 contesto di una crisi generale, AS ZZ Roma s.r.I., fallita ancor prima di AS ZZ s.r.I., nell'omettere il pagamento del canone alla cedente, lasciata in sostanza al suo destino e svuotata del patrimonio, utilizzò lo strumento dell'invocata compensazione piuttosto al fine di evitare la debacle delle altre società, tanto più che non vi è prova che il pregiudizio, anche solo potenziale, dei creditori della fallita, sia stato annullato per effetto delle operazioni distrattive. Del resto, rileva ancora la sentenza impugnata, la prospettata attività di "riparazione" non è ricostruibile in termini di certezza, in quanto non esiste documentazione di AS ZZ s.r.l. che il curatore possa aver esaminato. Rileva ancora la sentenza impugnata che l'imputata fu amministratrice di AS ZZ s.r.l. dal 03/10/2005 al 30/11/2009 e che, quale amministratore, sottoscrisse il contratto di cessione a favore di AS ZZ Roma s.r.I., di cui divenne amministratore il giorno successivo alla cessione (ossia, in data 08/07/2009), acquisendone il 10% del capitale, mentre il restante 90% era detenuto da Daycare inc., di cui era soci in parti uguali ZZ e AN. Pertanto, l'imputata non solo fu l'autore materiale della condotta distrattiva, ma diventò immediatamente amministratore della cessionaria, omettendo per prima il pagamento dei canoni dovuti a AS Roma s.r.I., di cui continuava a essere amministratore, sicché, rileva la Corte distrettuale, è senz'altro provata la consapevolezza dell'operazione distrattiva (concretizzatasi nello svuotamento del patrimonio della fallita in mancanza del pagamento del canone) e della sua pericolosità per il ceto creditorio. Le censure della ricorrente non inficiano la tenuta della motivazione della sentenza impugnata. 2.2. In termini inevitabilmente schematici, la tesi difensiva esclude la sussistenza della distrazione collegata alla cessione dei rami di azienda e della sistematica omissione del pagamento dei rispettivi canoni sulla base di varie argomentazioni. 2.2.1. In primo luogo, si evoca la perfetta coincidenza, anche formale, delle due compagini societarie, il che, nella prospettiva difensiva, escluderebbe la configurabilità della distrazione mancando l'occultamento dei rami d'azienda ceduti. L'argomentazione è destituita di qualsiasi fondamento. Come chiarito da Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665, l'art. 216 I. fall. prevede «norme a più fattispecie alternative o fungibili»: è questo il caso delle «condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di cui al comma primo n. 1, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, in rapporto di "alternatività formale", di "alternatività di modi", nel senso cioè che le diverse condotte descritte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reato, anche se vengono poste in essere, in immediata successione cronologica, due o più di 5 tali condotte, che, essendo omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico (integrità del patrimonio del debitore insolvente): in tal caso, l'atto conforme al tipo legale resta assorbito dalla realizzazione, in contiguità temporale, di altro atto di per sé stesso tipico». Poiché, dunque, distrazione e occultamento (il "nascondimento" di parla il ricorso, per escluderne la sussistenza nel caso di specie) integrano fattispecie alternative o fungibili, non è dato comprendere come il carattere, rivendicato dalla ricorrente, palese, macroscopicamente evidente dello "svuotamento", sistematicamente non accompagnato dal pattuito pagamento del canone, di AS ZZ s.r.l. a favore di AS ZZ Roma s.r.I., l'una e l'altra riconducibili al medesimo gruppo, possa escludere il perfezionamento della fattispecie distrattiva. 2.2.2. Quanto alla perfetta coincidenza, anche formale, delle due compagini societarie, ancora una volta invocata dalla ricorrente nella prospettiva dell'esclusione della fattispecie distrattiva, è appena il caso di ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, in tema, appunto, di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763): è questo il caso dei rapporti tra AS ZZ s.r.l. e AS ZZ Roma s.r.I., che ha visto la prima "svuotata" dei rami di azienda e, con essi, della sua capacità imprenditorale a favore della seconda, l'una e l'altra, perfettamente coincidenti, per riprendere le espressioni del ricorso, quanto alla riconducibilità a ZZ e al coimputato. Dunque, il ricorso fa leva, per sostenere la tesi difensiva, su quello che, in realtà, è un "indice di fraudolenza". 