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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 8821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8821 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.8739/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Valentina Di Peppe Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 05/03/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
4/11/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/06/1979, rappresentata e difesa dall'avv. FORNARO CRISTINA con studio in VIALE
MONTENERO, 66 20135 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SIMIONATO MARZIA con studio in Via Lamarmora n. 21 Milano presso la quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
1 AVV. , Curatore Speciale di nata il [...] e Controparte_2 Persona_1 [...]
nato il [...], nominata con decreto del 16/12/2024 del Tribunale di Milano, con studio Per_2 in Milano Via Guido D'Arezzo n. 7.
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 29.3.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio e chiede che vengano ratificate le seguenti condizioni C O N D I Z I O N I 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.ra ed il Signor Parte_1 [...]
, sposatisi in data 31/05/2019, con rito civile, presso il Comune di Milano (atto N. 711 CP_1 parte 1 - anno 2019), ordinando all'Ufficiale dello stato civile del medesimo Comune di procedere alla annotazione della sentenza di separazione;
2) disporre l'affidamento super esclusivo dei figli e in capo alla Persona_1 Persona_2 NO , con conseguente esercizio in forma super esclusiva della responsabilità Parte_1 genitoriale in capo alla madre, lasciando ampia libertà ai due figli IS e per quanto Per_2 attiene ai tempi di visita al padre e, comunque, confermando l'incarico conferito ai Servizi sociali, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire negli interventi di supporto al nucleo famigliare come declinati dall'Ill.mo Signor Giudice nel corso del presente processo, mantenendo il monitoraggio per un ulteriore anno;
3) confermare, in via definitiva, l'assegnazione della casa famigliare sita in Milano, Via Saragat n. Per_ 6, alla Sig.ra , dove la stessa continuerà ad abitare con i due figli (oltre alla figlia Parte_1 avuta da una precedente relazione) e dove i figli minori conserveranno la loro residenza anagrafica, con obbligo per il Signor di modificare la propria residenza anagrafica;
CP_1
4) porre a carico del Sig. l'onere di contribuire al mantenimento dei figli IS e CP_1 Per_2 con la corresponsione mensile della somma di € 600,00 (€ 300,00) per ogni figlio), con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, tenuto conto che il Sig. non è più detenuto ed ha riniziato a lavorare;
Tale importo dovrà essere bonificato CP_1 sul conto Poste Pay Evolution intestato alla NO all'IBAN Parte_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità;
5) porre a carico del Sig. la corresponsione del 50% delle spese straordinarie in accordo con CP_1 quanto previsto dalle Nuove Linee Guida del Tribunale di Milano, con la clausola che la madre, con l'affidamento super esclusivo, potrà decidere in relazione ad ogni tipo di spesa in completa libertà, senza il preventivo accordo del padre ed il padre sarà tenuto, in ogni caso, a corrispondere la metà dell'importo relativo alle spese straordinarie;
6) disporre che l'eventuale importo di cui all'assegno unico che la famiglia dovesse percepire, al pari di ogni altro tipo di sussidio Statale o Comunale venga percepito integralmente dalla NO;
Parte_1
7) disporre che la NO possa beneficiare integralmente delle eventuali detrazioni per Parte_1 i figli a carico;
2 8) disporre che la NO possa richiedere in autonomia il rinnovo dei documenti dei Parte_1 figli, nonché che possa richiedere, per loro, il rilascio del passaporto senza l'assenso del padre, nonché che non sia necessario l'assenso del Signor per il rinnovo del passaporto della stessa CP_1 NO;
Parte_1
9) Spese di lite compensate..
Per : Controparte_1
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , sposati in data Parte_1 Controparte_1 31/5/2019 con rito civile, presso il Comune di Milano (atto n. 711 parte I anno 2019) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo comune di procedere alla annotazione della sentenza di separazione;
2) confermare l'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del sig. alla moglie in CP_1 ragione dell'attuale collocamento dei figli minori presso la madre;
3) disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo un intervento di vigilanza e supporto da parte dei servizi sociali perché, individuino e accompagnino le azioni necessarie, nei confronti dei minori e degli adulti, a garantire il benessere psicofisico dei minori, una effettiva bigenitorialità e le migliori condizioni di vita, prescrivendo ad entrambi i genitori di compiere tutti gli accertamenti socio-sanitari e i percorsi utili e propedeutici ad una genitorialità condivisa e responsabile;
in subordine, se ritenuto fu più funzionale alla tutela e all'interesse dei minori, mantenere l'attuale affidamento all'Ente e gli interventi in essere utili a preservare la relazione paterna e a regolamentare al meglio i rapporti padre-figli nell'ottica di una piena e concreta bigenitorialità.
4) disporre che il padre possa incontrare i figli con una frequenza e con modalità che garantiscano costanza e assiduità e che, nel rispetto delle esigenze e dei desideri da loro manifestati, siano così regolamentate anche in vista dell'imminente fine-pena del padre (fine agosto-settembre):
- i figli trascorreranno due week-end alternati al mese presso il padre compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche e le loro legittime richieste, nonché almeno un giorno infrasettimanale anche con pernotto.
- I figli trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane di vacanza durante il periodo estivo, una settimana di vacanza durante le vacanze natalizie, metà delle vacanze pasquali, ponti e altre festività o sospensioni scolastiche durante l'anno a metà con ciascun genitore nel rispetto del principio dell'alternanza e avendo cura di programmare i periodi con congruo anticipo.
5) Il padre, che ha da poco ripreso l'attività lavorativa autonoma, contribuirà al mantenimento dei due figli versando l'importo mensile di euro 300,00 nonché a partecipare al 50% delle spese straordinarie, come da protocolli vigenti.
6) La madre percepirà in via esclusiva l'assegno unico per i figli, il reddito di inclusione e ogni altro eventuale indennità, contributo e sostegno che dovesse essere riconosciuto al nucleo familiare e ai minori.
7) Ogni decisione inerente alla cura, educazione, istruzione, residenza, rilascio dei documenti dei figli minori dovrà essere presa di comune accordo dai genitori anche per il tramite dei servizi sociali.
8) Spese di lite compensate.
