CASS
Sentenza 25 maggio 2023
Sentenza 25 maggio 2023
Massime • 1
La declaratoria di improcedibilità del reato per sopravvenuta remissione di querela, accettata dagli appellanti, ma pronunziata nei confronti di uno solo di essi attesa l'inammissibilità per tardività dell'appello del coimputato, si estende a quest'ultimo ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 34927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34927 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AO AU, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta remissione della querela;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. Claudio BRAGAGLIA e Avv. Dario BARBERIS, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della coimputata del NE (EL ES RB) per essere il reato alla stessa ascritto in concorso con il NE estinto per remissione di querela, mentre ha rigettato la richiesta del NE di estensione degli effetti della sentenza nei confronti del NE con conferma della condanna nei confronti dello stesso per il delitto ascritto (art. 110, 640 cod. pen.). Penale Sent. Sez. 2 Num. 34927 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 25/05/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il NE deducendo cinque motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta abnormità e manifesta illogicità della sentenza, nonché nullità ai sensi dell'art. 546, ultimo comma, cod. proc. pen.; in sede di giudizio di appello era stata omessa la citazione del NE;
era stata presentata memoria dal difensore ritenendo sussistenti i presupposti dell'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.; la Corte di appello riteneva fondata la richiesta, rinviava il processo e ordinava la citazione nel secondo giudizio del NE non appellante;
all'udienza del 28/04/2022 il difensore della parte civile rimetteva la querela con revoca della costituzione di parte civile e ciò nonostante la Corte di appello, pur avendo dichiarato estinto il reato nei confronti della coimputata EL, rigettava la richiesta di effetto estensivo dell'imputazione nei confronti del NE. Il processo di appello avrebbe dovuto avere il medesimo esito per entrambi gli imputati, la decisione di caratterizza per atipicità e abnormità, oltre che per manifesta illogicità avendo ritenuto la ricorrenza di motivi a valenza meramente soggettiva. La sentenza impugnata non rientrava tra le tipologie previste e disciplinate dall'art. 604 e 605 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., con erronea applicazione del disposto di cui agli art. 587, comma 1, e 601, comma 1, cod. proc. pen.; la richiesta di integrazione del contraddittorio, poi effettivamente disposta dalla Corte di appello, si pone in insanabile contrasto con la decisione finale;
nel caso in esame contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello non ricorrevano motivi esclusivamente personali. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto travisamento quanto all'aver la Corte di appello escluso l'esistenza di un motivo sulla sussistenza del fatto, motivo per definizione oggettivo e non esclusivamente personale, con conseguente violazione dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.; il primo motivo di appello si concludeva chiedendo il proscioglimento della EL perché il fatto non sussiste. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta illogicità della motivazione quanto all'avere la Corte di appello affermato che i motivi della EL si caratterizzassero per essere di natura strettamente personale. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.; la EL non si limitava a 2 criticare la sentenza di primo grado, ma spendeva consistenti argomentazioni volte a contestare la sussistenza del fatto e la presenza di artifici e raggiri 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per remissione e contestuale accettazione della querela. 2. È effettivamente emerso quanto allegato dalla difesa. Ovvero l'integrazione del contraddittorio nei confronti del NE coimputato non appellante, e la mancata applicazione nei confronti dello stesso dell'effetto estensivo conseguente alla pronuncia di non doversi procedere nei confronti della coimputata appellante, nonostante la stessa avesse proposto motivi di appello a carattere non strettamente personale, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, ed anzi al contrario a carattere evidentemente oggettivo in ordine alla effettiva sussistenza del fatto ascritto ed alla ricorrenza degli artifici e raggiri imputati al NE. 3. Nel caso di specie la Corte di appello ha, in modo evidentemente contraddittorio ed illogico, da una parte integrato il contraddittorio e dall'altra escluso l'effetto estensivo dell'intervenuta remissione della querela una volta che il NE era diventato parte del giudizio seppure ad adiuvandum ed aveva accettato esplicitamente la remissione della querela (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, Rv. 266917-01; Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, Gargiulo, Rv. 261697- 01). In tal senso occorre considerare come non sia stata data corretta applicazione al principio di diritto già enunciato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale - atteso il disposto dell'art 155, comma secondo, cod. pen. dispone che: "la remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata" - la declaratoria di improcedibilità del reato per sopravvenuta remissione di querela, accettata dagli appellanti ma pronunziata nei confronti di uno solo di essi (essendo l'appello del coimputato inammissibile per tardività), si estende, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., anche al coimputato (Sez. 2, n. 17309 del 24/01/2013, Rv. 255536-01). 4. In tal senso questa Corte ha già ampiamente chiarito che: "l'art. 587 cod. proc. pen. disciplina la possibile estensione dell'impugnazione e quindi della 3 g sentenza al coimputato non appellante. L'articolo ha sostanzialmente recepito la disposizione già contenuta nell'art. 203 Codice del 1930.
