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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 16/11/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1103 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a OR (FC) in [...]_1
15/09/1984 C.F. C.F._1
2. nata a OR (FC) in [...]_1
11/11/1987 C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. MARZOCCHI CLAUDIO con ricorso depositato in data 20/05/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato a [...] il [...]. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
“1. gli odierni ricorrenti vivranno, come già stanno facendo di comune accordo da qualche mese, separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il Sig. rimarrà nella casa dove la famiglia aveva fissato la residenza: CP_1 immobile acquistato in comproprietà dagli odierni ricorrenti. Mentre la Sig.ra
, che al momento si trova domiciliata presso l'abitazione dei di lei Parte_1 genitori sita in LI (FC) Via Giardino n. 39 Int. 1, nell'attesa di trasferirsi presso altra sistemazione abitativa, che acquisterà, sita in NO (FC) Via Cellaimo n. 2686 Int. 2 dove collocherà anche la propria residenza e quella del figlio
Trasferimento che dovrebbe materializzarsi entro l'agosto 2025. Per_1
3. Rispetto al pagamento del mutuo, i coniugi hanno già previsto che dello stesso si obbligherà d'ora innanzi il solo Sig. : avendo altresì già Controparte_1 provveduto a liberare da ogni impegno in tal senso la Sig.ra Parte_1 anche nei confronti dell'Istituto Bancario erogatore del mutuo.
4. I Sig.ri e , anzi, evidenziano di aver già Controparte_1 Parte_1 sciolto la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà procedendo al trasferimento in proprietà esclusiva del suddetto immobile al Sig. CP_1
(doc. 12).
[...]
1 5. La cessione di cui ante, avviene con conguaglio (pari ad € 38.150,00: doc. 13). Invero il presente trasferimento immobiliare viene preso dai genitori del minore in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che gli stessi hanno Per_1 assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici.
6. Entrambi i genitori, pertanto, in virtù dei presenti accordi presi ed ut supra descritti, dichiarano di rinunciare, ora per allora, a qualsivoglia pretesa, economica e non, l'uno nei confronti dell'altra: a qualsiasi titolo, ma in particolare a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Per_1
7. Nella frequentazione del figlio i genitori hanno già raggiunto l'accordo Per_1 di suddividersi lo stesso tempo di permanenza presso di sé del minore in parola, provvedendo, in base ai rispettivi impegni, settimanalmente a prevedere il calendario della settimana entrante. In ogni caso, l'accordo che da più di un mese stanno seguendo regolarmente, nel rispetto anche delle volontà e delle esigenze pratiche del figlio, peraltro con ottima reciproca soddisfazione, è quello di tenere con sé il figlio una settimana (7 giorni) ciascuno (in prevalenza: dalle 8.00 del sabato Per_1 precedente alle 8.00 del sabato successivo).
8. I genitori si impegnano, per questo, a corrispondere il 50% delle spese sia ordinarie che straordinarie che di volta in volta effettueranno e documenteranno.
9. L'assegno unico, attualmente pari ad € 340,00, come così è stato, da sempre concordato tra i genitori, rimarrà a totale disposizione della madre, Sig.ra
[...]
. Parte_1
10. Il sussidio economico (indennità di accompagnamento) erogato a favore del figlio a seguito del riconoscimento dell'handicap di cui è portatore (doc. 14) Per_1 rimarrà veicolato sul conto corrente dedicato al minore in parola (doc. 15).
11. Quanto al resto, le parti dichiarano di aver regolato preventivamente ogni aspetto economico passato e presente tra loro, dichiarando di nulla avere a che pretendere, per nessun titolo e/o ragione, l'una nei confronti dell'altro”. Spese legali compensate tra le parti, come da accordo. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 20/05/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
3
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a OR (FC) in [...]_1
15/09/1984 C.F. C.F._1
2. nata a OR (FC) in [...]_1
11/11/1987 C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. MARZOCCHI CLAUDIO con ricorso depositato in data 20/05/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato a [...] il [...]. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
“1. gli odierni ricorrenti vivranno, come già stanno facendo di comune accordo da qualche mese, separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il Sig. rimarrà nella casa dove la famiglia aveva fissato la residenza: CP_1 immobile acquistato in comproprietà dagli odierni ricorrenti. Mentre la Sig.ra
, che al momento si trova domiciliata presso l'abitazione dei di lei Parte_1 genitori sita in LI (FC) Via Giardino n. 39 Int. 1, nell'attesa di trasferirsi presso altra sistemazione abitativa, che acquisterà, sita in NO (FC) Via Cellaimo n. 2686 Int. 2 dove collocherà anche la propria residenza e quella del figlio
Trasferimento che dovrebbe materializzarsi entro l'agosto 2025. Per_1
3. Rispetto al pagamento del mutuo, i coniugi hanno già previsto che dello stesso si obbligherà d'ora innanzi il solo Sig. : avendo altresì già Controparte_1 provveduto a liberare da ogni impegno in tal senso la Sig.ra Parte_1 anche nei confronti dell'Istituto Bancario erogatore del mutuo.
4. I Sig.ri e , anzi, evidenziano di aver già Controparte_1 Parte_1 sciolto la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà procedendo al trasferimento in proprietà esclusiva del suddetto immobile al Sig. CP_1
(doc. 12).
[...]
1 5. La cessione di cui ante, avviene con conguaglio (pari ad € 38.150,00: doc. 13). Invero il presente trasferimento immobiliare viene preso dai genitori del minore in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che gli stessi hanno Per_1 assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici.
6. Entrambi i genitori, pertanto, in virtù dei presenti accordi presi ed ut supra descritti, dichiarano di rinunciare, ora per allora, a qualsivoglia pretesa, economica e non, l'uno nei confronti dell'altra: a qualsiasi titolo, ma in particolare a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore Per_1
7. Nella frequentazione del figlio i genitori hanno già raggiunto l'accordo Per_1 di suddividersi lo stesso tempo di permanenza presso di sé del minore in parola, provvedendo, in base ai rispettivi impegni, settimanalmente a prevedere il calendario della settimana entrante. In ogni caso, l'accordo che da più di un mese stanno seguendo regolarmente, nel rispetto anche delle volontà e delle esigenze pratiche del figlio, peraltro con ottima reciproca soddisfazione, è quello di tenere con sé il figlio una settimana (7 giorni) ciascuno (in prevalenza: dalle 8.00 del sabato Per_1 precedente alle 8.00 del sabato successivo).
8. I genitori si impegnano, per questo, a corrispondere il 50% delle spese sia ordinarie che straordinarie che di volta in volta effettueranno e documenteranno.
9. L'assegno unico, attualmente pari ad € 340,00, come così è stato, da sempre concordato tra i genitori, rimarrà a totale disposizione della madre, Sig.ra
[...]
. Parte_1
10. Il sussidio economico (indennità di accompagnamento) erogato a favore del figlio a seguito del riconoscimento dell'handicap di cui è portatore (doc. 14) Per_1 rimarrà veicolato sul conto corrente dedicato al minore in parola (doc. 15).
11. Quanto al resto, le parti dichiarano di aver regolato preventivamente ogni aspetto economico passato e presente tra loro, dichiarando di nulla avere a che pretendere, per nessun titolo e/o ragione, l'una nei confronti dell'altro”. Spese legali compensate tra le parti, come da accordo. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 20/05/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti, come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 16/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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