Per il CURATORE SPECIALE
“1) affidare i figli minori IS e ai Servizi Sociali del Comune di Milano, con limitazione Persona_2 della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
2) disporre il collocamento prevalente dei figli minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa coniugale sita in Milano via Saragat n 6;
3) assegnare la casa familiare sita in Milano, Via Saragat n. 6 alla madre;
4) incaricare i Servizi sociali affidatari, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare/proseguire tutti gli interventi che si renderanno necessari nell'interesse del nucleo, valutando: la disponibilità dei figli all'avvio/prosecuzione di percorsi di sostegno psicologico, anche finalizzati alla ripresa – se ritenuta corrispondente al loro interesse - dei rapporti con il padre;
la disponibilità dei genitori ad avviare un supporto psicologico personale e alla genitorialità mediante
3 - data la situazione - incontri separati;
il tutto segnalando immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
5) delegare i Servizi sociali affidatari per la regolamentazione degli incontri padre/figli secondo i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, se del caso anche liberamente, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico dei figli, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori e dell'andamento delle verifiche dell'astinenza;
6) disporre la prosecuzione della presa in carico di entrambi i genitori presso e NOA territorialmente CP_3 competenti;
7) disporre la vigilanza del Giudice Tutelare sulle condizioni stabilite dal Tribunale, con incarico all'ente affidatario di riferire periodicamente al Giudice Tutelare sull'evoluzione della situazione dei minori;
8) confermare l'obbligo del padre di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 mensili, da corrispondere in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e soggetto a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese extra-assegno come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
9) disporre che l'assegno unico per la famiglia sia percepito in via esclusiva dalla madre;
10) con riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi professionali. ”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e in data il 31/05/2019 contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Milano, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo comune (atto N. 711 parte 1 - anno 2019), dopo una lunga convivenza di oltre 10 anni durante la quale erano nati i figli
IS, il 19.2.2009 e il 2.6.2010, Per_2 con ricorso depositato in data 5.3.2024, la ricorrente chiedeva la Parte_1 separazione personale dal marito , l'affidamento super esclusivo dei figli minori Controparte_1
IS e , con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di Via Saragat, 6 Milano Per_2 di proprietà esclusiva del marito che istava le venisse assegnata, la sospensione, allo stato, di ogni frequentazione padre – figli, un assegno perequativo per il loro mantenimento nella misura mensile di € 600,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie e all'intero importo dell'assegno unico per il nucleo familiare, nulla per sé,
a sostegno delle sue richieste narrava di una unione da sempre costellata da violenze tanto fisiche che psicologiche, alle quali era stata incapace di reagire per paura, fragilità e soprattutto per il suo status di donna straniera, sola in un paese a lei estraneo, con già una figlia molto piccola nata da una precedente relazione finita per la morte prematura del compagno e, successivamente, per la nascita dei due bambini avuti con l'odierno resistente;
aggiungeva che anche la scelta di contrarre matrimonio, dopo anni di angherie, era stata determinata dalla necessità di poter acquisire la cittadinanza, più tutelante per sé e per i minori, ma che tuttavia quando le violenze erano giunte a livello di gravissimo pregiudizio non soltanto per lei ma anche per i figli, vittime secondarie di violenza assistita, aveva trovato il coraggio di procedere con la richiesta di separazione,
4 per tale complessa situazione la ricorrente formulava contestualmente anche domanda volta ad ottenere il divieto di avvicinamento alla casa familiare del , nonostante all'epoca del deposito CP_1 del ricorso questi fosse detenuto a San Vittore a seguito delle denunzie della moglie e nel timore che in caso di scadenza dei termini di custodia cautelare questi potesse accanirsi ancora di più contro di lei ed i bambini, concessi dal G.D. la misura richiesta e i termini per la costituzione al resistente, veniva fissata l'udienza del 28 marzo 2024 ai fini della comparizione personale delle parti per la convalida durante la quale il Sig. insisteva nelle contestazioni già mosse nella comparsa depositata, negando i CP_1 comportamenti violenti a suo dire frutto di fantasie della moglie, che dal canto suo rimaneva ferma nelle accuse e chiedeva la conferma del provvedimento cautelare emesso,
a seguito della lunga e circostanziata deposizione di entrambe le parti il G.D si riservava e con successiva ordinanza, ritenuto che il racconto offerto dalla ricorrente in udienza fosse coerente e non contraddittorio e trovasse pieno riscontro probatorio, confermava con decreto il divieto di avvicinamento del ricorrente alla moglie ed ai figli e ai luoghi da questi frequentati per il periodo di
12 mesi, riservando ogni altro provvedimento alla fase del merito, con memoria del 20 maggio 2024, il si costituiva nel giudizio principale, negando CP_1 recisamente – come aveva già fatto nel cautelare - quanto affermato dalla moglie ed ascrivendo ogni responsabilità ai problemi di dipendenza da alcool della ricorrente, aderiva pertanto esclusivamente alla domanda di separazione e di collocamento dei minori presso la madre nella casa coniugale da assegnarle, ma chiedendo l'affidamento condiviso, con tempi di permanenza presso di sé di figli analiticamente indicati, ed offrendosi di contribuire al loro mantenimento con il versamento di un contributo mensile di € 300,00 oltra al 50% delle spese straordinarie, entrambe le parti nei termini di legge depositavano le memorie ex artt. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza di prima comparizione del 19 giugno 2024 venivano nuovamente sentite le parti e la causa veniva posta in riserva per i provvedimenti provvisori ed urgenti, che tuttavia il G.D. riteneva di poter emettere esclusivamente con riguardo ai profili economici, reputando necessario ai fini dell'affido e dei provvedimenti conseguenti attendere gli esiti della relazione già demandata ai servizi sociali competenti con il provvedimento di fissazione udienza, nonché disporre la presa in carico urgente della ricorrente presso il NOA territorialmente competente al fine di escludere ogni forma di dipendenza da alcool da pare della stessa, quindi fissava in via del tutto provvisoria in € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo paterno al mantenimento dei figli e rinviava per il prosieguo all'udienza del 18.11.2024, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 cpc,
5 depositata la relazione dei Servizi sociali e sulla scorta della stessa, con ordinanza del
16.12.2024 il G.D. disponeva l'affido dei minori ai Servizi sociali di Milano, con conseguente limitazione della capacità genitoriale delle parti, disponeva il collocamento prevalente dei minori presso la madre nella casa coniugale che le veniva assegnata, provvedeva alla nomina dell'Avv.
, quale Curatore speciale dei minori e dava incarico ai servizi affidatari, di concerto Controparte_2 con il Curatore, di regolamentare gli incontri padre – figli tenuto in esclusiva considerazione il loro interesse nonché, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare/proseguire gli interventi di supporto: socio-educativo anche domiciliari, psicologico per i minori e per la ripresa dei rapporti padre/figli; alla genitorialità e psicologico per entrambi i genitori;
disponeva inoltre la presa in carico urgente della ricorrente presso il NOA territorialmente competente e incaricava i Servizi affidatari di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare segnalando immediatamente, situazioni di grave pregiudizio per i minori, rinviando per la prosecuzione all'udienza del 13.5.2025,
con memoria difensiva del 15 Gennaio 2025, si costituiva tempestivamente in giudizio il
Curatore Speciale, il quale preso atto della situazione e delle relazioni agli atti, escludeva al momento ogni possibilità di diversa statuizione del Giudice, essendo necessario attendere gli esiti dei percorsi demandati per eventuali, diverse, considerazioni, all'udienza indicata, il G.D. nelle more subentrato nel ruolo per trasferimento del precedente ad altro ufficio, sentiti lungamenti i difensori delle parti ed il Curatore speciale, rigettava, allo stato, non ritenendo provato il presupposto, la richiesta di aumento dell'assegno a carico del padre formulata dalla ricorrente ed avallata dal Curatore e, con successiva ordinanza riservata, disponeva l'audizione dei due minori per l'udienza del 18.6.2025, espletato l'incombente, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la decisione ex art. 473 cpc n.28 concedendo alle parti i termini per il deposito foglio di pc, comparse conclusionali e repliche e fissava per la remissione della causa al Collegio l'udienza del 30.10.2025, poi differita d'ufficio al 4.11.2025, che sostituiva ai sensi dell'art. 127 cpc con il deposito di note scritte,
depositati dalle parti gli atti conclusivi del processo e le note sostitutive dell'udienza, con ordinanza del 4.11.2025 la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del
12.11.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
6 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le numerose relazioni dei servizi specialistici.
Quanto alle questioni economiche, di profilo relativamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e sulla scorta della ripresa dell'attività lavorativa da parte del , non più in stato di detenzione CP_1
7 La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, i conclamati episodi di violenza subiti dalla ricorrente, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
La situazione del nucleo familiare, portata all'attenzione del Collegio, è pacificamente delicata e, in quanto tale, necessita di provvedimenti a tutela dei minori IS ed , Per_2 evidentemente molto segnati dalla storia familiare e dai vissuti di violenza assistita, che tutt'ora si riverberano sul loro IO nel periodo delicato dell'adolescenza. Parallelamente anche la madre, che di certo ha svolto un percorso importante di rafforzamento, necessita ancora di sostegno per poter riprendere in maniera completa la forza psicologica di gestire autonomamente la genitorialità senza l'ausilio di terzi soggetti, nello specifico dei servizi sociali attuali affidatari.
Nello specifico il quadro attuale del nucleo familiare emergente dalle relazioni dei servizi
(sociali e specialistici), dagli atti del Curatore speciale e dall'audizione dei minori si può come di seguito schematizzare:
IS ed , rispettivamente di 16 e 15 anni, pur avendo frequentato i percorsi per Per_2 loro attivati, hanno dato ampia dimostrazione di non avere fiducia nell'esito degli stessi e nella possibilità che i soggetti preposti al loro ausilio possano effettivamente risolvere la loro complicata situazione familiare. In realtà questa sfiducia affonda le radici nel passato, quando i genitori, ancora uniti come coppia, in osservazione su impulso del TM “mentivano” in maniera coesa – seppur per diverse motivazioni di fondo - agli operatori, che pertanto non riuscivano ad attivare adeguati meccanismi a supporto dei minori. Pertanto i ragazzi non ottenendo alcun risultato si sono comprensibilmente demotivati.