2.2.3. Nella medesima prospettiva già indicata, il ricorso deduce che l'omesso pagamento dei canoni sarebbe stato compensato per il tramite del pagamento diretto, da parte della locataria AS ZZ Roma s.r.I., dei creditori della cedente AS ZZ s.r.I., con accollo dei relativi debiti, sicché si verserebbe nell'ipotesi della c.d. bancarotta riparata. Il punto è stato diffusamente esaminato dal giudice di appello, che, in primo luogo, ha rilevato come non vi sia prova che il pregiudizio, anche solo potenziale, dei creditori della fallita sia stato annullato, in quanto, al di là del rilievo che il consulente di parte non ha raffrontato l'ammontare dei debiti della fallita e l'ammontare dei pagamenti di AS ZZ Roma s.r.l. in suo favore, l'attività "riparativa" attraverso le prospettate compensazioni non risulta ricostruibile a causa dell'inesistenza di documentazione contabile di AS ZZ s.r.l. e, in particolare, non è stato possibile distinguere tra versamenti in pagamento di 6 debiti della fallita e versamenti di spese anticipate (essendo stato, tra l'altro, portato a sconnputo dei canoni - mai corrisposti - di locazione anche quanto l'affittuaria avrebbe dovuto comunque anticipare per contratto, ossia canoni di locazione e pagamenti che in ogni caso erano a carico comunque di AS ZZ Roma s.r.I.). Il rilievo, di indubbia pregnanza nel percorso argomentativo del giudice di appello, rende ragione dell'incapacità delle censure di essere autonomamente dotate di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare come non configuri la bancarotta cosiddetta "riparata" la restituzione dell'importo ricevuto o sottratto mediante mere operazioni contabili (cd. "giri" di denaro) tra società del medesimo gruppo, senza nuovi apporti finanziari esterni, trattandosi di un "adempimento apparente", inidoneo a reintegrare, nella sua effettività ed integralità, il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e ad annullare il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 02). Il che rende ragione, anche sotto questo profilo, dell'infondatezza del primo motivo. 2.3. Il secondo motivo, relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è, invece, inammissibile, in quanto manifestamente infondato e privo di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'onere motivazionale relativo alla sussistenza del dolo generico di bancarotta fraudolenta patrimoniale è, nella sua essenza, del tutto analogo a quello che, in generale, è imposto al giudice penale nell'accertamento del dolo, accertamento che, per sua natura, deve far leva su dati esteriori e obiettivi, valutati, nella loro valenza dimostrativa, sulla base di massime di esperienza: ossia, su un modus procedendi, che «consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, in motivazione). La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati. Come si è visto (supra, § 2.1.), la Corte distrettuale, in estrema sintesi, ricorda che l'imputata fu amministratore di AS ZZ s.r.l. e in tale qualità sottoscrisse il contratto di cessione dei rami d'azienda ad AS ZZ 7 Roma s.r.I., società, quest'ultima, di cui divenne poi amministratore il giorno dopo la cessione, acquisendone il 10% del capitale, mentre il restante 90% era detenuto da Daycare inc., di cui erosoci in parti uguali ZZ e AN. Sugli incontrovertibili (e non contestati) dati valorizzati, il giudice di appello basa il rilievo per cui l'imputata fu autore materiale della condotta distrattiva diventando, immediatamente dopo, amministratore della cessionaria, omettendo per prima il pagamento dei canoni dovuti a AS ZZ Roma s.r.I., di cui continuava a essere amministratore: dai dati e dagli argomenti in sintesi richiamati (restando del tutto periferici rispetto alla ratio decidendi, gli ulteriori riferimenti, anche normativi, evocati dal ricorrenti), la sentenza impugnata trae la conclusione della sicura prova dell'elemento soggettivo della fattispecie distrattiva consistita nello svuotamento del patrimonio della fallita in mancanza del pagamento del canone e della sua conclamata pericolosità per il ceto creditorio Il ricorso insiste sulle dichiarazioni del computato circa le funzioni didattiche disimpegnate da ZZ, all'evidenza