Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 25. L'ordine circondariale forense 1. Presso ciascun tribunale e' costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalita' stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.
3. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il comitato pari opportunita' degli avvocati, eletto con le modalita' stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalita' stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.
3. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine e' costituito il comitato pari opportunita' degli avvocati, eletto con le modalita' stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.
Commentario • 1
- 1. Violenza contro le donne: il ruolo attivo del CNFRedazione · https://www.diritto.it/ · 27 novembre 2013 · 0.8106171
Il Consiglio Nazionale Forense, attraverso la Commissione Pari Opportunità, ha partecipato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, indetta dalle Nazioni Unite, nella convinzione che il contrasto efficace ai fenomeni di violenza contro donne e soggetti deboli richieda innanzitutto un cambio culturale e la formazione specifica degli operatori coinvolti nell'attività di prevenzione e contrasto ciascuno secondo le proprie competenze. E, altresì, un sistema di protezione multidisciplinare. L'Avvocatura istituzionale da tempo ha costituito sul territorio, presso gli Ordini forensi, i Comitati Pari Opportunità, assurti con l'art. 25 della L. 247/2012 sulla riforma …
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Giurisprudenza • 12
- 1. TAR Roma, sez. V, sentenza 28/05/2026, n. 9870Provvedimento: […] L'Ordine degli Avvocati di Roma è, infatti, l'ente pubblico cui spetta in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale ex art. 25 della legge n. 247/2012 nonché soggetto preposto, nel circondario, ai sensi della predetta legge, a garantire il rispetto delle regole deontologiche, […]Leggi di più...
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- art. 13 d.lgs. 36/2023