Art. 6. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e' inserito il seguente:
"2- bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali".
Nota all'art. 6, comma 1:
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 183/1989 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 23 (Attuazione degli interventi). - 1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorita' di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
2. L'aliquota per spese generali di cui all' art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137 , e successive modificazioni e integrazioni, e' stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali.
3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purche' i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.
4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 , ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136 , puo' avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa".
"2- bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali".
Nota all'art. 6, comma 1:
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 183/1989 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 23 (Attuazione degli interventi). - 1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorita' di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.
2. L'aliquota per spese generali di cui all' art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137 , e successive modificazioni e integrazioni, e' stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali.
3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purche' i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.
4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 , ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136 , puo' avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa".