Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2015, n. 49663
CASS
Sentenza 26 maggio 2015

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Il ricorso per cassazione contro le sentenze di proscioglimento in udienza preliminare è inibito all'imputato solo quando l'assoluzione sia stata disposta per non avere egli commesso il fatto o perché il fatto stesso non sussiste, analogamente all'appello contro le sentenze rese all'esito del dibattimento; ne consegue che la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione resa in udienza preliminare è sempre impugnabile, anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo il ricorrente sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2015, n. 49663
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49663
    Data del deposito : 26 maggio 2015

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