Sentenza 7 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 00 03 9 /0 3 Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistral: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. N. 14512/00 Consigliere 16444/00 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.40 Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO -Rel. Consigliere Ud. 14/10/02 ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EL RI PIA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 16444/00 proposto da: 20b2 EL RI PIA, elettivamente domiciliata in 4003 ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio -1- dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANNI FRISONI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 257/00 del Tribunale di RIMINI, depositata il 08/04/00 R.G.N. 549/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato GENTILE per delega PESSI;
¡udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso, per il ricorso principale, accoglimento per quanto di ragione il primo motivo ed assorbito il secondo;
il ricorso incidentale assorbito ed in subordine rigetto. -2- 1 14512/00 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Rimini IA IA EL, dipendente delle Poste inquadrata nella VIII categoria, premesso di aver assunto la reggenza dell'Ufficio Baricentrico di Rimini dal 16.3.1992, conveniva in giudizio le Poste Italiane s.p.a. e chiedeva al giudice adito: di accertare il suo diritto a vedersi inquadrata nella IX categoria dal 1.4.1994, o in caso di contestazione, dal 27.5.1995, o da altra data di giustizia, e di condannare la convenuta alla corresponsione dei benefici economici connessi allo svolgimento di fatto delle mansioni superiori a decorrere dal 30.6.1992. Le Poste Italiane si costituivano e si opponevano alle pretese dell'attrice rilevando che le mansioni di reggente Доброт l'Ufficio Baricentrico rientravano nella VIII ctg. e che l'istituto di cui all'art. 2103 cod.civ. operava solo a partire dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore. Il Pretore, con sentenza del 15.5.1997, accertava il diritto EL ad ottenere il superiore inquadramento a della decorrere dal 13 aprile 1994 a norma dell'art. 2103 cod.civ. e condannava la società al pagamento delle relative differenze retributive. A seguito di impugnazione delle Poste il Tribunale di Rimini, con sentenza depositata 1'8 aprile 2000, in parziale riforma della decisione pretorile, dichiarava che la EL aveva diritto alla retribuzione commisurata alla ex IX ctg. а decorrere dal 27.2.1995. osservavano infatti che per effetto I giudici del gravame dell'art. 6 della legge n. 71 del 29 gennaio 1994 (di conversione del d.l. n. 487 del 1 dicembre 1993) l'istituto 2 privatistico di cui all'art. 2103 cod. civ. aveva iniziato ad operare per i dipendenti delle Poste solo dal 26.11.1994, data di stipulazione del primo contratto collettivo;
di conseguenza, poiché l'incarico di reggenza dell'Ufficio Baricentrico comportava l'inquadramento nella IX ctg., la lavoratrice aveva diritto al superiore trattamento economico solo a partire dal trimestre successivo, e cioè dal 27.2.1995. Avverso questa sentenza le Poste Italiane s.p.a. hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi. EL IA IA, che resiste con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale con un motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi Обрат impugnazioni proposte ex art. 335 c.p.c., trattandosi di avverso la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, la società lamenta che il Tribunale ha riconosciuto il superiore inquadramento alla EL senza indicare gli elementi probatori che lo hanno indotto a ritenere che l'incarico di reggenza dell'Ufficio Baricentrico comportasse l'inquadramento nella IX ctg., limitandosi a rinviare genericamente alla "documentazione in atti". Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. nonché vizi di motivazione, la società osserva che la EL, nel ricorso introduttivo, aveva chiesto il superiore inquadramento "a far data dal 27.5.1995". Tale richiesta era giustificata dal disposto dell'art. 38 comma 7 del CCNL per il quale "l'assegnazione temporanea del dipendente 3 a mansioni proprie della categoria quadri.....diviene definitiva quando sia protratta per un periodo superiore a sei mesi". Solo nelle conclusioni di appello la EL aveva fatto retrocedere la domanda al 27.2.1995, in tal modo operando una mutatio libelli non consentita in secondo grado. Di conseguenza, secondo la ricorrente, la condanna posta a carico delle Poste con decorrenza 27.2.1995 viola il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, posto che la richiesta in tal senso formulata nelle conclusioni di appello doveva ritenersi inammissibile a norma dell'art. 345 c.p.c. Con il ricorso incidentale la lavoratrice, denunciando 7 legge 25.10.1989 n. 355,violazione degli artt. 112 c.p.c., 2103 cod. civ. e 37 CCNL 26.11.1994, lamenta che il Tribunale брой ha omesso qualsiasi statuizione in ordine alla richiesta di condanna delle Poste alla corresponsione delle differenze retributive per i periodi, anteriori al 27.2.1995, in cui la dipendente ha svolto mansioni proprie della IX qualifica e economico corrispondente sostiene che il trattamento all'attività superiore di fatto svolta le compete in forza dell'art. 7 della legge 25.10.1989 n. 355 e, dopo l'avvento della contrattazione collettiva, in forza dell'art. 37 del CCNL. Nel controricorso al ricorso incidentale le Poste Italiane hanno eccepito l'inammissibilità del predetto ricorso appelloosservando che la EL non ha proposto incidentale avverso la sentenza del Pretore che non ha accolto le domande oggetto dell'impugnazione incidentale, limitandosi nell'atto di costituzione in appello ad un mero richiamo di tutte le domande proposte in primo grado. 4 Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Le Poste Italiane nel costituirsi in giudizio in primo grado contestato che l'incarico di reggenza dell'Ufficiohanno Baricentrico rientrasse nelle mansioni degli appartenenti alla IX categoria ed hanno sostenuto che dette mansioni fossero proprie della VIII categoria. Nell'impugnare la sentenza del Pretore le Poste hanno espressamente riproposto tale questione al riesame del Tribunale. Il giudice del gravame ha risolto la questione affermando che l'inquadramento nella superiore dell'incarico di reggenza dell'Ufficio categoria IX Baricentrico "pare indiscutibile alla luce della documentazione in atti". assolutamenteTale motivazione è del tutto apodittica ed pur insufficiente perché, investendo un punto decisivo della Odpass controversia, non consente di ricostruire l'iter argomentativo e logico che sorregge la decisione, non essendo sufficiente a fine il generico richiamo "alla documentazione in atti”. tal Come più volte affermato da questa Corte, infatti, il giudice di merito è tenuto ad indicare gli elementi da cui ha tratto il convincimento ed а delineare il percorso logico proprio seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata ex precisando, per contro, le ragioni che lo hanno indotto ad escludere la rilevanza di elementi astrattamente idonei a delineare conseguenze divergenti dalla decisione adottata (cfr. Cass. n. 11198 del 1997, Cass. n. 2464 Cass. n. 11406 del 2000). del 2000, Cass. n. 8629 del 2000 L'accertamento della categoria alla quale ricondurre le funzioni di reggente dell'Ufficio Baricentrico costituisce punto decisivo della controversia e la decisone al riguardo 5 richiede dettagliata e corretta motivazione. Le censure sollevate dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso sono dunque fondate e la sentenza impugnata merita il richiesto annullamento con conseguente rinvio ad altro giudice per un nuovo e motivato esame della questione. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, investendo una questione di preliminare importanza nella comporta l'assorbimento del vicenda processuale in esame, secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna. Così deciso in Roma il 14 ottobre 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Оратів Дярпіма IL CANCELLIERE Depositató in Cancelleria Doggi, - 7 GEN. 2003 MA N IL CANCELLIERE R O O C و