Ovviamente oggi la situazione è molto diversa, essendosi la finalmente affrancata Parte_1 dal marito ed affidata agli operatori, ma i figli, soprattutto , non riescono ancora a superare Per_2 del tutto questa ritrosia. Tuttavia, dall'ultima relazione del 7.5.2025 si intravede un importante spiraglio di apertura da parte di IS, giunta al colloquio con “atteggiamento reticente e distanziante”, ma che nel corso dello stesso si è molto ammorbidita, è riuscita a narrare delle violenze fisiche subite dalla madre e da lei assistite, ed alla fine ha “accettato di avviare un percorso di supporto psicologico riconoscendo la sofferenza patita in questi anni”. Lo stesso non può dirsi di
8 , ancora refrattario e respingente, e sul quale quindi è necessario continuare una attenta Per_2 supervisione ed un lavoro, non pressante ma incisivo, onde aiutarlo nel superamento del trauma.
Del resto, l'atteggiamento descritto viene mantenuto dai ragazzi anche durante l'audizione, della quale non si riportano stralci per coerenza con la decisione del G.I. di inibire ai legali l'ostensione delle dichiarazioni ai genitori, ma ben potendosi ritrascrivere il contegno come descritto dal G.D.
DR : “il giudice da atto che il minore appare assolutamente rilassato rispetto all'ambiente ed alla presenza degli interlocutori, molto chiuso, non empatico quasi indifferente rispetto alle risposte, sembra incapace di approfondimento dei temi che lo riguardano in via autonoma ma anche incapace di una riflessione condotta dall'adulto. Sebbene gli sia stata fatta notare la differenza tra il parlare con un professionista di quanto accaduto o parlarne con un amico, ribadisce la sua preferenza di parlare con un amico. Sebbene abbia dichiarato di accettare di pensare di pensare alla possibilità di fare un percorso psicologico, la sensazione è che la risposta sia data solo per compiacenza e che il minore fatichi ad accettare percorsi che lo mettano in contatto con un sé più profondo e con un'analisi di quello che gli è accaduto.
IS” Il giudice da atto cha La minore è una bella ragazza molto curata nell'aspetto, appare più piccola della sua età e fin da subito molto a disagio nel rispondere alle domande;
educata ma reticente. Rispende spesso alla domanda con un non so o con un non ricordo e aggiunge di avere la memoria corta. E' palesemente infastidita del fatto che il Giudice cerchi di sapere cosa pensa e come si sente perché ritiene che il Giudice sappia già la risposta. Per questa ragione è alla fine necessario porre domande dirette anche se comunque la risposta è sempre sfuggente ed evasiva.
L'ascolto è molto faticoso, come se IS non volesse chiaramente dire i suoi pensieri nella speranza che l'interlocutore li intuisca. Anzi la sensazione è proprio quella che la minore ritenga di non avere bisogno di dire quello che sente perché gli altri già lo sanno. Si da atto che questo aspetto freddo e distaccato rispetto alle domande ed alle risposte muta radicalmente quando l'assistente
UPP rilegge il, verbale. IS si infastidisce si agita sulla sedia quasi si commuove a sentire ripetere le sue risposte al punto che il Giudice sospendendo la lettura le chiede cosa sia che la fa stare male e la mette a disagio. IS risponde che non perché quello che è stato scritto sia diverso da quello che lei ha detto ma perché le parole sono riduttive rispetto ai suoi sentimenti e forse non ci sono parole che lei riesca a dire per esprimere quello che prova. “
La ricorrente, dal canto suo, come già accennato, si è seppur con qualche iniziale fatica affidata agli operatori, ha seguito i percorsi di sostegno psicologico e si è sottoposta ai controlli tossicologici e del NOA. Ha pure ripreso a lavorare, il che è certamente dimostrazione di raggiungimento di ulteriore autonomia e ricostruzione delle proprie capacità.
9 E', però, indubbio come permangano in lei alcune fragilità, per superare le quali deve necessariamente continuare ad affidarsi agli operatori competenti che riusciranno a adiuvarla in questo delicato percorso.
Il , al contrario e nonostante le condanne penali, non ha inteso prendere coscienza del CP_1 suo comportamento maltrattante nei confronti dell'intero nucleo familiare, si è continuato a sentire vittima delle condotte della moglie, pur di fronte alla evidenza delle dichiarazioni dei figli, spettatori incolpevoli delle violenze. Gli va dato atto di essersi sottoposto con costanza e frequenza agli accertamenti tossicologici, dai quali però continua ad emergere l'uso, da lui indicato come sporadico, di cocaina, che chiaramente mal depone nei suoi confronti.
Quanto descritto è un chiaro indice di incapacità genitoriale del resistente e, quindi, è pacifico che la sua domanda di affidamento condiviso dei minori vada rigettata.
La condizione dei minori e della ricorrente, come diffusamente descritta determina il Collegio
a dover, allo stato, rigettare anche la richiesta di affidamento super esclusivo avanzata dalla ed accogliere le conclusioni del Curatore che indirizzano verso la conferma Parte_1 dell'affidamento all'ente. Come emerge dagli elaborati in atti, difatti, la ricorrente necessita ancora di un valido supporto, soprattutto se si tiene conto che si trova a Milano da sola, senza familiari che possano offrirle collaborazione o sostegno in caso di necessità.
La cornice delineata, porta, infatti, il Tribunale a ritenere indispensabile affidare i minori ai servizi sociali del Comune di residenza, Milano, per un tempo che, in considerazione dell'età dei ragazzi e dei progressi evidenti della madre, può essere individuato, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, in un anno dalla presente decisione, tempo che si ritiene sufficiente per dar modo alla madre di portare a termine il proprio progetto di autonomia. Trascorso tale periodo di tempo, pertanto, l'affidamento di IS – che ormai sarà prossima ai 18 anni- ed Per_2 potrà tornare in capo alla madre, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo, a meno che i servizi sociali competenti affidatari non rinvengano un pregiudizio per i minori, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
Alla madre, che comunque ha dimostrato buoni margini di capacità, vengono lasciati ampi margini di gestione, meglio indicati in dispositivo.
Durante tale periodo di affidamento, che si ripete non deve essere visto dalla ricorrente con valenza punitiva ma, al contrario, con finalità supportante, i servizi affidatari proseguiranno negli interventi già disposti come dettagliatamente indicati in dispositivo, riferendo eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero insorgere al PM presso il TM competente .
Il collocamento dei minori viene mantenuto, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, nella casa coniugale di Via Saragat, 6 Milano.
10 Quanto alla permanenza dei ragazzi con il padre emerge in maniera inequivocabile, tanto dalle relazioni dei servizi quanto dalla loro audizione, la loro indisponibilità allo stato ad accettare che vengano stabiliti dei tempi prefissati. Sono molto provati dagli accadimenti e ritengono giusto nei loro confronti che venga assecondato il desiderio di vederlo ed incontrarlo soltanto quando si sentono di farlo e non perché a ciò costretti.
Ritiene il Collegio che, così stando le cose ed in considerazione dell'età dei minori, non possa essere loro imposto un calendario che non sarebbe per loro sostenibile, dovendosi, pertanto, disporre che le frequentazioni con il padre siano rimesse alla loro volontà.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in via Saragat, 6 Milano, di proprietà esclusiva del , viene CP_1 assegnata alla ricorrente quale conseguenza del collocamento presso di lei dei figli minori.
