CASS
Sentenza 11 agosto 2023
Sentenza 11 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/08/2023, n. 34829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34829 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO nel procedimento a carico di: OM SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/06/2022 del TRIBUNALE di TRAPANI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria del difensore, AVV. GIANFRANCO BONETTI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 Penale Sent. Sez. 3 Num. 34829 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 21/04/2023 45343/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ricorre per l'annullamento della sentenza dell'8 giugno 2022 del Tribunale di Trapani che ha dichiarato la sig.ra SA AR colpevole del reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, cod. pen., 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000, e l'ha condannata alla pena (principale), condizionalmente sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione, oltre pene accessorie. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione di legge (ed in particolare dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000) sotto 11 profilo dell'omessa applicazione della confisca dei beni nella disponibilità dell'imputata per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. 2.11 difensore di fiducia della AR, Avv. Gianfranco Bonetti, ha depositato memoria difensiva chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3.11 ricorso è fondato. 4.0sserva il Collegio: 4.1.in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, l'art. 12-bis, stesso decreto, impone la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo ovvero, quando ciò non sia possibile, dei beni dei quali la persona condannata ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto;
4.2.si tratta di statuizione obbligatoria che il giudice deve adottare anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal pubblico ministero nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736; Sez. 5, n. 9783 del 02/12/2014, Giallombardo, Rv. 262893); 4.3.1a natura obbligatoria della confisca riflette le sue conseguenze anche sul piano della motivazione, essendo il giudice obbligato a dare conto del mancato esercizio di tale potere/dovere; 4.4.nel caso di specie, il Tribunale, pur avendo condannato l'imputata per i delitti di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000, ha omesso di disporre la confisca e, comunque, di pronunciarsi sul punto (non essendo noto se sia ancora possibile la confisca diretta di tale profitto e/o prezzo piuttosto che quella in forma equivalente sollecitata dal pubblico ministero ricorrente); 4.5.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, competente a decidere ai sensi dell'art. 569, u.c., cod. proc. pen.; 4.6.resta ferma la condanna, ormai irrevocabile, dell'imputata per i reati a lei ascritti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 21/04/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria del difensore, AVV. GIANFRANCO BONETTI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero. Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 Penale Sent. Sez. 3 Num. 34829 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 21/04/2023 45343/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ricorre per l'annullamento della sentenza dell'8 giugno 2022 del Tribunale di Trapani che ha dichiarato la sig.ra SA AR colpevole del reato di cui agli artt. 81, cpv., 110, cod. pen., 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000, e l'ha condannata alla pena (principale), condizionalmente sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione, oltre pene accessorie. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione di legge (ed in particolare dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000) sotto 11 profilo dell'omessa applicazione della confisca dei beni nella disponibilità dell'imputata per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato. 2.11 difensore di fiducia della AR, Avv. Gianfranco Bonetti, ha depositato memoria difensiva chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3.11 ricorso è fondato. 4.0sserva il Collegio: 4.1.in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, l'art. 12-bis, stesso decreto, impone la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo ovvero, quando ciò non sia possibile, dei beni dei quali la persona condannata ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto;
4.2.si tratta di statuizione obbligatoria che il giudice deve adottare anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal pubblico ministero nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi, Rv. 271736; Sez. 5, n. 9783 del 02/12/2014, Giallombardo, Rv. 262893); 4.3.1a natura obbligatoria della confisca riflette le sue conseguenze anche sul piano della motivazione, essendo il giudice obbligato a dare conto del mancato esercizio di tale potere/dovere; 4.4.nel caso di specie, il Tribunale, pur avendo condannato l'imputata per i delitti di cui agli artt. 2 e 8, d.lgs. n. 74 del 2000, ha omesso di disporre la confisca e, comunque, di pronunciarsi sul punto (non essendo noto se sia ancora possibile la confisca diretta di tale profitto e/o prezzo piuttosto che quella in forma equivalente sollecitata dal pubblico ministero ricorrente); 4.5.ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Palermo, competente a decidere ai sensi dell'art. 569, u.c., cod. proc. pen.; 4.6.resta ferma la condanna, ormai irrevocabile, dell'imputata per i reati a lei ascritti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 21/04/2023.