Articolo 48 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82
Articolo 47Articolo 49
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25 marzo 1963
Art. 48. Devoluzione della tassa supplementare d'ancoraggio e sui passeggeri all'Ente autonomo del porto di Napoli

Il provento della tassa supplementare di ancoraggio, riscossa nei porto di Napoli ai sensi dell'articolo 23, e' devoluto al locale Ente autonomo del porto.
Il provento della tassa sui passeggeri di cui all'articolo 30, e' devoluto in parti uguali allo Stato e all'Ente suddetto. La parte devoluta all'Ente deve essere destinata alle spese, per il funzionamento della stazione marittima; l'eventuale eccedenza sara' accantonata e destinata alla esecuzione di nuove, opere ed attrezzature
Entrata in vigore il 25 marzo 1963