L'assegno di mantenimento per i minori
Con i provvedimenti provvisori ed urgenti il G.D. ha posto a carico del un assegno CP_1 perequativo al mantenimento dei minori quantificato in € 300,00 mensili, determinata dallo stato di detenzione del resistente, che gli impediva di continuare l'attività lavorativa di ambulante presso i mercati cittadini, da sempre svolta in costanza di matrimonio e dalla quale scaturiva pressoché l'intero reddito familiare. La invero, ha per lo più collaborato con lui nella medesima attività, Parte_1 fatta eccezione per brevissimi periodi, comunque successivi all'inizio della crisi coniugale.
Il , però, cessato lo stato di detenzione, ha ripreso a pieno tale attività, come da lui stesso CP_1 dichiarato ai servizi sociali e come confermato in sede di audizione del 19.6.2025 dal figlio
, che ha testualmente dichiarato “Il rapporto con papà com'è? Ci parlo poco. A volte mi Per_2 scrive mi chiama. Due tre volte sono andato con lui, al mercato, ad aiutarlo. Lui fa l'ambulante ed io sono stato da lui due tre settimane fa, l'ho aiutato e mi ha dato pure la mancia. Sono stato con lui due o tre giorni non di fila”
Il contributo paterno va quindi aumentato rispetto a quanto stabilito in via provvisoria.
Il Tribunale non dispone di dati reddituali certi, ma appare plausibile che nei cinque mesi trascorsi il resistente abbia potuto vieppiù ricostruire la clientela da sempre avuta, avviandosi verso il ripristino della condizione reddituale di cui godeva la famiglia prima degli accadimenti noti. Dal canto suo la non ha una situazione lavorativa tale da consentirle di contribuire in maniera Parte_1 incisiva al mantenimento ordinario e straordinario dei figli potendo contare su guadagni medi mensili di circa € 800,00, con i quali deve fare fronte anche ai bisogni personali.
In conclusione, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., le condizioni reddituali di entrambi i genitori, considerati i ridottissimi, se non nulli, tempi di permanenza dei figli con il padre e le
11 esigenze dei ragazzi, adolescenti, e quindi con bisogni che ricomprendono anche vita sociale e di relazione, tenuto conto dell'assegnazione alla madre con cui i minori convivono della casa coniugale di proprietà esclusiva del , si ritiene congruo determinare, con decorrenza da novembre 2025, CP_1 in € 600,00 (€ 300 ciascuno) l'assegno mensile perequativo a carico del padre da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, e di porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie come indicate dalle Linee guida.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla in considerazione dei tempi con lei trascorsi dai minori e del loro totale accudimento da Parte_1 parte della madre.
La richiesta di proroga dell'ordine di protezione
La ricorrente ha chiesto la proroga dell'ordine di protezione emesso con decreto del 15 marzo
2024 e convalidato con decreto del 29.3.2024 per una durata di 12 mesi.
La domanda va rigettata.
Evidenzia il Collegio, invero, che essendo la misura cessata fin dal marzo 2025 tecnicamente non si tratterebbe di una proroga ma dell'emissione di un nuovo ordine di protezione, per giungere alla quale dovrebbero sussistere oggi le condotte di grave pregiudizio indicate dall'art. 473 cpc bis
69 c.p.c. e delle quali la richiedente deve dare contezza e prova, quantomeno con indicazione di fatti ed accadimenti precisi e circostanziati. Tali non possono essere le semplici paure, ovviamente legittime, né l'eventuale uso di sostanze stupefacenti da parte del marito con i conseguenti stati di alterazione, in assenza di qualsivoglia comportamento anche solo astrattamente aggressivo da parte del resistente nel periodo intercorrente dalla sua scarcerazione.
Le spese del giudizio
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello Status, la soccombenza del CP_1 in ordine alle domande di natura economica e di regolamentazione della responsabilità genitoriale e la soccombenza della ricorrente in ordine alla richiesta di proroga dell'ordine di protezione, alla luce delle complesse risultanze processuali, ritiene il Collegio di compensare per 1/3 le spese del procedimento, quantificate come da dispositivo, mentre la restante quota di 2/3 deve essere posta a carico del resistente, da versarsi allo Stato essendo la parte ricorrente ammessa al Gratuito patrocinio.
Le spese e i compensi del Curatore speciale, anche questo ammesso al patrocinio a spese dello stato e pertanto nella misura in cui verranno liquidate da successivo decreto, vengono integralmente poste a carico del , che con il suo comportamento ha determinato la necessità di nomina del CP_1 professionista, e saranno parimenti versate allo Stato.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione ex art. 151 cc. I c. di e Parte_1 CP_1
che in data il 31/05/2019 hanno contratto matrimonio civile in Milano, iscritto nei registri
[...] dello stato civile del medesimo comune (atto N. 711 parte 1 - anno 2019),
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori IS nata il [...]
e nato il [...], al Servizio Sociale del Comune di Milano per un periodo di 1 anno Per_2 dall'emissione del presente provvedimento;
4. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
5.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre, in Via Saragat n. 6 Milano;
6. Dispone che gli incontri tra il padre ed i figli minori, in considerazione della loro età e del desiderio inequivocabilmente in tal senso espresso, rimangano liberi a seguito di accordi con gli stessi presi, tenuti in preminente conto i loro desideri e i loro impegni scolastici ed extra scolastici;
7. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
1. a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
2. b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
3. c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
4. a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
5. b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
6. c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni,
13 partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
7. d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
8. e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
9. f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
10. g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
11. a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
8. Dispone che, in caso di disaccordo, e/o inerzia del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
9. Dispone che il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
12. a. vaccinazioni facoltative;
13. b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del
SSN; istruzione ed educazione
14. a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
15. b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
16. c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
17. pratiche amministrative
18. a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
19. residenza abituale
20. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
10. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocati in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
14 11. Dispone che, in caso di persistente disaccordo il servizio sociale affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
12. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e pur con i limiti della disponibilità e fattiva adesione di IS ed , di proseguire gli interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico già Per_2 disposti.
13. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e/o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico e psicoterapeutico per entrambi i genitori, nonché i percorsi presso il Noa per la e presso il Serd per il;
Parte_1 CP_1
14. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
15. Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un loro sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
16. Dispone che, spirato il termine di un anno di affidamento ai servizi sociali, i minori resteranno affidati alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
almeno tre mesi prima della scadenza, i servizi sociali affidatari segnaleranno tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino a tale affidamento;
17. Assegna la casa coniugale di proprietà esclusiva del , sita in Milano Via Saragat 6, con gli CP_1 arredi e le eventuali pertinenze, alla ricorrente quale conseguenza del collocamento prevalente presso di sé dei figli minori;
18.Pone definitivamente a carico del padre il versamento a a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli , entro il 5 di ogni mese, la somma di 600,00 con decorrenza da Novembre
15 2025, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
16 pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
19. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto dalla ricorrente;
20. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente nella misura di 2/3 che si liquidano, per tale porzione in € 4.800,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge, da versarsi all'erario essendo la parte ammessa al Patrocinio
a spese dello Stato;
21. Compensa integralmente tra le parti il restante 1/3.
22. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del Curatore speciale nella misura che verrà determinata con separato decreto di liquidazione, da versarsi all'erario essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale del Comune di Milano affidatario, al Curatore Speciale.
Così deciso in Milano li 12.11.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Valentina Di Peppe Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 05/03/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
4/11/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
(c.f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/06/1979, rappresentata e difesa dall'avv. FORNARO CRISTINA con studio in VIALE
MONTENERO, 66 20135 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SIMIONATO MARZIA con studio in Via Lamarmora n. 21 Milano presso la quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON
1 AVV. , Curatore Speciale di nata il [...] e Controparte_2 Persona_1 [...]
nato il [...], nominata con decreto del 16/12/2024 del Tribunale di Milano, con studio Per_2 in Milano Via Guido D'Arezzo n. 7.
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 29.3.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per Parte_1 Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio e chiede che vengano ratificate le seguenti condizioni C O N D I Z I O N I 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi Sig.ra ed il Signor Parte_1 [...]
, sposatisi in data 31/05/2019, con rito civile, presso il Comune di Milano (atto N. 711 CP_1 parte 1 - anno 2019), ordinando all'Ufficiale dello stato civile del medesimo Comune di procedere alla annotazione della sentenza di separazione;
2) disporre l'affidamento super esclusivo dei figli e in capo alla Persona_1 Persona_2 NO , con conseguente esercizio in forma super esclusiva della responsabilità Parte_1 genitoriale in capo alla madre, lasciando ampia libertà ai due figli IS e per quanto Per_2 attiene ai tempi di visita al padre e, comunque, confermando l'incarico conferito ai Servizi sociali, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di proseguire negli interventi di supporto al nucleo famigliare come declinati dall'Ill.mo Signor Giudice nel corso del presente processo, mantenendo il monitoraggio per un ulteriore anno;
3) confermare, in via definitiva, l'assegnazione della casa famigliare sita in Milano, Via Saragat n. Per_ 6, alla Sig.ra , dove la stessa continuerà ad abitare con i due figli (oltre alla figlia Parte_1 avuta da una precedente relazione) e dove i figli minori conserveranno la loro residenza anagrafica, con obbligo per il Signor di modificare la propria residenza anagrafica;
CP_1
4) porre a carico del Sig. l'onere di contribuire al mantenimento dei figli IS e CP_1 Per_2 con la corresponsione mensile della somma di € 600,00 (€ 300,00) per ogni figlio), con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, tenuto conto che il Sig. non è più detenuto ed ha riniziato a lavorare;
Tale importo dovrà essere bonificato CP_1 sul conto Poste Pay Evolution intestato alla NO all'IBAN Parte_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità;
5) porre a carico del Sig. la corresponsione del 50% delle spese straordinarie in accordo con CP_1 quanto previsto dalle Nuove Linee Guida del Tribunale di Milano, con la clausola che la madre, con l'affidamento super esclusivo, potrà decidere in relazione ad ogni tipo di spesa in completa libertà, senza il preventivo accordo del padre ed il padre sarà tenuto, in ogni caso, a corrispondere la metà dell'importo relativo alle spese straordinarie;
6) disporre che l'eventuale importo di cui all'assegno unico che la famiglia dovesse percepire, al pari di ogni altro tipo di sussidio Statale o Comunale venga percepito integralmente dalla NO;
Parte_1
7) disporre che la NO possa beneficiare integralmente delle eventuali detrazioni per Parte_1 i figli a carico;
2 8) disporre che la NO possa richiedere in autonomia il rinnovo dei documenti dei Parte_1 figli, nonché che possa richiedere, per loro, il rilascio del passaporto senza l'assenso del padre, nonché che non sia necessario l'assenso del Signor per il rinnovo del passaporto della stessa CP_1 NO;
Parte_1
9) Spese di lite compensate..
Per : Controparte_1
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e , sposati in data Parte_1 Controparte_1 31/5/2019 con rito civile, presso il Comune di Milano (atto n. 711 parte I anno 2019) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo comune di procedere alla annotazione della sentenza di separazione;
2) confermare l'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva del sig. alla moglie in CP_1 ragione dell'attuale collocamento dei figli minori presso la madre;
3) disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, prevedendo un intervento di vigilanza e supporto da parte dei servizi sociali perché, individuino e accompagnino le azioni necessarie, nei confronti dei minori e degli adulti, a garantire il benessere psicofisico dei minori, una effettiva bigenitorialità e le migliori condizioni di vita, prescrivendo ad entrambi i genitori di compiere tutti gli accertamenti socio-sanitari e i percorsi utili e propedeutici ad una genitorialità condivisa e responsabile;
in subordine, se ritenuto fu più funzionale alla tutela e all'interesse dei minori, mantenere l'attuale affidamento all'Ente e gli interventi in essere utili a preservare la relazione paterna e a regolamentare al meglio i rapporti padre-figli nell'ottica di una piena e concreta bigenitorialità.
4) disporre che il padre possa incontrare i figli con una frequenza e con modalità che garantiscano costanza e assiduità e che, nel rispetto delle esigenze e dei desideri da loro manifestati, siano così regolamentate anche in vista dell'imminente fine-pena del padre (fine agosto-settembre):
- i figli trascorreranno due week-end alternati al mese presso il padre compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche e le loro legittime richieste, nonché almeno un giorno infrasettimanale anche con pernotto.
- I figli trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane di vacanza durante il periodo estivo, una settimana di vacanza durante le vacanze natalizie, metà delle vacanze pasquali, ponti e altre festività o sospensioni scolastiche durante l'anno a metà con ciascun genitore nel rispetto del principio dell'alternanza e avendo cura di programmare i periodi con congruo anticipo.
5) Il padre, che ha da poco ripreso l'attività lavorativa autonoma, contribuirà al mantenimento dei due figli versando l'importo mensile di euro 300,00 nonché a partecipare al 50% delle spese straordinarie, come da protocolli vigenti.
6) La madre percepirà in via esclusiva l'assegno unico per i figli, il reddito di inclusione e ogni altro eventuale indennità, contributo e sostegno che dovesse essere riconosciuto al nucleo familiare e ai minori.
7) Ogni decisione inerente alla cura, educazione, istruzione, residenza, rilascio dei documenti dei figli minori dovrà essere presa di comune accordo dai genitori anche per il tramite dei servizi sociali.
8) Spese di lite compensate.
Per il CURATORE SPECIALE
“1) affidare i figli minori IS e ai Servizi Sociali del Comune di Milano, con limitazione Persona_2 della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
2) disporre il collocamento prevalente dei figli minori, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre nella casa coniugale sita in Milano via Saragat n 6;
3) assegnare la casa familiare sita in Milano, Via Saragat n. 6 alla madre;
4) incaricare i Servizi sociali affidatari, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare/proseguire tutti gli interventi che si renderanno necessari nell'interesse del nucleo, valutando: la disponibilità dei figli all'avvio/prosecuzione di percorsi di sostegno psicologico, anche finalizzati alla ripresa – se ritenuta corrispondente al loro interesse - dei rapporti con il padre;
la disponibilità dei genitori ad avviare un supporto psicologico personale e alla genitorialità mediante
3 - data la situazione - incontri separati;
il tutto segnalando immediatamente eventuali situazioni di grave pregiudizio per i minori;
5) delegare i Servizi sociali affidatari per la regolamentazione degli incontri padre/figli secondo i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, se del caso anche liberamente, tenuto conto delle condizioni di benessere psicofisico dei figli, dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori e dell'andamento delle verifiche dell'astinenza;
6) disporre la prosecuzione della presa in carico di entrambi i genitori presso e NOA territorialmente CP_3 competenti;
7) disporre la vigilanza del Giudice Tutelare sulle condizioni stabilite dal Tribunale, con incarico all'ente affidatario di riferire periodicamente al Giudice Tutelare sull'evoluzione della situazione dei minori;
8) confermare l'obbligo del padre di versare, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 300,00 mensili, da corrispondere in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e soggetto a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese extra-assegno come indicate dalle linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano;
9) disporre che l'assegno unico per la famiglia sia percepito in via esclusiva dalla madre;
10) con riserva di depositare istanza di liquidazione dei compensi professionali. ”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e in data il 31/05/2019 contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Milano, iscritto nei registri dello stato civile del medesimo comune (atto N. 711 parte 1 - anno 2019), dopo una lunga convivenza di oltre 10 anni durante la quale erano nati i figli
IS, il 19.2.2009 e il 2.6.2010, Per_2 con ricorso depositato in data 5.3.2024, la ricorrente chiedeva la Parte_1 separazione personale dal marito , l'affidamento super esclusivo dei figli minori Controparte_1
IS e , con collocamento presso di sé, nella casa coniugale di Via Saragat, 6 Milano Per_2 di proprietà esclusiva del marito che istava le venisse assegnata, la sospensione, allo stato, di ogni frequentazione padre – figli, un assegno perequativo per il loro mantenimento nella misura mensile di € 600,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie e all'intero importo dell'assegno unico per il nucleo familiare, nulla per sé,
a sostegno delle sue richieste narrava di una unione da sempre costellata da violenze tanto fisiche che psicologiche, alle quali era stata incapace di reagire per paura, fragilità e soprattutto per il suo status di donna straniera, sola in un paese a lei estraneo, con già una figlia molto piccola nata da una precedente relazione finita per la morte prematura del compagno e, successivamente, per la nascita dei due bambini avuti con l'odierno resistente;
aggiungeva che anche la scelta di contrarre matrimonio, dopo anni di angherie, era stata determinata dalla necessità di poter acquisire la cittadinanza, più tutelante per sé e per i minori, ma che tuttavia quando le violenze erano giunte a livello di gravissimo pregiudizio non soltanto per lei ma anche per i figli, vittime secondarie di violenza assistita, aveva trovato il coraggio di procedere con la richiesta di separazione,
4 per tale complessa situazione la ricorrente formulava contestualmente anche domanda volta ad ottenere il divieto di avvicinamento alla casa familiare del , nonostante all'epoca del deposito CP_1 del ricorso questi fosse detenuto a San Vittore a seguito delle denunzie della moglie e nel timore che in caso di scadenza dei termini di custodia cautelare questi potesse accanirsi ancora di più contro di lei ed i bambini, concessi dal G.D. la misura richiesta e i termini per la costituzione al resistente, veniva fissata l'udienza del 28 marzo 2024 ai fini della comparizione personale delle parti per la convalida durante la quale il Sig. insisteva nelle contestazioni già mosse nella comparsa depositata, negando i CP_1 comportamenti violenti a suo dire frutto di fantasie della moglie, che dal canto suo rimaneva ferma nelle accuse e chiedeva la conferma del provvedimento cautelare emesso,
a seguito della lunga e circostanziata deposizione di entrambe le parti il G.D si riservava e con successiva ordinanza, ritenuto che il racconto offerto dalla ricorrente in udienza fosse coerente e non contraddittorio e trovasse pieno riscontro probatorio, confermava con decreto il divieto di avvicinamento del ricorrente alla moglie ed ai figli e ai luoghi da questi frequentati per il periodo di
12 mesi, riservando ogni altro provvedimento alla fase del merito, con memoria del 20 maggio 2024, il si costituiva nel giudizio principale, negando CP_1 recisamente – come aveva già fatto nel cautelare - quanto affermato dalla moglie ed ascrivendo ogni responsabilità ai problemi di dipendenza da alcool della ricorrente, aderiva pertanto esclusivamente alla domanda di separazione e di collocamento dei minori presso la madre nella casa coniugale da assegnarle, ma chiedendo l'affidamento condiviso, con tempi di permanenza presso di sé di figli analiticamente indicati, ed offrendosi di contribuire al loro mantenimento con il versamento di un contributo mensile di € 300,00 oltra al 50% delle spese straordinarie, entrambe le parti nei termini di legge depositavano le memorie ex artt. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza di prima comparizione del 19 giugno 2024 venivano nuovamente sentite le parti e la causa veniva posta in riserva per i provvedimenti provvisori ed urgenti, che tuttavia il G.D. riteneva di poter emettere esclusivamente con riguardo ai profili economici, reputando necessario ai fini dell'affido e dei provvedimenti conseguenti attendere gli esiti della relazione già demandata ai servizi sociali competenti con il provvedimento di fissazione udienza, nonché disporre la presa in carico urgente della ricorrente presso il NOA territorialmente competente al fine di escludere ogni forma di dipendenza da alcool da pare della stessa, quindi fissava in via del tutto provvisoria in € 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo paterno al mantenimento dei figli e rinviava per il prosieguo all'udienza del 18.11.2024, sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 cpc,
5 depositata la relazione dei Servizi sociali e sulla scorta della stessa, con ordinanza del
16.12.2024 il G.D. disponeva l'affido dei minori ai Servizi sociali di Milano, con conseguente limitazione della capacità genitoriale delle parti, disponeva il collocamento prevalente dei minori presso la madre nella casa coniugale che le veniva assegnata, provvedeva alla nomina dell'Avv.
, quale Curatore speciale dei minori e dava incarico ai servizi affidatari, di concerto Controparte_2 con il Curatore, di regolamentare gli incontri padre – figli tenuto in esclusiva considerazione il loro interesse nonché, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare/proseguire gli interventi di supporto: socio-educativo anche domiciliari, psicologico per i minori e per la ripresa dei rapporti padre/figli; alla genitorialità e psicologico per entrambi i genitori;
disponeva inoltre la presa in carico urgente della ricorrente presso il NOA territorialmente competente e incaricava i Servizi affidatari di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare segnalando immediatamente, situazioni di grave pregiudizio per i minori, rinviando per la prosecuzione all'udienza del 13.5.2025,
con memoria difensiva del 15 Gennaio 2025, si costituiva tempestivamente in giudizio il
Curatore Speciale, il quale preso atto della situazione e delle relazioni agli atti, escludeva al momento ogni possibilità di diversa statuizione del Giudice, essendo necessario attendere gli esiti dei percorsi demandati per eventuali, diverse, considerazioni, all'udienza indicata, il G.D. nelle more subentrato nel ruolo per trasferimento del precedente ad altro ufficio, sentiti lungamenti i difensori delle parti ed il Curatore speciale, rigettava, allo stato, non ritenendo provato il presupposto, la richiesta di aumento dell'assegno a carico del padre formulata dalla ricorrente ed avallata dal Curatore e, con successiva ordinanza riservata, disponeva l'audizione dei due minori per l'udienza del 18.6.2025, espletato l'incombente, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la decisione ex art. 473 cpc n.28 concedendo alle parti i termini per il deposito foglio di pc, comparse conclusionali e repliche e fissava per la remissione della causa al Collegio l'udienza del 30.10.2025, poi differita d'ufficio al 4.11.2025, che sostituiva ai sensi dell'art. 127 cpc con il deposito di note scritte,
depositati dalle parti gli atti conclusivi del processo e le note sostitutive dell'udienza, con ordinanza del 4.11.2025 la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del
12.11.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
6 La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto i figli minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per i minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione di quanto già in atti.
Il materiale probatorio è infatti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione, fondamentalmente incentrata sulle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale, per decidere le quali il Collegio ha a disposizione le numerose relazioni dei servizi specialistici.
Quanto alle questioni economiche, di profilo relativamente residuale, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336,
Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e sulla scorta della ripresa dell'attività lavorativa da parte del , non più in stato di detenzione CP_1
7 La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, i conclamati episodi di violenza subiti dalla ricorrente, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale ed i tempi di permanenza dei minori con i genitori
La situazione del nucleo familiare, portata all'attenzione del Collegio, è pacificamente delicata e, in quanto tale, necessita di provvedimenti a tutela dei minori IS ed , Per_2 evidentemente molto segnati dalla storia familiare e dai vissuti di violenza assistita, che tutt'ora si riverberano sul loro IO nel periodo delicato dell'adolescenza. Parallelamente anche la madre, che di certo ha svolto un percorso importante di rafforzamento, necessita ancora di sostegno per poter riprendere in maniera completa la forza psicologica di gestire autonomamente la genitorialità senza l'ausilio di terzi soggetti, nello specifico dei servizi sociali attuali affidatari.
Nello specifico il quadro attuale del nucleo familiare emergente dalle relazioni dei servizi
(sociali e specialistici), dagli atti del Curatore speciale e dall'audizione dei minori si può come di seguito schematizzare:
IS ed , rispettivamente di 16 e 15 anni, pur avendo frequentato i percorsi per Per_2 loro attivati, hanno dato ampia dimostrazione di non avere fiducia nell'esito degli stessi e nella possibilità che i soggetti preposti al loro ausilio possano effettivamente risolvere la loro complicata situazione familiare. In realtà questa sfiducia affonda le radici nel passato, quando i genitori, ancora uniti come coppia, in osservazione su impulso del TM “mentivano” in maniera coesa – seppur per diverse motivazioni di fondo - agli operatori, che pertanto non riuscivano ad attivare adeguati meccanismi a supporto dei minori. Pertanto i ragazzi non ottenendo alcun risultato si sono comprensibilmente demotivati.
