Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4465 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
,374 ī M E ), C 99 F PA 1-718 O B04465 /03 E 2 IC L. IUD 39 E G E T.N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T AR (IS LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente R.G.N. 15698/0 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Cron. 10176 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Dott. Brunc SPAGNA MUSSO Consigliere Ud.28/11/02 Dott. Angelo SPIRITO Rel Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: EL SA OS, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CASSAZIONE, rappresentato e difeso CORTE DI TESEO RABUANO, giusta procura a margine dall'avvocato del ricorso;
ricorrente
contro
UNIVERSO ASSICURAZIONI SPA, DONATO GIOVANNI;
intimati avverBO la sentenza n. 135/00 del Giudice di pace di BENEVENTO, depositata il 03/04/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2202 -1- udienza del 28/11/2002 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, 1 'Avvocato CAVIELLO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il Generale Dott. rigetto del ricorso. -2- R.G. 15698/00 Svolgimento del processo Con il ricorso in esame l'avv. IE impugna per cassazione la sentenza con la quale il giudice di pace di Benevento ha condannato lui e la sua compagnia assicura- trice al pagamento di una somma di danaro in favore del sig. DO, quale risarci- mento del danno da sinistro stradale. Il ricorso è svolto in due motivi. Non si difendono in giudizio gli intimati. Motivi della decisione Con il primo motivo - dove è censurata la violazione dell'art. 208 c.p.c. - il ricor- rente IE espone che il DO ottenne dal giudice l'ammissione della prova te- stimoniale, da espletarsi nell'udienza del 15 gennaio 1999. In questa udienza non comparvero né il DO, né i testimoni, sicché il IE stesso chiese ed ottenne che la controparte fosse dichiarata decaduta dalla prova. Successivamente il giudice riammise il DO alla prova. Il ricorrente sostiene che il giudice non poteva dispor- re la revoca dell'ordinanza che aveva pronunciato la decadenza del DO dal diritto di assumere la prova, in quanto difettava il presupposto che la mancata comparizione del DO fosse stata cagionata da causa non imputabile a lui. Nel trattare il punto, il giudice spiega in sentenza che la prova testimoniale era stata disciplinata dall'ordinanza, non contestata, resa nell'udienza del 25 settembre 1999 La riammissione dell'attore alla prova testimoniale (resa nell'udienza del 22 febbraio 1999) cra avvenuta nella considerazione della condotta processuale della parte, dell'alto tasso di conflittualità della causa, del fatto che v'era stato solo un disguido di data dell'udienza per il quale l'attore non poteva essere penalizzato (il DO per ben quattro udienze precedenti aveva ritualmente citato i testi a comparire). Inoltre, Cons. Spiffy ext. 1 R.G. 15698:00 nella causa s'erano succeduti tre giudici e le richieste del IE avevano reso pos- sibile la trattazione della causa solo all'udienza del 25 settembre 1999. Il motivo è fondato e va accolto. A norma dell'art. 208 c.p.c. (come novellato dall'art. 26 della legge n. 353 del 1990), la parte dichiarata decaduta dal diritto di far assumere la prova (a causa della sua mancata presentazione all'udienza fissata per l'assunzione) può chiedere nella successiva udienza la revoca dell'ordinanza che ha pronunciata la sua decadenza ed il giudice dispone la revoca con ordinanza, quando riconosce che la mancata compa- rizione è stata cagionata “du causa non imputabile alla stessa parte". Il nuovo testo (applicabile alla fattispecie in esame) differisce dal precedente, il quale ammetteva la revoca nel caso in cui la mancata comparizione fosse stata cagionata “da gravi moti- W" I a lettera della norma e la stessa ragione di concentramento e rapidità processuale che la ispira consentono di dedurre che (sia nel testo attuale, sia in quello precedente) la revoca dalla decadenza presuppone in maniera assoluta che la mancata compari- zione della parte non sia da addebitarsi ad un suo difetto di diligenza, ossia ad un fat- to a se stessa imputabile (in tal senso, cfr. anche Cass. 9 giugno 2000, n. 7865), bensi ad un fatto esterno rispetto alla parte, che abbia inciso (con gravità di motivi, nel vecchio testo) in maniera tale da impedirle la partecipazione all'udienza. Nella specie tale presupposto non s'è verificato. Al contrario, la sentenza ammette che l'attore non partecipo all'udienza fissata per l'escussione dei testimoni “per me- to errore", ritenendo che essa fosse stata fissata per il 21 gennaio e non per il 15 gen- Cons. Spify ear. Th 2 R.G. 15698/00 gennaio (come di fatto era). Errore, dunque, che ha causato la mancata comparizione e che è imputabile alla stessa parte. La sentenza va, pertanto, cassata ed il giudice del rinvio si adeguerà ai principi so- pra sanciti L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del secondo. relativo alla valutazione dell'attendibilità di due testimoni escussi.
Per questi motivi
La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Benevento, in persona di altro magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cas- sazione. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002. Il Presidente Солена L'Estenson IL CA Vecuenciasliyi 26 MGR 200 3 Cons. Spirito est