inidonee a infirmare la motivazione fondata sui dati obiettivi richiamati dal giudice di appello, omettendo di confrontarsi con tali dati e con le valutazioni sviluppate sulla base degli stessi dai giudici di merito, risultando così del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3. Il terzo motivo non è fondato. Richiamato il dato offerto dal curatore, ossia che nessun libro contabile, fiscale, del personale o societario, né alcun prospetto economico/patrimoniale gli era stato consegnato, a parte il bilancio chiuso al 31/12/2008, la Corte di appello sottolinea che ZZ era stata amministratore della fallita fino al 30/11/2009 e che dal 2009 la contabilità era stata in toto omessa: di qui il rilievo che della concomitanza tra lo "svuotamento" distrattivo della fallita e la mancanza della contabilità, sicché, osserva il giudice di appello, la finalità di recare danno ai creditori è desumibile proprio dalla contestualità delle operazioni criminose, posto che lo svuotamento del patrimonio, da una parte, si accompagnò, dall'altra, con l'omessa tenuta della contabilità così da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. Il ricorso fa leva sulla cessazione dalla carica da parte di ZZ nel 2009, ma la deduzione non inficia il ragionamento del giudice di appello con riferimento al segmento temporale - cruciale nella vita della società (e nel suo fallimento) - del 2009. 8 4. Anche il quarto motivo non merita accoglimento. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274). In linea con il principio di diritto richiamato, la Corte di appello, lungi dall'essere apodittica, come sostenuto dal ricorso, ha rilevato che alla sottrazione alla massa creditoria dell'intero patrimonio costituito dai tre asili ha corrisposto un rilevante danno per i creditori, posto che i debiti della fallita risultarono, infine, pari a più di due milioni di euro, suddivisi tra banche, fornitori, debiti tributari, previdenziali e assistenziali. Generico è invece il riferimento ai crediti vantati dalla fallita, che la stessa ricorrente indica come oggetto delle compensazioni operate da AS ZZ Roma s.r.l. 5. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Rilevato che il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art.
5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LA TR, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
per l'imputata, l'Avv. LU NO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 21876 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 08/09/2021, la Corte di appello di Roma, per quanto è qui di interesse, rideterminate in melíus la pena principale e le pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza del 19/07/2019, con la quale, sempre per quanto è qui di interesse, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato VI ZZ Di IC responsabile, quale amministratore di AS ZZ s.r.I., dichiarata fallita il 29/09/2014, dei reati pluriaggravati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto tre rami d'azienda relativi a tre asili cedendoli ad AS ZZ Roma s.r.l. (di cui l'imputata era socia al 10% e poi amministratrice) che non corrispondeva i canoni di locazione (360 mila euro all'anno), e di bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto o distrutto i libri e le altre scritture contabili. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione VI ZZ Di IC, attraverso il difensore Avv. LU NO, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia, con riguardo all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, violazione della legge penale e vizi di motivazione. Con riferimento alla natura, sostanziale e giuridica, del contratto di affitto delle tre strutture scolastiche stipulato da AS ZZ s.r.l. con AS ZZ Roma s.r.I., lo stesso aprioristicamente è stato qualificato come illecito, a prescindere dalle riscontrate ragioni economiche e di continuità aziendale sottostanti, inserite nell'ottica dei rapporti infragruppo tra le società considerate, sicché erroneamente la Corte di appello si è concentrata, così come il giudice di primo grado, sul solo omesso pagamento del canone di locazione, laddove l'atto di appello aveva dedotto la mancanza di intenti fraudolenti sulla base della considerazione della perfetta coincidenza, anche formale, delle due compagini societarie, il che esclude la configurabilità