Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2007, n. 20215
CASS
Sentenza 8 marzo 2007

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È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., a seguito dell'opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione, disponga, senza fissare l'udienza camerale, che il P.M. formuli l'imputazione coatta nei confronti degli indagati ed invii ai predetti l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. dovendo il G.i.p. limitarsi a fissare l'udienza camerale o a dichiarare inammissibile l'opposizione. (La S.C. ha anche precisato che non è dovuto l'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., poiché il procedimento "de quo" prevede che il contraddittorio sia anticipatamente assicurato proprio dall'udienza camerale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/03/2007, n. 20215
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20215
    Data del deposito : 8 marzo 2007

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