TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1987 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1987 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] (S ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
( LETTI CodiceFiscale_2
RA (C.F. ( ) C.F._3
e nato a [...] il 04/ ) Parte_2 C.F._4 vv. .F. . C.F._5
LE RA (C.F. ( ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 26.09.1999, a Montesano Sulla Marcellana (SA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate la figlia , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente e, a Faenza (RA), in data 25.09.2009, la figlia Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi potranno vivere separati la signora si impegna a trasferire la propria Parte_1
residenza non appena avrà reperito un idoneo alloggio;
2) La signora si è trasferita con il consenso del signor in un Residence a San Parte_1 Pt_2
Giuliano temporaneamente, nel residence “ Amarcord”, in Rimini, Via Garattoni n. 27 e sta cercando una casa in affitto per portare le figlie con sé;
3) I signori e sono consapevoli che la figlia minore ha il diritto di Pt_1 Pt_2 Per_2
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre, sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti danno atto che ha un ottimo rapporto con Per_2
entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie di origine di entrambi;
4) Ciò premesso la signora e concordano di assumere la responsabilità Pt_1 Parte_2
dell'affidamento condiviso della figlia minore Per_2
5) La responsabilità genitoriale sulla figlia minore sarà esercitata secondo quanto previsto Per_2
dall' art. 337 ter, III comma c.c.; pertanto i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione
( decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé), mentre le decisioni di maggior interesse relative all' istruzione, all' educazione ed alla salute di saranno assunte di comune accordo tra i genitori. Per_2
6) La signora lavora presso un'agenzia di pulizie con sede a Rimini e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 920,00( novecentoventi/00) = e il signor è dipendente presso “ Pt_2
SCM” , sede di Villa Verucchio con la qualifica di operaio e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1600,00( milleseicento/00) = ;
4) Piano genitoriale
Le figlie continueranno ad abitare con il padre e rimarranno collocate prevalentemente con lui presso la casa presa in affitto in Via Ponchielli n. 2/ A (RN) fino a quando la mamma signora
[...]
non reperirà un idoneo alloggio per accogliere le figlie che poi si trasferiranno da lei, e Pt_1 potranno frequentare liberamente la madre o il padre, previo accordo e dietro avviso dei genitori in rapporto agli obblighi lavorativi e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ricreativi delle figlie. In via assolutamente esemplificativa si stabilisce che la figlia starà con il Per_2
padre o la madre durante la settimana 1- 2 giorni durante la settimana e il week end alternato a partire dal sabato dopo scuola alla domenica sera. I signori e si alterneranno per Pt_1 Pt_2
andare a prendere e riaccompagnare le figlie;
7) Salvo diversi accordi, la frequenza del diritto di visita padre/ figlia suindicata è da intendersi minima in termini elastici, nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei minori, senza escludere variazioni o, al contrario, ulteriori incontri, ove la minore stessa lo richieda;
8) Stabilire inoltre che la figlia trascorrerà le festività più importanti, ad anni alterni, con la madre o il padre. Pertanto, se il Natale e il Capodanno lo trascorreranno con la madre, il giorno di Santo
Stefano e del primo dell'anno lo trascorrerà con il padre. L'anno successivo le festività saranno alternate, quindi il Natale e il Capodanno con il padre e il giorno di Santo Stefano e del primo dell' anno con la madre oppure una settimana dalla fine della scuola al 30 dicembre con un genitore e dal
31 al 6 gennaio con l' altro genitore. Lo stesso dicasi per la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo oppure il pranzo con l'uno e la cena con l'altro genitore.
9) I coniugi potranno trascorrere un periodo di ferie o vacanze personali senza le figlie per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni anche non continuativi all'anno, da concordarsi preventivamente tra le parti e comunque con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tal caso la figlia resterà con l'altro genitore il quale dovrà occuparsi della stessa.
10) I genitori potranno stare con le figlie e per un periodo anche non continuativo Per_1 Per_2
massimo di 14 giorni all'anno per trascorrere delle vacanze, da concordarsi preventivamente tra i coniugi e comunque con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;
11) I coniugi intendono collaborare nell'interesse della figlia e sin d'ora prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del rispettivo passaporto e documento d' identità personale (validi per l'espatrio) nonché l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei medesimi documenti per le figlie.
12) I coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico e dovranno comunicare gli eventuali spostamenti fuori sede quando hanno con sé la minore;
13) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica.
