Ordinanza collegiale 19 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01796/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01971/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1971 del 2022, proposto da
Immobiliare Eugenia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Zibido San IA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Federica Berrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità Competente per la V.A.S. del Comune di Zibido San IA, non costituita in giudizio;
nei confronti
Città Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2022 (doc. 1), pubblicata sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 27 del 6.7.2022 (doc. 2), avente ad oggetto “VARIANTE GENERALE AL PGT – CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE, VALUTAZIONE DEI PARERI PERVENUTI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO “DOCUMENTO DI PIANO” E DELLE VARIANTI CONSEGUENZIALI AL “PIANO DEI SERVIZI” E AL “PIANO DELLE REGOLE” COSTITUENTI IL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. n.12/2005”;
- della Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 12/05/2022 (doc. 3), avente ad oggetto “VARIANTE GENERALE AL PGT – PRESA ATTO AVVENUTA MODIFICA DEGLI ATTI E DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI IN CONFORMITÀ ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 23 MARZO 2022”,
- della Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 6/10/2021 (doc. 4), avente ad oggetto “VARIANTE GENERALE AL PGT - ADOZIONE DEL NUOVO “DOCUMENTO DI PIANO” E DELLE VARIANTI CONSEGUENZIALI AL “PIANO DEI SERVIZI” E AL “PIANO DELLE REGOLE” COSTITUENTI IL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO, AI SENSI DELL'art.13 DELLA L.R. n.12/2005”;
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 23/05/2019 - Avvio del procedimento VA (doc. 5);
- di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zibido San IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. NI CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione consiliare n. 11 del 23.3.2022 il Comune di Zibido San IA (MI) approvava in via definitiva la variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT, vale a dire lo strumento urbanistico generale comunale ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge regionale – LR – n. 12 del 2005).
La società Immobiliare Eugenia Srl, proprietaria di aree nel territorio comunale, proponeva il ricorso in epigrafe, rivolto contro la deliberazione consiliare di approvazione ed altri atti connessi, ricorso affidato a quattro motivi.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.
All’esito dell’udienza straordinaria del 23.10.2025 la Sezione adottava l’ordinanza istruttoria n. 3748 del 2025 con cui chiedeva l’acquisizione di documenti relativi alla VA (valutazione ambientale strategica).
Il Comune provvedeva agli incombenti istruttori richiesti.
Alla successiva pubblica udienza del 14.4.2026 la causa era spedita in decisione.
DIRITTO
1. La società esponente è proprietaria di un compendio immobiliare inserito, prima dell’attuale variante, in un ambito denominato “Area 8”, quest’ultima ora distinta nei tre ambiti AT4, AT5 e AT6 (cfr. le planimetrie a pag. 9 della memoria del resistente del 22.9.2025).
La variante in questione ha classificato il compendio nell’ambito denominato “AT6 – via Rossini Nord” e questo, sempre secondo la prospettazione della ricorrente, avrebbe cagionato una significativa riduzione della volumetria e l’imposizione di importanti vincoli ed obblighi sull’area.
La società presentava peraltro osservazioni al piano adottato, che erano però per la gran parte respinte ed accolte quindi soltanto in parte (cfr. i documenti n. 9 e n. 10 della ricorrente).
1.1 Nel primo motivo di ricorso viene denunciato il presunto eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione per avere inserito le aree dell’ambito AT6 fra le “aree boscate previste negli AT / ambiti agricoli di valore ecologico e ambientale / ambito di compensazione ambientale”.
Tale scelta sarebbe illogica in quanto il terreno non avrebbe alcun interesse naturalistico o pregio ambientale.
Al contrario il territorio del Comune resistente avrebbe addirittura una sovrabbondanza di tessuto paesaggistico e naturalistico.
Prima di affrontare l’esame del mezzo di gravame, preme richiamare il pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa, condiviso dalla scrivente Sezione, secondo cui gli enti pubblici godono di ampia discrezionalità in sede di pianificazione urbanistica, mentre il privato gode di un affidamento qualificato soltanto in una serie limitata di casi (superamento degli standard minimi ex DM n. 1444 del 1968, presenza di convenzioni già stipulate, giudicati di annullamento di dinieghi di titoli edilizi o di silenzio inadempimento sulla domanda di titoli, aree intercluse comprese fra fondi legittimamente edificati e vendita di un bene avente al momento dell’alienazione una più favorevole destinazione urbanistica), casi che peraltro non ricorrono nel caso di specie (cfr., fra le più recenti, Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 3026 del 2026 e sentenza n. 2690 del 2026).
Ne deriva che la motivazione delle scelte dell’Amministrazione in sede di pianificazione non deve essere specifica, essendo sufficiente un richiamo alle linee generali di piano e le determinazioni finali possono essere censurate davanti al giudice amministrativo soltanto in caso di manifesta irrazionalità o illogicità (cfr., fra le più recenti, TAR Lombardia, Brescia, Sezione II, sentenza n. 482 del 2026).
