Sentenza 8 marzo 2007
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., a seguito dell'opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione, disponga, senza fissare l'udienza camerale, che il P.M. formuli l'imputazione coatta nei confronti degli indagati ed invii ai predetti l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. dovendo il G.i.p. limitarsi a fissare l'udienza camerale o a dichiarare inammissibile l'opposizione. (La S.C. ha anche precisato che non è dovuto l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., poiché il procedimento "de quo" prevede che il contraddittorio sia anticipatamente assicurato proprio dall'udienza camerale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2007, n. 20215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20215 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Presidente - del 08/03/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 430
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 040092/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di ROMA;
nei confronti di:
1) AN LO, N. IL 22/06/1937;
2) PP CO, N. IL 31/03/1956;
avverso ORDINANZA del 21/07/2005 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO LO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) In data 4 marzo 2003 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedeva al Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale l'archiviazione del procedimento nei confronti di NO NO nei cui confronti erano state svolte indagini per il delitto di lesioni colpose in danno di RA GA che aveva riportato, a seguito di un trattamento di stimolazione ormonale eseguito presso un centro medico diretto da NO, una lesione che aveva reso necessario un intervento chirurgico d'urgenza con un'ernioplastica inguinale e l'asportazione di entrambe le ovaie. Con provvedimento in data 5 maggio 2004 il Gip, all'esito dell'udienza camerale tenuta a seguito dell'opposizione della persona offesa, disponeva che il Pubblico Ministero formulasse l'imputazione di cui all'art. 590 c.p. nei confronti di NO NO e dei sanitari, da identificare, che avevano seguito il caso della RA.
Successivamente il pubblico ministero ha disposto lo stralcio del procedimento a carico degli altri sanitari ancora ignoti;
ha iscritto il procedimento nei confronti di AN LO e PP CO e ha richiesto l'archiviazione nei loro confronti. La persona offesa ha nuovamente proposto opposizione e il Gip, senza fissare l'udienza in Camera di consiglio, con provvedimento 21 luglio 2005, ha disposto che il pubblico ministero, previo invio agli indagati dell'avviso ex art. 415 bis c.p., formulasse l'imputazione nei confronti dei medesimi.
2) Contro il provvedimento adottato dal Gip in data 21 luglio 2005 ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma deducendo, come primo motivo di ricorso, la mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio malgrado l'opposizione proposta dalla persona offesa.
Come secondo motivo il ricorrente contesta poi la legittimità dell'ordine formulato dal Gip nei confronti del p.m. di notificare agli indagati l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. che peraltro, secondo il ricorrente, sarebbe previsto solo nel caso il cui il p.m. intenda esercitare l'azione penale e non quando, come nella specie, intenda chiedere o abbia formulato richiesta di archiviazione. 3) Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. In presenza di una richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero e di opposizione alla richiesta da parte della persona offesa il giudice per le indagini preliminari ha una duplice alternativa: o fissare l'udienza in camera di consiglio (art. 410 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 409 c.p.p., comma 2) dandone avviso a coloro che hanno diritto a parteciparvi;
ovvero, se l'opposizione è inammissibile, dichiararla con decreto (art. 410 c.p.p., comma 2). Non ha invece il giudice il potere di adottare i provvedimenti indicati nell'art. 409 c.p.p., commi 4 e 5, (ulteriori indagini e formulazione dell'imputazione) prima e indipendentemente dalla fissazione dell'udienza in camera di consiglio. D'altro canto sarebbe irrazionale prevedere che il giudice debba fissare l'udienza in Camera di consiglio quando non accoglie la richiesta di archiviazione in assenza di opposizione mentre, in presenza di questa, possa provvedere de plano.
In realtà il sistema è congegnato in modo da attribuire alle "parti" del procedimento la più ampia garanzia del contradditorio che trova un unico ragionevole limite nel solo caso di inammissibilità dell'opposizione.
Nè può affermarsi che, nel caso in esame, l'udienza in camera di consiglio era già stata celebrata a seguito di una precedente richiesta di archiviazione e conseguente opposizione perché (anche ammesso - ciò che appare molto dubbio - che nel caso di reiterazione della richiesta di archiviazione il giudice possa omettere di fissare nuova udienza in camera di consiglio) la precedente richiesta e l'udienza riguardavano un soggetto diverso.
Palese è dunque la violazione, oltre che delle norme già indicate, dell'art. 127 c.p.p. e ciò legittima il ricorrente alla proposizione dell'impugnazione per violazione del diritto al contradditorio non solo della pubblica accusa ma altresì degli indagati. 4) Il secondo motivo di ricorso - relativo all'applicabilità dell'art. 415 bis c.p.p. nel caso di richiesta di archiviazione da parte del p.m. - è parimenti fondato. Secondo la uniforme giurisprudenza di legittimità l'avviso in questione non è infatti dovuto nel caso di imputazione "coatta" essendo preordinato alla possibilità di consentire all'indagato di rappresentare elementi a sua difesa quando sia resa manifesta l'intenzione del p.m. di chiedere o disporre il suo rinvio a giudizio.
Nel diverso caso in cui sia il giudice ad imporre l'esercizio dell'azione penale il diritto al contraddittorio viene invece salvaguardato con la procedura riguardante questa forma particolare (in questo senso v. Cass., sez. 6^, 11 luglio 2003 n. 34041, Bergami, rv. 226775; sez. 3^, 9 maggio 2003 n. 25881, Damiani, rv. 225606;
sez. 6^, 26 marzo 2003 n. 21438, Gigliotti, rv. 225901; sez. 5^, 3 febbraio 2003 n. 12376, Manicotto, rv. 224784; sez. 6^, 8 ottobre 2002 n. 5369, Taormina, rv. 223690). 5) Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso (fissazione dell'udienza in Camera di consiglio a seguito di opposizione).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2007