della distrazione difettando il preteso nascondimento dei rami d'azienda ceduti, laddove, nell'ambito dei rapporti infragruppo tra le società considerate, il pagamento del canone non risultava omesso, ma intervenuto attraverso una serie di compensazioni mediante le quali la locataria AS ZZ Roma s.r.l. pagava direttamente i creditori della cedente AS ZZ s.r.I., accollandosene i relativi debiti. Tali circostanze, documentate dal consulente di parte Mottura, riscontrano la mancanza di un pregiudizio effettivo ai creditori della fallita, posto che, in luogo di pagare i canoni di affitto, la locataria si accollava i debiti della cedente, sicché i pagamenti effettuati da AS ZZ Roma s.r.l. per conto di AS ZZ s.r.l. 2 risultavano diretti verso i creditori della cedente (fornitori), del tutto estranei alle società del gruppo. 2.2. Il secondo motivo denuncia, sempre con riguardo all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, violazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo la Corte di appello ritenuto detta sussistenza sulla base delle dichiarazioni del coimputato non ricorrente (ed ex marito) VI AN (che ha riferito che l'imputata si occupava solo dell'attività didattica), non correttamente interpretate dai giudici di merito, laddove del tutto inammissibile è il riferimento al rapporto di coniugio tra i due, mentre errato è il riferimento alla giurisprudenza in tema di reato omissivo improprio ex art. 40, secondo comma, cod. pen., non richiamato nell'imputazione. La carica gestoria di diritto, in mancanza di prova di un'effettiva consapevolezza delle operazioni imprenditoriali realizzate, non legittima alcuna automatica espansione della responsabilità a titolo di concorso. La compensazione debito/credito realizzata tra le due società considerate assume i caratteri della c.d. bancarotta riparata, irrilevante ai fini delle fattispecie contestate. 2.3. Il terzo motivo denuncia, con riguardo all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, violazione della legge penale e vizi di motivazione. La Corte di appello colloca la bancarotta documentale fin dal 2009, quando l'imputata aveva dismesso la carica gestoria, mentre l'ultimo documento contabile societario consegnato al curatore e richiamato dagli stessi giudici di merito risulta successivo alla dismissione della carica da parte dell'imputata. 2.4. Il quarto motivo denuncia, con riguardo alla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, violazione della legge penale e vizi di motivazione. La Corte di appello non ha replicato alle doglianze difensive, recependo le valutazioni della sentenza di primo grado e valorizzando, ai fini del giudizio di gravità del danno, i soli debiti della fallita, senza tener conto della sussistenza di crediti di pari valore. 3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione LA TR ha comunque trasmesso la propria requisitoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 3 2. Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente attenendo entrambi al medesimo capo, non meritano accoglimento. 2.1. La Corte distrettuale rileva che la distrazione del patrimonio di AS ZZ s.r.l. fu concertata tra l'imputata e il coniuge AN, mentre il fatto che la cessione in affitto dei rami di azienda della società derivò da un problema di apertura di linea di credito con la banca non incide sulla sostanza dell'operazione, né esclude gli effetti e la consapevolezza di compromettere gli interessi del ceto creditorio. Lo stesso AN ha riferito che l'imputata e lui stesso avevano concordato la cessione per far fronte alle difficoltà di ZZ Holding s.r.l. (e, a cascata, delle varie società del gruppo di fatto), tanto più che già nel 2008 AS ZZ s.r.l. non riusciva a far fronte alle proprie esposizioni debitorie, quantificate nel bilancio 2009 in oltre 2 milioni di euro: in particolare, dalla relazione del curatore si apprende che già nel 2008, la fallita era indebitata vero l'erario per cartelle iscritte a ruolo e verso RE s.p.a. per canoni di locazione di un immobile. All'udienza di verifica dello stato passivo, tali esposizioni risultavano pari per AL a più di 900 mila euro e per RE a più di un milione di euro. Rileva ancora la sentenza impugnata che la fallita aveva crediti per oltre 1.840.000 euro, ma - sottolinea il giudice di appello - ciò non esclude la natura