Ovviamente oggi la situazione è molto diversa, essendosi la finalmente affrancata Parte_1 dal marito ed affidata agli operatori, ma i figli, soprattutto , non riescono ancora a superare Per_2 del tutto questa ritrosia. Tuttavia, dall'ultima relazione del 7.5.2025 si intravede un importante spiraglio di apertura da parte di IS, giunta al colloquio con “atteggiamento reticente e distanziante”, ma che nel corso dello stesso si è molto ammorbidita, è riuscita a narrare delle violenze fisiche subite dalla madre e da lei assistite, ed alla fine ha “accettato di avviare un percorso di supporto psicologico riconoscendo la sofferenza patita in questi anni”. Lo stesso non può dirsi di
8 , ancora refrattario e respingente, e sul quale quindi è necessario continuare una attenta Per_2 supervisione ed un lavoro, non pressante ma incisivo, onde aiutarlo nel superamento del trauma.
Del resto, l'atteggiamento descritto viene mantenuto dai ragazzi anche durante l'audizione, della quale non si riportano stralci per coerenza con la decisione del G.I. di inibire ai legali l'ostensione delle dichiarazioni ai genitori, ma ben potendosi ritrascrivere il contegno come descritto dal G.D.
DR : “il giudice da atto che il minore appare assolutamente rilassato rispetto all'ambiente ed alla presenza degli interlocutori, molto chiuso, non empatico quasi indifferente rispetto alle risposte, sembra incapace di approfondimento dei temi che lo riguardano in via autonoma ma anche incapace di una riflessione condotta dall'adulto. Sebbene gli sia stata fatta notare la differenza tra il parlare con un professionista di quanto accaduto o parlarne con un amico, ribadisce la sua preferenza di parlare con un amico. Sebbene abbia dichiarato di accettare di pensare di pensare alla possibilità di fare un percorso psicologico, la sensazione è che la risposta sia data solo per compiacenza e che il minore fatichi ad accettare percorsi che lo mettano in contatto con un sé più profondo e con un'analisi di quello che gli è accaduto.
IS” Il giudice da atto cha La minore è una bella ragazza molto curata nell'aspetto, appare più piccola della sua età e fin da subito molto a disagio nel rispondere alle domande;
educata ma reticente. Rispende spesso alla domanda con un non so o con un non ricordo e aggiunge di avere la memoria corta. E' palesemente infastidita del fatto che il Giudice cerchi di sapere cosa pensa e come si sente perché ritiene che il Giudice sappia già la risposta. Per questa ragione è alla fine necessario porre domande dirette anche se comunque la risposta è sempre sfuggente ed evasiva.
L'ascolto è molto faticoso, come se IS non volesse chiaramente dire i suoi pensieri nella speranza che l'interlocutore li intuisca. Anzi la sensazione è proprio quella che la minore ritenga di non avere bisogno di dire quello che sente perché gli altri già lo sanno. Si da atto che questo aspetto freddo e distaccato rispetto alle domande ed alle risposte muta radicalmente quando l'assistente
UPP rilegge il, verbale. IS si infastidisce si agita sulla sedia quasi si commuove a sentire ripetere le sue risposte al punto che il Giudice sospendendo la lettura le chiede cosa sia che la fa stare male e la mette a disagio. IS risponde che non perché quello che è stato scritto sia diverso da quello che lei ha detto ma perché le parole sono riduttive rispetto ai suoi sentimenti e forse non ci sono parole che lei riesca a dire per esprimere quello che prova. “
La ricorrente, dal canto suo, come già accennato, si è seppur con qualche iniziale fatica affidata agli operatori, ha seguito i percorsi di sostegno psicologico e si è sottoposta ai controlli tossicologici e del NOA. Ha pure ripreso a lavorare, il che è certamente dimostrazione di raggiungimento di ulteriore autonomia e ricostruzione delle proprie capacità.
9 E', però, indubbio come permangano in lei alcune fragilità, per superare le quali deve necessariamente continuare ad affidarsi agli operatori competenti che riusciranno a adiuvarla in questo delicato percorso.
Il , al contrario e nonostante le condanne penali, non ha inteso prendere coscienza del CP_1 suo comportamento maltrattante nei confronti dell'intero nucleo familiare, si è continuato a sentire vittima delle condotte della moglie, pur di fronte alla evidenza delle dichiarazioni dei figli, spettatori incolpevoli delle violenze. Gli va dato atto di essersi sottoposto con costanza e frequenza agli accertamenti tossicologici, dai quali però continua ad emergere l'uso, da lui indicato come sporadico, di cocaina, che chiaramente mal depone nei suoi confronti.
Quanto descritto è un chiaro indice di incapacità genitoriale del resistente e, quindi, è pacifico che la sua domanda di affidamento condiviso dei minori vada rigettata.
La condizione dei minori e della ricorrente, come diffusamente descritta determina il Collegio
a dover, allo stato, rigettare anche la richiesta di affidamento super esclusivo avanzata dalla ed accogliere le conclusioni del Curatore che indirizzano verso la conferma Parte_1 dell'affidamento all'ente. Come emerge dagli elaborati in atti, difatti, la ricorrente necessita ancora di un valido supporto, soprattutto se si tiene conto che si trova a Milano da sola, senza familiari che possano offrirle collaborazione o sostegno in caso di necessità.
La cornice delineata, porta, infatti, il Tribunale a ritenere indispensabile affidare i minori ai servizi sociali del Comune di residenza, Milano, per un tempo che, in considerazione dell'età dei ragazzi e dei progressi evidenti della madre, può essere individuato, come da Legge 184/1983 art. 5 bis, applicabile in via analogica, in un anno dalla presente decisione, tempo che si ritiene sufficiente per dar modo alla madre di portare a termine il proprio progetto di autonomia. Trascorso tale periodo di tempo, pertanto, l'affidamento di IS – che ormai sarà prossima ai 18 anni- ed Per_2 potrà tornare in capo alla madre, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo, a meno che i servizi sociali competenti affidatari non rinvengano un pregiudizio per i minori, in qual caso attiveranno un intervento del PM presso il TM competente.
Alla madre, che comunque ha dimostrato buoni margini di capacità, vengono lasciati ampi margini di gestione, meglio indicati in dispositivo.
Durante tale periodo di affidamento, che si ripete non deve essere visto dalla ricorrente con valenza punitiva ma, al contrario, con finalità supportante, i servizi affidatari proseguiranno negli interventi già disposti come dettagliatamente indicati in dispositivo, riferendo eventuali situazioni di pregiudizio che dovessero insorgere al PM presso il TM competente .
Il collocamento dei minori viene mantenuto, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre, nella casa coniugale di Via Saragat, 6 Milano.
10 Quanto alla permanenza dei ragazzi con il padre emerge in maniera inequivocabile, tanto dalle relazioni dei servizi quanto dalla loro audizione, la loro indisponibilità allo stato ad accettare che vengano stabiliti dei tempi prefissati. Sono molto provati dagli accadimenti e ritengono giusto nei loro confronti che venga assecondato il desiderio di vederlo ed incontrarlo soltanto quando si sentono di farlo e non perché a ciò costretti.
Ritiene il Collegio che, così stando le cose ed in considerazione dell'età dei minori, non possa essere loro imposto un calendario che non sarebbe per loro sostenibile, dovendosi, pertanto, disporre che le frequentazioni con il padre siano rimesse alla loro volontà.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in via Saragat, 6 Milano, di proprietà esclusiva del , viene CP_1 assegnata alla ricorrente quale conseguenza del collocamento presso di lei dei figli minori.
L'assegno di mantenimento per i minori
Con i provvedimenti provvisori ed urgenti il G.D. ha posto a carico del un assegno CP_1 perequativo al mantenimento dei minori quantificato in € 300,00 mensili, determinata dallo stato di detenzione del resistente, che gli impediva di continuare l'attività lavorativa di ambulante presso i mercati cittadini, da sempre svolta in costanza di matrimonio e dalla quale scaturiva pressoché l'intero reddito familiare. La invero, ha per lo più collaborato con lui nella medesima attività, Parte_1 fatta eccezione per brevissimi periodi, comunque successivi all'inizio della crisi coniugale.