14) Le parti concordano che ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento delle figlie, tenuto conto del tempo paritario con ciascuna di esso trascorso, coprendo ogni spesa legata alla convivenza oltre il 50% per le spese straordinarie, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di
Bologna; 15) Tutte le spese straordinarie afferenti la scuola, sanitarie, ludico ricreative e sportive sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, previa idonea giustificazione documentale da parte del genitore che le ha sostenute e dovranno essere previamente concordate (salvo quelle urgenti) secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
Dette spese straordinarie devono essere documentate (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) ed il pagamento della quota del 50% dovrà essere effettuato in favore del coniuge che ha sostenuto l'intera spesa entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
16) L' assegno unico per continuerà ad essere percepito integralmente dal signor Per_2 [...]
e le detrazioni fiscali al 100% saranno percepiti dallo stesso e se la figlia si traferirà Pt_2 Per_2
con la mamma l'assegno verrà ripartito al 50% e i signori e si impegnano a Pt_1 Parte_2
sottoscrivere l'eventuale modulistica che dovesse servire;
17) La signora continuerà ad utilizzare l'autovettura” CITROEN C1 ”targata di Parte_1
proprietà della signora e il signor continuerà ad utilizzare l' autovettura “ OPEL Pt_1 Pt_2
ZAFIRA ” targata DK227GL di sua proprietà e la motocicletta “ YAMAHA” targata AS13
(doc.n.4); 18) Le parti possiedono due conti correnti separati la signora presso le Poste Pt_1
Italiane, in Rimini, sede di Viserba e il signor presso BPR, in Rimini, Via Gambalunga;
Pt_2
19) Le parti dichiarano di avere definito ogni aspetto economico e patrimoniale e di null'altro avere a pretendere l'uno dall' altro.
20) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2021
n. 247.
21) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all' utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesano Sulla Marcellana (SA), di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 27 Parte II Serie A
Anno 1999 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1987 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] (S ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
( LETTI CodiceFiscale_2
RA (C.F. ( ) C.F._3
e nato a [...] il 04/ ) Parte_2 C.F._4 vv. .F. . C.F._5
LE RA (C.F. ( ) C.F._3
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 26.09.1999, a Montesano Sulla Marcellana (SA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nate la figlia , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente e, a Faenza (RA), in data 25.09.2009, la figlia Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) I coniugi potranno vivere separati la signora si impegna a trasferire la propria Parte_1
residenza non appena avrà reperito un idoneo alloggio;
2) La signora si è trasferita con il consenso del signor in un Residence a San Parte_1 Pt_2
Giuliano temporaneamente, nel residence “ Amarcord”, in Rimini, Via Garattoni n. 27 e sta cercando una casa in affitto per portare le figlie con sé;
3) I signori e sono consapevoli che la figlia minore ha il diritto di Pt_1 Pt_2 Per_2
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con il padre, sia con la madre, di ricevere cura ed educazione da parte di entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti danno atto che ha un ottimo rapporto con Per_2
entrambi i genitori, nonché con le rispettive famiglie di appartenenza e intendono garantire la piena attuazione del diritto alla bigenitorialità, nonché di godere dell'apporto affettivo delle famiglie di origine di entrambi;
4) Ciò premesso la signora e concordano di assumere la responsabilità Pt_1 Parte_2
dell'affidamento condiviso della figlia minore Per_2
5) La responsabilità genitoriale sulla figlia minore sarà esercitata secondo quanto previsto Per_2
dall' art. 337 ter, III comma c.c.; pertanto i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione
( decisioni che saranno assunte da ciascun genitore nei periodi di permanenza della figlia presso di sé), mentre le decisioni di maggior interesse relative all' istruzione, all' educazione ed alla salute di saranno assunte di comune accordo tra i genitori. Per_2
6) La signora lavora presso un'agenzia di pulizie con sede a Rimini e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 920,00( novecentoventi/00) = e il signor è dipendente presso “ Pt_2
SCM” , sede di Villa Verucchio con la qualifica di operaio e percepisce uno stipendio mensile di circa euro 1600,00( milleseicento/00) = ;
4) Piano genitoriale
Le figlie continueranno ad abitare con il padre e rimarranno collocate prevalentemente con lui presso la casa presa in affitto in Via Ponchielli n. 2/ A (RN) fino a quando la mamma signora
[...]
non reperirà un idoneo alloggio per accogliere le figlie che poi si trasferiranno da lei, e Pt_1 potranno frequentare liberamente la madre o il padre, previo accordo e dietro avviso dei genitori in rapporto agli obblighi lavorativi e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi, ricreativi delle figlie. In via assolutamente esemplificativa si stabilisce che la figlia starà con il Per_2
padre o la madre durante la settimana 1- 2 giorni durante la settimana e il week end alternato a partire dal sabato dopo scuola alla domenica sera. I signori e si alterneranno per Pt_1 Pt_2
andare a prendere e riaccompagnare le figlie;
7) Salvo diversi accordi, la frequenza del diritto di visita padre/ figlia suindicata è da intendersi minima in termini elastici, nel rispetto delle esigenze e degli impegni dei minori, senza escludere variazioni o, al contrario, ulteriori incontri, ove la minore stessa lo richieda;
8) Stabilire inoltre che la figlia trascorrerà le festività più importanti, ad anni alterni, con la madre o il padre. Pertanto, se il Natale e il Capodanno lo trascorreranno con la madre, il giorno di Santo
Stefano e del primo dell'anno lo trascorrerà con il padre. L'anno successivo le festività saranno alternate, quindi il Natale e il Capodanno con il padre e il giorno di Santo Stefano e del primo dell' anno con la madre oppure una settimana dalla fine della scuola al 30 dicembre con un genitore e dal
31 al 6 gennaio con l' altro genitore. Lo stesso dicasi per la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo oppure il pranzo con l'uno e la cena con l'altro genitore.
9) I coniugi potranno trascorrere un periodo di ferie o vacanze personali senza le figlie per un periodo massimo di 14 (quattordici) giorni anche non continuativi all'anno, da concordarsi preventivamente tra le parti e comunque con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tal caso la figlia resterà con l'altro genitore il quale dovrà occuparsi della stessa.
10) I genitori potranno stare con le figlie e per un periodo anche non continuativo Per_1 Per_2
massimo di 14 giorni all'anno per trascorrere delle vacanze, da concordarsi preventivamente tra i coniugi e comunque con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;
11) I coniugi intendono collaborare nell'interesse della figlia e sin d'ora prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del rispettivo passaporto e documento d' identità personale (validi per l'espatrio) nonché l'autorizzazione al rilascio/rinnovo dei medesimi documenti per le figlie.
12) I coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico e dovranno comunicare gli eventuali spostamenti fuori sede quando hanno con sé la minore;
13) I coniugi danno atto della reciproca indipendenza economica.
14) Le parti concordano che ciascun genitore contribuirà in via diretta al mantenimento delle figlie, tenuto conto del tempo paritario con ciascuna di esso trascorso, coprendo ogni spesa legata alla convivenza oltre il 50% per le spese straordinarie, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di
Bologna; 15) Tutte le spese straordinarie afferenti la scuola, sanitarie, ludico ricreative e sportive sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, previa idonea giustificazione documentale da parte del genitore che le ha sostenute e dovranno essere previamente concordate (salvo quelle urgenti) secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna.
Dette spese straordinarie devono essere documentate (fatture, scontrini fiscali, ricevute fiscali) ed il pagamento della quota del 50% dovrà essere effettuato in favore del coniuge che ha sostenuto l'intera spesa entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
16) L' assegno unico per continuerà ad essere percepito integralmente dal signor Per_2 [...]
e le detrazioni fiscali al 100% saranno percepiti dallo stesso e se la figlia si traferirà Pt_2 Per_2
con la mamma l'assegno verrà ripartito al 50% e i signori e si impegnano a Pt_1 Parte_2
sottoscrivere l'eventuale modulistica che dovesse servire;
17) La signora continuerà ad utilizzare l'autovettura” CITROEN C1 ”targata di Parte_1
proprietà della signora e il signor continuerà ad utilizzare l' autovettura “ OPEL Pt_1 Pt_2
ZAFIRA ” targata DK227GL di sua proprietà e la motocicletta “ YAMAHA” targata AS13
(doc.n.4); 18) Le parti possiedono due conti correnti separati la signora presso le Poste Pt_1
Italiane, in Rimini, sede di Viserba e il signor presso BPR, in Rimini, Via Gambalunga;
Pt_2
19) Le parti dichiarano di avere definito ogni aspetto economico e patrimoniale e di null'altro avere a pretendere l'uno dall' altro.
20) Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti, con rinunzia dei procuratori al beneficio della solidarietà ex art. 13, comma 8, Legge 31 dicembre 2021
n. 247.
21) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all' utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montesano Sulla Marcellana (SA), di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 27 Parte II Serie A
Anno 1999 );
c) spese come da accordi. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi