TAR Milano, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 1796
TAR
Ordinanza collegiale 19 novembre 2025
>
TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità nella classificazione delle aree come "aree boscate previste negli AT / ambiti agricoli di valore ecologico e ambientale / ambito di compensazione ambientale"

    La Corte ha ritenuto che l'area abbia destinazione a "verde privato di valore ecologico e ambientale" senza oneri aggiuntivi rispetto alla regolamentazione precedente. Le disposizioni attuative descrivono l'ambito come prevalentemente libero e agricolo, adiacente al Parco Agricolo Sud Milano, confermando il valore paesaggistico. La destinazione agricola è ammessa anche senza attività d'impresa per salvaguardare aree non edificate e ridurre il consumo di suolo, in linea con gli obiettivi regionali. La futura forestazione a sud dell'area rafforza tale caratteristica. L'asserita sovrabbondanza di verde non limita la possibilità di destinare aree a tale scopo e la capacità edificatoria dell'area non è diminuita.

  • Rigettato
    Riduzione dell'edificabilità in violazione dei parametri regionali

    La variante ha rispettato le soglie minime di riduzione del consumo di suolo e non ha ridotto né la superficie territoriale né la capacità edificatoria del compendio. La somma delle superfici territoriali dei nuovi ambiti (AT4, AT5, AT6) è superiore a quella del precedente Ambito 8. La nuova superficie edificabile è diminuita di soli 13 metri cubi (4,3 mq), una misura irrisoria.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 4 della LR n. 12/2005 sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per incompetenza dell'Autorità designata

    Il Comune, con successiva deliberazione, ha individuato quale Autorità Competente per la VAS il responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria, architetto Massimo Panara, figura tecnica. Le conferenze di VAS si sono tenute dopo tale nomina.

  • Rigettato
    Incidenza di attrezzature pubbliche eccessiva rispetto ai limiti minimi di legge

    La soglia del DM n. 1444/1968 è una misura minima, non massima. Il valore di 132,22 mq/abitante indicato nella relazione illustrativa della variante rappresenta lo stato di fatto del PGT. La variante ha ridotto tale quota a 121,28 mq/abitante, mantenendola comunque ad un livello elevato, il che è considerato un elemento positivo per la città. Pertanto, la variante non ha incrementato la dotazione minima di servizi.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 1796
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1796
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo