Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15389
CASS
Sentenza 4 novembre 2002

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Nell'assicurazione per conto di chi spetta, che è diretta a garantire un bene determinato da qualsiasi danno che possa incidere sul suo valore economico, la persona dell'assicurato, avente diritto all'indennità in caso di danno, va individuata in colui che, al momento dell'evento dannoso, risulti proprietario della cosa (o titolare di un diritto reale limitato o di un diritto di garanzia su di essa costituito), mentre è da escludere, in mancanza di apposita pattuizione, che il vettore o lo spedizioniere possa essere riconosciuto titolare di quell'interesse che può trovare copertura nel contratto di assicurazione. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ., deve essere escluso, per i contratti di assicurazione per conto di chi spetta, che i diritti derivanti dal contratto medesimo possano essere fatti valere dal contraente, ancorché vettore e custode della cosa, se non vi è in questo senso espressa previsione proveniente dall'assicurato.

In tema di vendita di cose mobili determinate solo nel genere, il trasferimento della proprietà, nel caso in cui si tratti di cose da trasportare, avviene con la consegna al vettore o allo spedizioniere. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo della consegna della cosa da parte del venditore, è sufficiente la consegna al vettore, senza che sia di ostacolo a tale conclusione la eventuale stipulazione della clausola "fob" ("free on board"), che non integra una fattispecie incidente sul momento determinativo del trasferimento della proprietà, trattandosi di una clausola riferibile, come tutte quelle "franco", unicamente alle spese di trasporto e di carico e scarico, che con essa vengono poste a carico del venditore, il quale, in mancanza di tale pattuizione, ne sarebbe esente.

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    Annamaria Iandoli · https://www.iusinitinere.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2002, n. 15389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15389
Data del deposito : 4 novembre 2002

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