Considerato che
nel nuovo processo non vi sono disposizioni che consentano la mutazione della linea ermeneutica adottata da questa Corte nella vigenza del codice abrogato, può affermarsi che il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art. 587 cod. proc. pen., si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente), al verificarsi del quale questi diviene partecipe del beneficio conseguito dal coimputato. La norma non attribuisce all'imputato non impugnante un autonomo diritto all'esame dei motivi dedotti dal coimputato, ma stabilisce l'estensione degli effetti favorevoli della sentenza che accolga tali motivi non esclusivamente personali. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, anche sotto l'imperi° del vecchio codice, l'effetto estensivo dell'impugnazione si concreta nella facoltà di un soggetto, che non ha proposto l'impugnazione, di prendere parte al nuovo giudizio promosso da altro soggetto, col quale abbia interesse identico o affine. Solo nei limiti segnati dalla domanda dell'impugnante, vigendo nei procedimenti di impugnazione il principio della disponibilità del rapporto processuale, il non impugnante è ammesso a sviluppare la propria difesa, nel senso che egli può aderire alle ragioni addotte dall'impugnante, senza essere titolare di un autonomo diritto all'accertamento della fondatezza dell'impugnazione. Gli effetti favorevoli, infatti, non sono legati alla cognizione del gravame ma si verificano indipendentemente dallo svolgimento, da parte del non impugnante di qualsiasi attività processuale e si producono sia a favore dei coimputati che non abbiano proposto impugnazione sia a favore di quelli che ne hanno proposta una inammissibile. Si può dunque affermare che si verifica una estensione del rapporto processuale nonché della sentenza (nei capi in cui vengono accolti i motivi di portata comune) in quanto questa costituisce l'atto conclusivo del rapporto. L'art. 587 c.p.p. pone solo la condizione che i motivi non siano esclusivamente personali, e mira unicamente ad impedire che si formi il giudicato su una posizione di carattere oggettivo, la quale con la impugnazione di uno dei soggetti del rapporto processuale è ancora "sub iudice": il giudicato quindi su tale questione non si è ancora formato ed il giudizio in corso per uno è ugualmente in corso per l'altro responsabile dello stesso reato. Lo scopo del legislatore è proprio quello di evitare che si formi il giudicato per l'uno 4 e non per l'altro sulla stessa posizione con la inevitabile ed assurda conseguenza di eventuali contraddizioni di giudicato all'esito dei giudizio di impugnazione;
pertanto finché è in piedi l'impugnazione si tende ad evitare "de jure" e di ufficio che si abbiano giudicati contrastanti. La giurisprudenza richiama infatti a fondamento dell'estensione dell'impugnazione la finalità di eliminare o di evitare il contrasto di giudicati, di impedire ingiustificate disparità di trattamento fra coimputati che si trovino in posizioni sostanziali o processuali identiche, ovvero più in generale la finalità di attuare l'unità e la logicità della giurisdizione o di realizzare quelle superiori esigenze di giustizia che in paribus causis paria jura desiderat. A seguito dell'impugnazione su punti non esclusivamente personali la questione comune è devoluta al giudice superiore il quale non può che pronunciare nei confronti di tutti risolvendo una sola volta detta questione. Perché si realizzi l'estensione dell'impugnazione è però richiesta una qualità negativa e cioè che i motivi non siano esclusivamente personali. La possibilità dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da un coimputato non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante se i motivi dell'impugnante sono esclusivamente personali;
in tal caso non ricorrendo le condizioni richieste dalla norma in esame non viene infranto il principio di evitare giudicati contrastanti tra loro, in quanto la posizione di ciascun imputato è dei tutto autonoma rispetto a quella degli altri. Anche qualora nei confronti dell'impugnante, instauratosi il regolare rapporto processuale, debba trovare applicazione l'art. 129 c.p.p., per il diverso effetto estensivo nei confronti del non impugnante occorre sempre, trattandosi di deroga al principio della "res iudicata", che ricorrano le condizioni espressamente previste dall'art. 587 c.p.p. per l'applicazione, in via eccezionale, dell'istituto in esame. Deve, pertanto, ritenersi, in base alle considerazioni innanzi svolte, che nel caso in esame doveva trovare applicazione la declaratoria di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela alla coimputata, la cui impugnazione è stata ritenuta inammissibile, considerato che i motivi di impugnazione erano comuni e quindi non esclusivamente personali del coimputato impugnante. Nel caso in esame vi erano tutte le condizioni per il prodursi dell'estensione con la conseguenza che dovevano trovare applicazione nei confronti del coimputato non impugnante le declaratorie previste dall'art. 129 c.p.p., fra le quali rientra la sopravvenuta estinzione del reato per intervenuta remissione di querela." 5. La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela.
P.Q.M.
5 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta remissione della querela;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. Claudio BRAGAGLIA e Avv. Dario BARBERIS, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della coimputata del NE (EL ES RB) per essere il reato alla stessa ascritto in concorso con il NE estinto per remissione di querela, mentre ha rigettato la richiesta del NE di estensione degli effetti della sentenza nei confronti del NE con conferma della condanna nei confronti dello stesso per il delitto ascritto (art. 110, 640 cod. pen.). Penale Sent. Sez. 2 Num. 34927 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 25/05/2023 2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il NE deducendo cinque motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta abnormità e manifesta illogicità della sentenza, nonché nullità ai sensi dell'art. 546, ultimo comma, cod. proc. pen.; in sede di giudizio di appello era stata omessa la citazione del NE;
era stata presentata memoria dal difensore ritenendo sussistenti i presupposti dell'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.; la Corte di appello riteneva fondata la richiesta, rinviava il processo e ordinava la citazione nel secondo giudizio del NE non appellante;
all'udienza del 28/04/2022 il difensore della parte civile rimetteva la querela con revoca della costituzione di parte civile e ciò nonostante la Corte di appello, pur avendo dichiarato estinto il reato nei confronti della coimputata EL, rigettava la richiesta di effetto estensivo dell'imputazione nei confronti del NE. Il processo di appello avrebbe dovuto avere il medesimo esito per entrambi gli imputati, la decisione di caratterizza per atipicità e abnormità, oltre che per manifesta illogicità avendo ritenuto la ricorrenza di motivi a valenza meramente soggettiva. La sentenza impugnata non rientrava tra le tipologie previste e disciplinate dall'art. 604 e 605 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., con erronea applicazione del disposto di cui agli art. 587, comma 1, e 601, comma 1, cod. proc. pen.; la richiesta di integrazione del contraddittorio, poi effettivamente disposta dalla Corte di appello, si pone in insanabile contrasto con la decisione finale;
nel caso in esame contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello non ricorrevano motivi esclusivamente personali. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto travisamento quanto all'aver la Corte di appello escluso l'esistenza di un motivo sulla sussistenza del fatto, motivo per definizione oggettivo e non esclusivamente personale, con conseguente violazione dell'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.; il primo motivo di appello si concludeva chiedendo il proscioglimento della EL perché il fatto non sussiste. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta illogicità della motivazione quanto all'avere la Corte di appello affermato che i motivi della EL si caratterizzassero per essere di natura strettamente personale. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen.; la EL non si limitava a 2 criticare la sentenza di primo grado, ma spendeva consistenti argomentazioni volte a contestare la sussistenza del fatto e la presenza di artifici e raggiri 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Deve conseguentemente essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta estinzione del reato per remissione e contestuale accettazione della querela. 2. È effettivamente emerso quanto allegato dalla difesa. Ovvero l'integrazione del contraddittorio nei confronti del NE coimputato non appellante, e la mancata applicazione nei confronti dello stesso dell'effetto estensivo conseguente alla pronuncia di non doversi procedere nei confronti della coimputata appellante, nonostante la stessa avesse proposto motivi di appello a carattere non strettamente personale, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, ed anzi al contrario a carattere evidentemente oggettivo in ordine alla effettiva sussistenza del fatto ascritto ed alla ricorrenza degli artifici e raggiri imputati al NE. 3. Nel caso di specie la Corte di appello ha, in modo evidentemente contraddittorio ed illogico, da una parte integrato il contraddittorio e dall'altra escluso l'effetto estensivo dell'intervenuta remissione della querela una volta che il NE era diventato parte del giudizio seppure ad adiuvandum ed aveva accettato esplicitamente la remissione della querela (Sez. 6, n. 21739 del 29/01/2016, Tarantini, Rv. 266917-01; Sez. 1, n. 44319 del 30/09/2014, Gargiulo, Rv. 261697- 01). In tal senso occorre considerare come non sia stata data corretta applicazione al principio di diritto già enunciato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale - atteso il disposto dell'art 155, comma secondo, cod. pen. dispone che: "la remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata" - la declaratoria di improcedibilità del reato per sopravvenuta remissione di querela, accettata dagli appellanti ma pronunziata nei confronti di uno solo di essi (essendo l'appello del coimputato inammissibile per tardività), si estende, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., anche al coimputato (Sez. 2, n. 17309 del 24/01/2013, Rv. 255536-01). 4. In tal senso questa Corte ha già ampiamente chiarito che: "l'art. 587 cod. proc. pen. disciplina la possibile estensione dell'impugnazione e quindi della 3 g sentenza al coimputato non appellante. L'articolo ha sostanzialmente recepito la disposizione già contenuta nell'art. 203 Codice del 1930.
Considerato che
nel nuovo processo non vi sono disposizioni che consentano la mutazione della linea ermeneutica adottata da questa Corte nella vigenza del codice abrogato, può affermarsi che il fenomeno processuale dell'estensione dell'impugnazione (in processo plurisoggettivo per lo stesso reato, o in procedimento cumulativo) in favore del coimputato non impugnante (o l'impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), di cui all'art. 587 cod. proc. pen., si risolve nella prospettazione di un evento (quale il riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo sull'impugnazione, della fondatezza del motivo non esclusivamente personale dedotto dall'impugnante diligente), al verificarsi del quale questi diviene partecipe del beneficio conseguito dal coimputato. La norma non attribuisce all'imputato non impugnante un autonomo diritto all'esame dei motivi dedotti dal coimputato, ma stabilisce l'estensione degli effetti favorevoli della sentenza che accolga tali motivi non esclusivamente personali. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, pronunciatasi anche a Sezioni Unite, anche sotto l'imperi° del vecchio codice, l'effetto estensivo dell'impugnazione si concreta nella facoltà di un soggetto, che non ha proposto l'impugnazione, di prendere parte al nuovo giudizio promosso da altro soggetto, col quale abbia interesse identico o affine. Solo nei limiti segnati dalla domanda dell'impugnante, vigendo nei procedimenti di impugnazione il principio della disponibilità del rapporto processuale, il non impugnante è ammesso a sviluppare la propria difesa, nel senso che egli può aderire alle ragioni addotte dall'impugnante, senza essere titolare di un autonomo diritto all'accertamento della fondatezza dell'impugnazione. Gli effetti favorevoli, infatti, non sono legati alla cognizione del gravame ma si verificano indipendentemente dallo svolgimento, da parte del non impugnante di qualsiasi attività processuale e si producono sia a favore dei coimputati che non abbiano proposto impugnazione sia a favore di quelli che ne hanno proposta una inammissibile. Si può dunque affermare che si verifica una estensione del rapporto processuale nonché della sentenza (nei capi in cui vengono accolti i motivi di portata comune) in quanto questa costituisce l'atto conclusivo del rapporto. L'art. 587 c.p.p. pone solo la condizione che i motivi non siano esclusivamente personali, e mira unicamente ad impedire che si formi il giudicato su una posizione di carattere oggettivo, la quale con la impugnazione di uno dei soggetti del rapporto processuale è ancora "sub iudice": il giudicato quindi su tale questione non si è ancora formato ed il giudizio in corso per uno è ugualmente in corso per l'altro responsabile dello stesso reato. Lo scopo del legislatore è proprio quello di evitare che si formi il giudicato per l'uno 4 e non per l'altro sulla stessa posizione con la inevitabile ed assurda conseguenza di eventuali contraddizioni di giudicato all'esito dei giudizio di impugnazione;
pertanto finché è in piedi l'impugnazione si tende ad evitare "de jure" e di ufficio che si abbiano giudicati contrastanti. La giurisprudenza richiama infatti a fondamento dell'estensione dell'impugnazione la finalità di eliminare o di evitare il contrasto di giudicati, di impedire ingiustificate disparità di trattamento fra coimputati che si trovino in posizioni sostanziali o processuali identiche, ovvero più in generale la finalità di attuare l'unità e la logicità della giurisdizione o di realizzare quelle superiori esigenze di giustizia che in paribus causis paria jura desiderat. A seguito dell'impugnazione su punti non esclusivamente personali la questione comune è devoluta al giudice superiore il quale non può che pronunciare nei confronti di tutti risolvendo una sola volta detta questione. Perché si realizzi l'estensione dell'impugnazione è però richiesta una qualità negativa e cioè che i motivi non siano esclusivamente personali. La possibilità dell'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da un coimputato non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante se i motivi dell'impugnante sono esclusivamente personali;
in tal caso non ricorrendo le condizioni richieste dalla norma in esame non viene infranto il principio di evitare giudicati contrastanti tra loro, in quanto la posizione di ciascun imputato è dei tutto autonoma rispetto a quella degli altri. Anche qualora nei confronti dell'impugnante, instauratosi il regolare rapporto processuale, debba trovare applicazione l'art. 129 c.p.p., per il diverso effetto estensivo nei confronti del non impugnante occorre sempre, trattandosi di deroga al principio della "res iudicata", che ricorrano le condizioni espressamente previste dall'art. 587 c.p.p. per l'applicazione, in via eccezionale, dell'istituto in esame. Deve, pertanto, ritenersi, in base alle considerazioni innanzi svolte, che nel caso in esame doveva trovare applicazione la declaratoria di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela alla coimputata, la cui impugnazione è stata ritenuta inammissibile, considerato che i motivi di impugnazione erano comuni e quindi non esclusivamente personali del coimputato impugnante. Nel caso in esame vi erano tutte le condizioni per il prodursi dell'estensione con la conseguenza che dovevano trovare applicazione nei confronti del coimputato non impugnante le declaratorie previste dall'art. 129 c.p.p., fra le quali rientra la sopravvenuta estinzione del reato per intervenuta remissione di querela." 5. La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela.
P.Q.M.
5 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 maggio 2023.