Versione
2 febbraio 2013
2 febbraio 2013
Art. 48. Disciplina transitoria per la pratica professionale 1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475 , le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».
Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'articolo1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475 (Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell' articolo 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1. - 1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.".
2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475 , le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».
Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'articolo1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475 (Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell' articolo 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1. - 1. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.".
Commentari • 2
- 1. Consiglio Nazionale Forense: Parere n. 51 del 22/05/2013 - chiarimenti sulla disciplina del praticante abilitato al patrocinioDott. Emanuele Mascolo · https://www.studiocataldi.it/ · 12 aprile 2021 · 10.447254
[…] Per l'effetto, trova logica applicazione, anche in tale ambito, la disciplina transitoria recata dall'art. 48 della legge n. 247/2012, in forza della quale, fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della medesima e fatta salva la riduzione del periodo di tirocinio, l'accesso all'esame di abilitazione, per il cui svolgimento il tirocinio è necessariamente propedeutico, resta disciplinato dalle disposizioni precedenti.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 7
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/04/2017, n. 1873Provvedimento: […] - l'art. 48 della legge n. 247/2012 ha riformulato e disciplinato ex novo la composizione delle commissioni, con abrogazione tacita della disciplina previgente e comunque senza riprodurre la disposizione sulla fungibilità dei membri;Leggi di più...
- violazione dei principi di uguaglianza e imparzialità·
- principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa·
- sostituzione dei membri delle commissioni·
- motivazione delle sentenze·
- valutazione delle prove scritte·
- esame di abilitazione alla professione di avvocato·
- eccesso di potere·
- composizione delle commissioni d'esame·
- regolamento delle spese processuali·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato