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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 02/12/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN LI Presidente rel.
AR DE DI
AU VA DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2494/2025 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Rovito Parte_1
OM IO ricorrente contro
, contumace CP_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (procedimento contenzioso)
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 10.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 di parte ricorrente:
“ 1. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre con Persona_1
collocamento e residenza anagrafica presso la medesima autorizzando la sig.ra Pt_1
ad assumere tutte le decisioni anche importanti per la vita del minore e prendere
[...] scelte in via esclusiva per ogni aspetto della vita del figlio (salute, crescita, Per_1
istruzione, educazione, richiesta e rilascio documenti);
2. confermare, nel resto, tutte le condizioni di cui al precedente decreto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.08.2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di affidamento del figlio minore già disciplinate con decreto Persona_1 del Tribunale di Bolzano cron. 2217/2022 del 19.-24.05.2022 (RG 694/2022), domandando l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, con potere decisionale pieno per ogni aspetto della vita del minore.
Con il detto provvedimento questo Tribunale aveva disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, fissando le condizioni economiche e regolando il diritto di visita del padre in forma protetta.
La ricorrente nella presente sede deduce gravi e sopravvenuti elementi, quali il totale disinteresse del padre, l'assenza di rapporti con il figlio da oltre un anno e la condanna penale del resistente per maltrattamenti (sentenza 15.01.2025, pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione), nonché inidoneità educativa e mancata collaborazione per atti amministrativi essenziali (es. rinnovo documenti).
Tali circostanze risultano comprovate dalle plausibili allegazioni e dalla documentazione prodotta ed integrano i presupposti di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c., giustificando la modifica delle condizioni originarie, nel senso di attribuire alla madre poteri decisionali esclusivi, anche per scelte di particolare importanza (salute, istruzione, documenti), nel superiore interesse del minore.
pagina 2 di 3 Rimangono ferme le ulteriori condizioni stabilite nel decreto di questo Tribunale cron.
2217/2022 del 19.-24.05.2022.
Secondo l'esito di lite parte resistente deve essere condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
1.) dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre Persona_1
con collocamento e residenza anagrafica presso la medesima, Parte_1
la quale è quindi autorizzata ad assumere da sola e senza il consenso del padre tutte le decisioni, anche di particolare importanza, riguardanti la vita del minore
(salute, istruzione, educazione, crescita, richiesta e rilascio documenti, ecc.);
2.) conferma per il resto le altre condizioni stabilite con il decreto del Tribunale di
Bolzano del 19.-24.05.2022 (RG 694/2022);
3.) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che si liquidano in € 3.740,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, IVA
e CAP).
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Presidente est. dott. LI Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLZANO in persona dei seguenti magistrati:
DORFMANN LI Presidente rel.
AR DE DI
AU VA DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2494/2025 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. domiciliatario Rovito Parte_1
OM IO ricorrente contro
, contumace CP_1
resistente e
Pubblico Ministero intervenuto
In punto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (procedimento contenzioso)
Causa rimessa in decisione all'udienza dd. 10.11.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 di parte ricorrente:
“ 1. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre con Persona_1
collocamento e residenza anagrafica presso la medesima autorizzando la sig.ra Pt_1
ad assumere tutte le decisioni anche importanti per la vita del minore e prendere
[...] scelte in via esclusiva per ogni aspetto della vita del figlio (salute, crescita, Per_1
istruzione, educazione, richiesta e rilascio documenti);
2. confermare, nel resto, tutte le condizioni di cui al precedente decreto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.” del P.M.: "Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.08.2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di affidamento del figlio minore già disciplinate con decreto Persona_1 del Tribunale di Bolzano cron. 2217/2022 del 19.-24.05.2022 (RG 694/2022), domandando l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, con potere decisionale pieno per ogni aspetto della vita del minore.
Con il detto provvedimento questo Tribunale aveva disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, fissando le condizioni economiche e regolando il diritto di visita del padre in forma protetta.
La ricorrente nella presente sede deduce gravi e sopravvenuti elementi, quali il totale disinteresse del padre, l'assenza di rapporti con il figlio da oltre un anno e la condanna penale del resistente per maltrattamenti (sentenza 15.01.2025, pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione), nonché inidoneità educativa e mancata collaborazione per atti amministrativi essenziali (es. rinnovo documenti).
Tali circostanze risultano comprovate dalle plausibili allegazioni e dalla documentazione prodotta ed integrano i presupposti di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c., giustificando la modifica delle condizioni originarie, nel senso di attribuire alla madre poteri decisionali esclusivi, anche per scelte di particolare importanza (salute, istruzione, documenti), nel superiore interesse del minore.
pagina 2 di 3 Rimangono ferme le ulteriori condizioni stabilite nel decreto di questo Tribunale cron.
2217/2022 del 19.-24.05.2022.
Secondo l'esito di lite parte resistente deve essere condannata a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda ed eccezione,
1.) dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre Persona_1
con collocamento e residenza anagrafica presso la medesima, Parte_1
la quale è quindi autorizzata ad assumere da sola e senza il consenso del padre tutte le decisioni, anche di particolare importanza, riguardanti la vita del minore
(salute, istruzione, educazione, crescita, richiesta e rilascio documenti, ecc.);
2.) conferma per il resto le altre condizioni stabilite con il decreto del Tribunale di
Bolzano del 19.-24.05.2022 (RG 694/2022);
3.) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente, che si liquidano in € 3.740,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, IVA
e CAP).
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 25/11/2025
Il Presidente est. dott. LI Dorfmann
pagina 3 di 3