illecita del "rimedio", che non fu la riscossione dei crediti e del canone di affitto dei tre rami d'azienda da parte della cessionaria. Di concerto tra loro, la ricorrente e il coimputato decisero di cedere il 07/07/2009 l'intero patrimonio di AS ZZ s.r.l. (consistente in tre asili), concedendolo in locazione ad AS ZZ Roma s.r.I., società riferibile, come la fallita, agli amministratori, che ne furono soci e amministratori: irrilevante, sottolinea il giudice di appello, è la congruità del canone pattuito, posto detto canone di 360 mila euro all'anno non fu mai pagato (circostanza pacifica e non contestata dagli imputati). La sentenza impugnata esclude poi la configurabilità, nel caso di specie, della c.d. bancarotta riparata. Osserva al riguardo la Corte distrettuale che lo svuotamento del patrimonio di AS ZZ s.r.l. in mancanza del pagamento del canone di locazione e a fronte di difficoltà economiche già palesi prima dell'operazione di cessione rappresenta un vulnus all'integrità del patrimonio a tutela del ceto creditorio. Ciò premesso, osserva ancora il giudice di appello, le due società - cedente e cessionaria - erano distinte realtà soggettive e patrimoniali, indipendentemente dal fatto che facessero capo alle medesime persone, sicché l'eventuale pagamento di debiti della fallita verso altre società a loro volta riconducibili agli stessi imputati è operazione che, lungi dall'avere un scopo e un effetto compensativo a favore della fallita e dei suoi creditori, mirava piuttosto a tutelare le posizioni creditorie di altre società del "gruppo". Nel 4 contesto di una crisi generale, AS ZZ Roma s.r.I., fallita ancor prima di AS ZZ s.r.I., nell'omettere il pagamento del canone alla cedente, lasciata in sostanza al suo destino e svuotata del patrimonio, utilizzò lo strumento dell'invocata compensazione piuttosto al fine di evitare la debacle delle altre società, tanto più che non vi è prova che il pregiudizio, anche solo potenziale, dei creditori della fallita, sia stato annullato per effetto delle operazioni distrattive. Del resto, rileva ancora la sentenza impugnata, la prospettata attività di "riparazione" non è ricostruibile in termini di certezza, in quanto non esiste documentazione di AS ZZ s.r.l. che il curatore possa aver esaminato. Rileva ancora la sentenza impugnata che l'imputata fu amministratrice di AS ZZ s.r.l. dal 03/10/2005 al 30/11/2009 e che, quale amministratore, sottoscrisse il contratto di cessione a favore di AS ZZ Roma s.r.I., di cui divenne amministratore il giorno successivo alla cessione (ossia, in data 08/07/2009), acquisendone il 10% del capitale, mentre il restante 90% era detenuto da Daycare inc., di cui era soci in parti uguali ZZ e AN. Pertanto, l'imputata non solo fu l'autore materiale della condotta distrattiva, ma diventò immediatamente amministratore della cessionaria, omettendo per prima il pagamento dei canoni dovuti a AS Roma s.r.I., di cui continuava a essere amministratore, sicché, rileva la Corte distrettuale, è senz'altro provata la consapevolezza dell'operazione distrattiva (concretizzatasi nello svuotamento del patrimonio della fallita in mancanza del pagamento del canone) e della sua pericolosità per il ceto creditorio. Le censure della ricorrente non inficiano la tenuta della motivazione della sentenza impugnata. 2.2. In termini inevitabilmente schematici, la tesi difensiva esclude la sussistenza della distrazione collegata alla cessione dei rami di azienda e della sistematica omissione del pagamento dei rispettivi canoni sulla base di varie argomentazioni. 2.2.1. In primo luogo, si evoca la perfetta coincidenza, anche formale, delle due compagini societarie, il che, nella prospettiva difensiva, escluderebbe la configurabilità della distrazione mancando l'occultamento dei rami d'azienda ceduti. L'argomentazione è destituita di qualsiasi fondamento. Come chiarito da Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665, l'art. 216 I. fall. prevede «norme a più fattispecie alternative o fungibili»: è questo il caso delle «condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di cui al comma primo n. 1, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per così dire, in rapporto di "alternatività formale", di "alternatività di modi", nel senso cioè che le diverse condotte descritte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reato, anche se vengono poste in essere, in immediata successione cronologica, due o più di 5 tali condotte, che, essendo omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico (integrità del patrimonio del debitore insolvente): in tal caso, l'atto conforme al tipo legale resta assorbito dalla realizzazione, in contiguità temporale, di altro atto di per sé stesso tipico». Poiché, dunque, distrazione e occultamento (il "nascondimento" di parla il ricorso, per escluderne la sussistenza nel caso di specie) integrano fattispecie alternative o fungibili, non è dato comprendere come il carattere, rivendicato dalla ricorrente, palese, macroscopicamente evidente dello "svuotamento", sistematicamente non accompagnato dal pattuito pagamento del canone, di AS ZZ s.r.l. a favore di AS ZZ Roma s.r.I., l'una e l'altra riconducibili al medesimo gruppo, possa escludere il perfezionamento della fattispecie distrattiva. 2.2.2. Quanto alla perfetta coincidenza, anche formale, delle due compagini societarie, ancora una volta invocata dalla ricorrente nella prospettiva dell'esclusione della fattispecie distrattiva, è appena il caso di ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale, in tema, appunto, di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763): è questo il caso dei rapporti tra AS ZZ s.r.l. e AS ZZ Roma s.r.I., che ha visto la prima "svuotata" dei rami di azienda e, con essi, della sua capacità imprenditorale a favore della seconda, l'una e l'altra, perfettamente coincidenti, per riprendere le espressioni del ricorso, quanto alla riconducibilità a ZZ e al coimputato. Dunque, il ricorso fa leva, per sostenere la tesi difensiva, su quello che, in realtà, è un "indice di fraudolenza". 2.2.3. Nella medesima prospettiva già indicata, il ricorso deduce che l'omesso pagamento dei canoni sarebbe stato compensato per il tramite del pagamento diretto, da parte della locataria AS ZZ Roma s.r.I., dei creditori della cedente AS ZZ s.r.I., con accollo dei relativi debiti, sicché si verserebbe nell'ipotesi della c.d. bancarotta riparata. Il punto è stato diffusamente esaminato dal giudice di appello, che, in primo luogo, ha rilevato come non vi sia prova che il pregiudizio, anche solo potenziale, dei creditori della fallita sia stato annullato, in quanto, al di là del rilievo che il consulente di parte non ha raffrontato l'ammontare dei debiti della fallita e l'ammontare dei pagamenti di AS ZZ Roma s.r.l. in suo favore, l'attività "riparativa" attraverso le prospettate compensazioni non risulta ricostruibile a causa dell'inesistenza di documentazione contabile di AS ZZ s.r.l. e, in particolare, non è stato possibile distinguere tra versamenti in pagamento di 6 debiti della fallita e versamenti di spese anticipate (essendo stato, tra l'altro, portato a sconnputo dei canoni - mai corrisposti - di locazione anche quanto l'affittuaria avrebbe dovuto comunque anticipare per contratto, ossia canoni di locazione e pagamenti che in ogni caso erano a carico comunque di AS ZZ Roma s.r.I.). Il rilievo, di indubbia pregnanza nel percorso argomentativo del giudice di appello, rende ragione dell'incapacità delle censure di essere autonomamente dotate di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione risulti in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare come non configuri la bancarotta cosiddetta "riparata" la restituzione dell'importo ricevuto o sottratto mediante mere operazioni contabili (cd. "giri" di denaro) tra società del medesimo gruppo, senza nuovi apporti finanziari esterni, trattandosi di un "adempimento apparente", inidoneo a reintegrare, nella sua effettività ed integralità, il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e ad annullare il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 02). Il che rende ragione, anche sotto questo profilo, dell'infondatezza del primo motivo. 2.3. Il secondo motivo, relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è, invece, inammissibile, in quanto manifestamente infondato e privo di specifica correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l'onere motivazionale relativo alla sussistenza del dolo generico di bancarotta fraudolenta patrimoniale è, nella sua essenza, del tutto analogo a quello che, in generale, è imposto al giudice penale nell'accertamento del dolo, accertamento che, per sua natura, deve far leva su dati esteriori e obiettivi, valutati, nella loro valenza dimostrativa, sulla base di massime di esperienza: ossia, su un modus procedendi, che «consiste nell'inferire da circostanze esteriori significative di un atteggiamento psichico l'esistenza di una rappresentazione e di una volizione, sulla base di regole di esperienza» (Sez. 6, n. 2800 del 08/02/1995, Rv. 200809, in motivazione), del quale la motivazione deve render ragione restando «saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, al nucleo fondamentale delle risultanze del complessivo quadro probatorio» (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, in motivazione). La sentenza impugnata ha fatto buon governo dei princìpi di diritto richiamati. Come si è visto (supra, § 2.1.), la Corte distrettuale, in estrema sintesi, ricorda che l'imputata fu amministratore di AS ZZ s.r.l. e in tale qualità sottoscrisse il contratto di cessione dei rami d'azienda ad AS ZZ 7 Roma s.r.I., società, quest'ultima, di cui divenne poi amministratore il giorno dopo la cessione, acquisendone il 10% del capitale, mentre il restante 90% era detenuto da Daycare inc., di cui erosoci in parti uguali ZZ e AN. Sugli incontrovertibili (e non contestati) dati valorizzati, il giudice di appello basa il rilievo per cui l'imputata fu autore materiale della condotta distrattiva diventando, immediatamente dopo, amministratore della cessionaria, omettendo per prima il pagamento dei canoni dovuti a AS ZZ Roma s.r.I., di cui continuava a essere amministratore: dai dati e dagli argomenti in sintesi richiamati (restando del tutto periferici rispetto alla ratio decidendi, gli ulteriori riferimenti, anche normativi, evocati dal ricorrenti), la sentenza impugnata trae la conclusione della sicura prova dell'elemento soggettivo della fattispecie distrattiva consistita nello svuotamento del patrimonio della fallita in mancanza del pagamento del canone e della sua conclamata pericolosità per il ceto creditorio Il ricorso insiste sulle dichiarazioni del computato circa le funzioni didattiche disimpegnate da ZZ, all'evidenza inidonee a infirmare la motivazione fondata sui dati obiettivi richiamati dal giudice di appello, omettendo di confrontarsi con tali dati e con le valutazioni sviluppate sulla base degli stessi dai giudici di merito, risultando così del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3. Il terzo motivo non è fondato. Richiamato il dato offerto dal curatore, ossia che nessun libro contabile, fiscale, del personale o societario, né alcun prospetto economico/patrimoniale gli era stato consegnato, a parte il bilancio chiuso al 31/12/2008, la Corte di appello sottolinea che ZZ era stata amministratore della fallita fino al 30/11/2009 e che dal 2009 la contabilità era stata in toto omessa: di qui il rilievo che della concomitanza tra lo "svuotamento" distrattivo della fallita e la mancanza della contabilità, sicché, osserva il giudice di appello, la finalità di recare danno ai creditori è desumibile proprio dalla contestualità delle operazioni criminose, posto che lo svuotamento del patrimonio, da una parte, si accompagnò, dall'altra, con l'omessa tenuta della contabilità così da impedire la ricostruzione del movimento degli affari. Il ricorso fa leva sulla cessazione dalla carica da parte di ZZ nel 2009, ma la deduzione non inficia il ragionamento del giudice di appello con riferimento al segmento temporale - cruciale nella vita della società (e nel suo fallimento) - del 2009. 8 4. Anche il quarto motivo non merita accoglimento. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274). In linea con il principio di diritto richiamato, la Corte di appello, lungi dall'essere apodittica, come sostenuto dal ricorso, ha rilevato che alla sottrazione alla massa creditoria dell'intero patrimonio costituito dai tre asili ha corrisposto un rilevante danno per i creditori, posto che i debiti della fallita risultarono, infine, pari a più di due milioni di euro, suddivisi tra banche, fornitori, debiti tributari, previdenziali e assistenziali. Generico è invece il riferimento ai crediti vantati dalla fallita, che la stessa ricorrente indica come oggetto delle compensazioni operate da AS ZZ Roma s.r.l. 5. Complessivamente valutato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/03/2023.