Il , però, cessato lo stato di detenzione, ha ripreso a pieno tale attività, come da lui stesso CP_1 dichiarato ai servizi sociali e come confermato in sede di audizione del 19.6.2025 dal figlio
, che ha testualmente dichiarato “Il rapporto con papà com'è? Ci parlo poco. A volte mi Per_2 scrive mi chiama. Due tre volte sono andato con lui, al mercato, ad aiutarlo. Lui fa l'ambulante ed io sono stato da lui due tre settimane fa, l'ho aiutato e mi ha dato pure la mancia. Sono stato con lui due o tre giorni non di fila”
Il contributo paterno va quindi aumentato rispetto a quanto stabilito in via provvisoria.
Il Tribunale non dispone di dati reddituali certi, ma appare plausibile che nei cinque mesi trascorsi il resistente abbia potuto vieppiù ricostruire la clientela da sempre avuta, avviandosi verso il ripristino della condizione reddituale di cui godeva la famiglia prima degli accadimenti noti. Dal canto suo la non ha una situazione lavorativa tale da consentirle di contribuire in maniera Parte_1 incisiva al mantenimento ordinario e straordinario dei figli potendo contare su guadagni medi mensili di circa € 800,00, con i quali deve fare fronte anche ai bisogni personali.
In conclusione, richiamato il principio di proporzionalità nel concorso dei genitori al mantenimento dei figli, i parametri di cui all'art. 337 ter co 4 c.c., le condizioni reddituali di entrambi i genitori, considerati i ridottissimi, se non nulli, tempi di permanenza dei figli con il padre e le
11 esigenze dei ragazzi, adolescenti, e quindi con bisogni che ricomprendono anche vita sociale e di relazione, tenuto conto dell'assegnazione alla madre con cui i minori convivono della casa coniugale di proprietà esclusiva del , si ritiene congruo determinare, con decorrenza da novembre 2025, CP_1 in € 600,00 (€ 300 ciascuno) l'assegno mensile perequativo a carico del padre da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese, e di porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie come indicate dalle Linee guida.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà percepito ed interamente trattenuto dalla in considerazione dei tempi con lei trascorsi dai minori e del loro totale accudimento da Parte_1 parte della madre.
La richiesta di proroga dell'ordine di protezione
La ricorrente ha chiesto la proroga dell'ordine di protezione emesso con decreto del 15 marzo
2024 e convalidato con decreto del 29.3.2024 per una durata di 12 mesi.
La domanda va rigettata.
Evidenzia il Collegio, invero, che essendo la misura cessata fin dal marzo 2025 tecnicamente non si tratterebbe di una proroga ma dell'emissione di un nuovo ordine di protezione, per giungere alla quale dovrebbero sussistere oggi le condotte di grave pregiudizio indicate dall'art. 473 cpc bis
69 c.p.c. e delle quali la richiedente deve dare contezza e prova, quantomeno con indicazione di fatti ed accadimenti precisi e circostanziati. Tali non possono essere le semplici paure, ovviamente legittime, né l'eventuale uso di sostanze stupefacenti da parte del marito con i conseguenti stati di alterazione, in assenza di qualsivoglia comportamento anche solo astrattamente aggressivo da parte del resistente nel periodo intercorrente dalla sua scarcerazione.
Le spese del giudizio
Vista la natura necessaria del giudizio sotto il profilo dello Status, la soccombenza del CP_1 in ordine alle domande di natura economica e di regolamentazione della responsabilità genitoriale e la soccombenza della ricorrente in ordine alla richiesta di proroga dell'ordine di protezione, alla luce delle complesse risultanze processuali, ritiene il Collegio di compensare per 1/3 le spese del procedimento, quantificate come da dispositivo, mentre la restante quota di 2/3 deve essere posta a carico del resistente, da versarsi allo Stato essendo la parte ricorrente ammessa al Gratuito patrocinio.
Le spese e i compensi del Curatore speciale, anche questo ammesso al patrocinio a spese dello stato e pertanto nella misura in cui verranno liquidate da successivo decreto, vengono integralmente poste a carico del , che con il suo comportamento ha determinato la necessità di nomina del CP_1 professionista, e saranno parimenti versate allo Stato.
12
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa o ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la separazione ex art. 151 cc. I c. di e Parte_1 CP_1
che in data il 31/05/2019 hanno contratto matrimonio civile in Milano, iscritto nei registri
[...] dello stato civile del medesimo comune (atto N. 711 parte 1 - anno 2019),
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3.Dispone ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 l'affidamento dei figli minori IS nata il [...]
e nato il [...], al Servizio Sociale del Comune di Milano per un periodo di 1 anno Per_2 dall'emissione del presente provvedimento;
4. Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
5.Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso la madre, in Via Saragat n. 6 Milano;
6. Dispone che gli incontri tra il padre ed i figli minori, in considerazione della loro età e del desiderio inequivocabilmente in tal senso espresso, rimangano liberi a seguito di accordi con gli stessi presi, tenuti in preminente conto i loro desideri e i loro impegni scolastici ed extra scolastici;
7. Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso ai servizi sociali affidatari ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
1. a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
2. b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
3. c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
4. a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
5. b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
6. c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni,
13 partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
7. d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
8. e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
9. f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
10. g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
11. a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
8. Dispone che, in caso di disaccordo, e/o inerzia del genitore collocatario prevalente, il Servizio
Sociale affidatario, sentiti i genitori medesimi, assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
9. Dispone che il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
12. a. vaccinazioni facoltative;
13. b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del
SSN; istruzione ed educazione
14. a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
15. b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
16. c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
17. pratiche amministrative
18. a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
19. residenza abituale
20. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
10. Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui i minori sono collocati in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
14 11. Dispone che, in caso di persistente disaccordo il servizio sociale affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse dei minori;
12. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e pur con i limiti della disponibilità e fattiva adesione di IS ed , di proseguire gli interventi di supporto psicologico e psicoterapeutico già Per_2 disposti.
13. Incarica il Servizio Sociale Affidatario, in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASST, ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare e/o proseguire gli interventi di supporto alla genitorialità e di supporto psicologico e psicoterapeutico per entrambi i genitori, nonché i percorsi presso il Noa per la e presso il Serd per il;
Parte_1 CP_1
14. Incarica il servizio sociale affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione dei minori, segnalando immediatamente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di grave pregiudizio;
15. Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un loro sano percorso di crescita, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi
Specialistici della ASST, avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente situazioni di pregiudizio per il minore, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
16. Dispone che, spirato il termine di un anno di affidamento ai servizi sociali, i minori resteranno affidati alla madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
almeno tre mesi prima della scadenza, i servizi sociali affidatari segnaleranno tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino a tale affidamento;
17. Assegna la casa coniugale di proprietà esclusiva del , sita in Milano Via Saragat 6, con gli CP_1 arredi e le eventuali pertinenze, alla ricorrente quale conseguenza del collocamento prevalente presso di sé dei figli minori;
18.Pone definitivamente a carico del padre il versamento a a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli , entro il 5 di ogni mese, la somma di 600,00 con decorrenza da Novembre
15 2025, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 qui ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
16 pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
19. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga interamente percepito e trattenuto dalla ricorrente;
20. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della ricorrente nella misura di 2/3 che si liquidano, per tale porzione in € 4.800,00 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge, da versarsi all'erario essendo la parte ammessa al Patrocinio
a spese dello Stato;
21. Compensa integralmente tra le parti il restante 1/3.
22. Condanna il resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del Curatore speciale nella misura che verrà determinata con separato decreto di liquidazione, da versarsi all'erario essendo la parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1
Si comunichi alle parti, al Servizio Sociale del Comune di Milano affidatario, al Curatore Speciale.
Così deciso in Milano li 12.11.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
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