Parimenti le osservazioni presentate dai privati ai piani adottati costituiscono un mero apporto partecipativo ed anche il loro rigetto non richiede una motivazione specifica o analitica.
Ciò premesso, il primo motivo non appare fondato, per le ragioni che seguono.
Innanzi tutto l’area ha destinazione a “verde privato di valore ecologico e ambientale” senza però alcun specifico onere di mantenimento in capo al proprietario o in ogni caso senza oneri ulteriori rispetto alla regolazione previgente.
Quanto alle disposizioni attuative dell’ambito AT6 (cfr. il doc. 11 della ricorrente), le stesse descrivono l’ambito come un ampio comparto con aree prevalentemente libere utilizzate come agricole e con un ambito di bosco, in adiacenza al Parco Agricolo Sud Milano.
L’area ha quindi un valore paesistico ed in ogni caso la destinazione agricola può essere assegnata anche prescindendo dall’esercizio sul fondo dell’attività di impresa agricola di cui all’art. 2135 del codice civile, in quanto la destinazione stessa salvaguardia le aree non edificate e impedisce il consumo di suolo libero, in conformità agli obiettivi della legge regionale della Lombardia n. 31 del 2014 sulla riduzione del consumo di suolo.
Inoltre è stata prevista di recente la realizzazione di una forestazione immediatamente a sud dell’area in questione, con ciò rafforzando le caratteristiche del fondo (cfr. il doc. 3 del resistente).
Quanto all’asserita sovrabbondanza di verde nel Comune intimato, non esistono certo limiti massimi alla presenza di verde nelle città (del resto ciò sarebbe paradossale) e peraltro, come sarà di seguito meglio indicato, la capacità edificatoria dell’area in questione non è in ogni modo diminuita.
Si conferma, in conclusione, il rigetto del primo mezzo.
1.2 Nel secondo motivo l’esponente sostiene che l’edificabilità dell’area sarebbe stata ridotta in violazione dei parametri fissati dalla Regione Lombardia nel Piano Territoriale Regionale (PTR di cui all’art. 2, comma 1- bis , ed all’art. 8, comma 2, della LR n. 12 del 2005).
In realtà la variante ha rispettato le soglie minime di riduzione del consumo di suolo previste dalla Regione e non ha ridotto né la superficie territoriale né la capacità edificatoria del compendio di cui è causa.
Infatti, la somma delle superfici territoriali (ST) dei tre ambiti AT4, AT5 e AT6 (già Ambito 8) è di 63.927,00 metri quadrati (mq), superiore all’Ambito 8 che era pari a 59.015,00 mq.
La nuova superficie edificabile è inferiore a quella precedente di 13 metri cubi, vale a dire 4,3 mq, quindi una misura irrisoria.
Anche il secondo mezzo deve di conseguenza respingersi.
1.3 Nel terzo motivo è denunciata la violazione dell’art. 4 della LR n. 12 del 2005 sulla VA in quanto il soggetto designato quale Autorità Competente sulla VA, vale a dire il responsabile del Settore Finanziario del Comune, non avrebbe una adeguata competenza in materia.
Il Comune, tuttavia, con deliberazione di Giunta n. 124 del 2020 (cfr. il doc. 4 del resistente), ha individuato la nuova Autorità Competente nel responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Straordinaria, architetto Massimo Panara, quindi un tecnico di settore.
Le due conferenze di VA si sono tenute nell’ottobre 2020 e nel settembre 2021, pertanto dopo la suindicata nomina.
Ne consegue il rigetto anche del terzo mezzo.
1.4 Nel quarto motivo la società sostiene che la variante avrebbe determinato una incidenza di attrezzature pubbliche in misura sette volte maggiore (132,25 mq per abitante) rispetto al limite minimo di 18 mq fissato dall’art. 3 del DM n. 1444 del 1968 e questo senza alcuna adeguata motivazione.
Sul punto occorre premettere che la soglia di cui all’art. 3 del DM non è una soglia massima inderogabile ma soltanto una misura minima; inoltre dalla lettura della relazione illustrativa alla variante si desume che il valore di 132,22 (e non 132,25) mq / abitante è una descrizione dello stato di fatto all’interno del PGT (cfr. il doc. 12 della ricorrente, capitolo 10.3, pag. 243 della relazione).
Nella stessa relazione, sempre alla citata pag. 243, si legge che per effetto della variante la quota di standard passa da 132,22 a 121,28 mq per abitante ma che rimane in ogni caso molto alta.
La variante, di conseguenza, non ha incrementato la dotazione minima di servizi ma l’ha semmai ridotta, pur mantenendola ad alti livelli, il che costituisce comunque un elemento positivo per la città.
Ne conseguono il rigetto del quarto motivo e dell’intero ricorso in epigrafe.
2. La peculiarità delle questioni trattate ed il particolare andamento della controversia inducono il Collegio a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni sua domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB IA, Presidente
NI CH, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI CH | AB IA |
IL SEGRETARIO