Sentenza 26 maggio 2015
Massime • 1
Il ricorso per cassazione contro le sentenze di proscioglimento in udienza preliminare è inibito all'imputato solo quando l'assoluzione sia stata disposta per non avere egli commesso il fatto o perché il fatto stesso non sussiste, analogamente all'appello contro le sentenze rese all'esito del dibattimento; ne consegue che la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione resa in udienza preliminare è sempre impugnabile, anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo il ricorrente sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2015, n. 49663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49663 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2015 |
Testo completo
49 6 63/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Асп LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 26 Dott. MANNINO Saverio Felice Presidente maggio 2015 SENTENZA N.1166 Dott. GRILLO Renato Consigliere Dott. MÚLLIRI Guicla Consigliere Consigliere rel. Dott. GENTILI Andrea Dott. SCARCELLA Alessio Consigliere REGISTRO GENERALE n. 48445 del 2014 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: LA DO, nato a [...] il [...]; Avverso la sentenza n. 820/13 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma del 21 marzo 2013; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 28 marzo 2013 all'esito di udienza camerale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti, fra l'altro, di AS DO, cui era stata contestata, nella qualità a suo tempo rivestita di Commissario governativo per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania, la violazione dell'art. 256, comma 1, del digs n. 252 del 2006, per essersi la contravvenzione in rubrica estinta per prescrizione. Ha precisato il Gup che la compiuta disamina degli elementi di prova enucleabili dagli atti di indagine non aveva consentito, in applicazione delle regole di giudizio che governano la celebrazione e la definizione dell'udienza preliminare, di ritenere sussistenti, prioritariamente alla dichiarazione di intervenuta estinzione del reato contestato per effetto della maturata prescrizione, le condizioni per il proscioglimento nel merito dell'imputato. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AS, avvalendosi, in ragione della qualità di pubblico funzionario avendo rivestito la quale è stata elevata la imputazione a suo carico, del patrocinio della Avvocatura dello Stato. La impugnazione è articolata su tre motivi;
col primo è censurata la sentenza emessa all'esito della udienza preliminare stante la mancanza di Al un'adeguata motivazione sia in ordine alla richiesta di proscioglimento nel merito avanzata dalla difesa dell'attuale ricorrente, sia in ordine alla dedotta manifesta nullità del capo di imputazione contestato al AS. Ad avviso del ricorrente il Gup si sarebbe limitato, in assenza di un effettivo approfondimento degli atti e di un resoconto in sede di motivazione di tale operazione, ad adottare una formula di stile, inidonea a dare conto delle ragioni ostative al proscioglimento nel merito. Col secondo motivo di impugnazione la difesa del ricorrente ha dedotto la violazione di legge per non essere stata dichiarata la evidente nullità del capo di imputazione, privo, come rilevato in sede di udienza preliminare, dei necessari requisiti di chiarezza e precisione;
ad avviso del ricorrente il Gup avrebbe dovuto attivare i previsti meccanismi correttivi invitando il Pm ad emendare la contestazione viziata;
non avendo ciò fatto, ed essendo pertanto, rimasto lo stato viziato della contestazione, la sentenza emessa sulla base di essa era risultata a sua volta viziata. Col terzo motivo è censurata la asserita violazione di legge, in relazione all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., per non avere il Gup, di fronte alla evidenza della insussistenza, quanto alla loro rilevanza penale, delle condotte attribuite al AS, disposto il proscioglimento dello stesso nel merito. 2 In particolare la difesa del ricorrente, a prescindere da ogni questione in ordine alla possibilità di rinvenire a carico del ricorrente un obbligo di impedire l'evento, in forza del quale possano diventare rilevanti anche eventuali condotte omissive a lui genericamente attribuite, osserva che AS si era attenuto, nell'esecuzione dell'incarico di cui al capo di imputazione, alle prescrizioni contenute delle ordinanze emesse in sede emergenziale, che, in deroga alle vigenti disposizioni, consentivano le condotte di trasporto e di deposito dei rifiuti a lui addebitate;
quanto, infine, alla contestata miscelazione di rifiuti, essendo essa relativa non a rifiuti pericolosi, essa era comunque penalmente irrilevante. Con successive memoria difensiva depositata il 22 aprile 2015 la difesa del ricorrente ha insistito nelle proprie argomentazioni. CONSIDERATO IN DIRITTO Essendo il ricorso risultato fondato, la sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata. Rileva, in via preliminare, questa Corte la astratta ammissibilità della impugnazione presentata dal AS avverso la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., pronunziata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nei suoi confronti. Invero, in più occasioni questa Corte ha affermato che è suscettibile di appello ad istanza dell'imputato la sentenza con la quale è stata dichiarata la AV estinzione per prescrizione del reato al medesimo contestato pur quando questi non abbia espressamente rinunziato alla prescrizione stessa (Corte di cassazione, Sezione II penale, 3 maggio 2011, n. 17102); è stato, infatti, rilevato che, sussistendo un giustificato interesse da parte dell'imputato acciocché il suo processo sia definito con una formula che sia nei suoi confronti ampiamente liberatoria, vi è preclusione alla impugnazione solo quando la sentenza con la quale è stato pronunziato il proscioglimento dell'imputato dal delitto a lui contestato sia stata pronunziata con le formule per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non sussiste, dovendosi, viceversa, ritenere ammissibile l'impugnazione laddove la formula assolutoria sia meramente dichiarativa della avvenuta estinzione del reato per prescrizione, stante l'interesse dell'impugnante ad avere un'assoluzione con formula più favorevole, secondo il disposto dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 8 gennaio 2003, n. 87). Ritiene la Corte che analogo principio debba essere pronunziato, mutatis mutandis, anche nel caso in cui il proscioglimento dell'imputato sia stato dichiarato non all'esito di giudizio dibattimentale ma a seguito della celebrazione della udienza preliminare. 3 Infatti, premesso che, secondo il disposto di cui all'art. 428 cod. proc. pen., avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in tale sede è ammessa, in caso di proscioglimento per ragioni diverse dalla insussistenza del fatto o dal non averlo commesso il prevenuto, non la proposizione del gravame ma il ricorso per cassazione, ritiene la Corte che la rilevanza dell'interesse del prevenuto ad essere prosciolto dal reato a lui contestato con formula più ampia di quella derivante dall'avvenuta estinzione del reato per effetto delle intervenuta prescrizione, è tale che, anche nel caso del proscioglimento ex art. 425 cod. proc. pen., sia suscettibile di impugnazione la sentenza emessa all'esito della udienza preliminare laddove il prevenuto, sebbene non abbia espressamente rinunziato alla prescrizione, deduca che, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ricorrano gli elementi per la pronunzia di una formula assolutoria nei suoi confronti ampiamente liberatoria. Tanto premesso, rileva questa Corte che, sebbene la funzione di controllo che in sede di legittimità questa Corte è legittimata a svolgere in relazione alla motivazione della sentenza di non luogo a procedere pronunziata ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., non possa avere ad oggetto gli elementi acquisiti dal Pubblico ministero ma solamente la giustificazione adottata dal Giudice nel valutarli e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico adottato nella valutazione di insieme degli elementi acquisiti dalla pubblica accusa onde AV escludere che questi siano sufficiente per giungere ad una sentenza di condanna (Corte di cassazione, Sezione II penale, 5 febbraio 2014, n. 5669; idem Sezione VI penale, 28 agosto 2013, n. 35668), deve, tuttavia rilevarsi che, nel pronunziare la sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve esaminare, secondo un ordine di logica priorità, se si è in presenza di una situazione probatoria pacifica, nel senso della esistenza della prova dell'innocenza ovvero della mancanza della prova della colpevolezza, ovvero, se, sulla base di una valutazione prognostica sulla potenzialità espansiva nel futuro dibattimento degli elementi di prova disponibili, quadro probatorio appaia insufficiente o contraddittorio (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 dicembre 2008, n. 46403). Ciò che, in ogni caso, il Gup deve fare è rendere manifeste, attraverso motivazione del suo provvedimento, le ragioni che lo hanno condotto alla assunzione di una decisione in luogo di un'altra. Nel caso di specie, viceversa, il Gup ha escluso la possibilità di procedere ad un proscioglimento nel merito dell'attuale ricorrente, privilegiando pertanto la dichiarazione di non luogo a provvedere stante la intervenuta prescrizione, senza fornire un'adeguata motivazione in ordine a tale sua scelta;
questi si è, 4 infatti, limitato ad osservare rendendo del tutto apparente la motivazione del provvedimento in tal modo adottato in quanto non idonea svolgere il compito di esternazione ed illustrazione delle ragioni del decidere che gli - elementi di prova enucleabili dagli atti, dei quali non è assolutamente indicato né il contenuto né i motivi della ritenuta inefficienza probatoria, non consentivano di ritenere sussistenti le condizioni per il proscioglimento del prevenuto nel merito. Essendo siffatta motivazione evidentemente non tale da ostendere le effettive ragioni del decidere, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma che provvederà a nuovamente esaminare la posizione del AS in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pm di Roma nel procedimento definito con la sentenza impugnata.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore фасибма Anda fuitaвића 17 DIC 2015 IL ND ERE UA d 5 S U