Sentenza 15 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/2002, n. 7074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7074 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2002 |
Testo completo
07074/02 Aula 'A' REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R E SUPREMA DI CASSAZIONE LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G. N. 6899/99 Rel. Consigliere 8341/99 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron.14900 Dott. Pasquale PICONE Dott. Grazia CATALDI Consigliere Rep. Consigliere - Ud. 29/01/02 Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato OZZOLA MASSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FAILLA EMANUELE, PLATONE UMBERTO, CALCAGNO GENESIO;
intimati e sul 2° ricorso n° 08341/99 proposto da: 2002 EMANUELE, PLATONE UMBERTO, CALCAGNO GENESIO, 394 FAILLA -1- elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato VACIRCA SERGIO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI;
- intimato avverso la sentenza n. 2154/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 04/09/98 - R.G. N. 388/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato VACISCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e rigetto del secondo motivo del ricorso principale;
ricorso incidentale condizionato, inammissibilità o in subordine rigetto cassazione materia del contendere come da verbale di conciliazione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi al Pretore di Genova, AN AI, MB ON e NE NO, premesso: a) che avevano prestato servizio alle dipendenze di ditte appaltatrici di servizi ferroviari per conto dell' (allora) Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato;
b) che erano poi passati alle dipendenze di quest'ultima Azienda, come personale non di ruolo di diritto privato, e di essere stati poi assunti in ruolo nella corrispondente qualifica delle Ferrovie;
c) che, ai sensi dell'art. 15 della legge 6.2.1979, n. 42, era stato loro riconosciuto il diritto ad una somma pari a lire 800 per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni per il lavoro prestato con decorrenza 1.1.1978; beneficio, questo, che era stato poi esteso anche ai periodi prestati in qualità di ex assuntori, coadiutori, incaricati o sostituti convenzionati, dipendenti di ditte appaltatrici;
d) che l'art.4 della legge 1°.7.1982, n. 426 aveva attribuito al Rfu personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda, per il servizio prestato a tutto il 31.12.1980 un ulteriore beneficio economico, consistente in una somma annua commisurata ad ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, sancendone l'applicazione d'ufficio per il personale nei cui confronti fosse stato applicato il citato art. 15 della legge n. 42 del 1979; e) che l'allora) Ente F.S. aveva riconosciuto loro l'ulteriore beneficio, commisurato ai mesi di servizio prestato presso ditte appaltatrici, ma soltanto a far data dal 1°1.1986 anziché dall' 1°.
1.1981. Tutto ciò premesso, i ricorrenti reclamavano il diritto ex art. 4 della citata legge n. 426 del 1982 a vedere rivalutata la c.d. "anzianità pregressa”, per il lavoro prestato alle dipendenze di ditte appaltatrici a far data dal 10.1.1981 anziché dal 1°.1.1986, chiedendo quindi la condanna della s.p.a. F.S. al pagamento delle conseguenti differenze retributive. Resisteva la soc. F.S. eccependo anzitutto la prescrizione, ex art. 2948, n.4 c.c. del credito vantato dalle controparti, e, nel merito, contestava la fondatezza 3 delle domande degli attori, eccependo, in ogni caso, l'erroneità dei conteggi effettuati nei ricorsi. Riuniti i ricorsi, il Pretore adito, con sentenza n. 3981/94, accoglieva le domande, condannando la società convenuta a corrispondere importi vari a ciascuno dei ricorrenti, con accessori e rimborsi delle spese di lite. Proposto appello da parte della società, e nuovamente costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Genova, con sentenza del 4.10.1998 confermava integralmente la decisione di primo grado, ponendo a carico della società F.S. le spese del gravame. Il Tribunale, anzitutto, escludeva l'operatività del termine breve (quinquennale) di prescrizione, dal momento che l'erogazione dei benefici richiesti presupponeva un provvedimento amministrativo che verificasse la sussistenza delle relative condizioni, e provvedesse alla relativa quantificazione: il calcolo delle spettanze dovute, non consisteva infatti, soltanto nella moltiplicazione dell'importo fissato dal citato art.4 della legge n. 426 del 1982, per il periodo di servizio ivi indicato, ma nel ricalcolo delle competenze retributive sulla base della nuova base stipendiale cristallizzata alla data del 10.1.1981 con l'inserimento dell'importo specificato dal medesimo art.4 della legge n.426 del 1982. Nel merito, il Tribunale, richiamando numerosi precedenti, confermati anche dalla sentenza n. 11926/92 di questa Corte, sosteneva che la provvidenza in esame riguardava tutti i dipendenti in favore dei quali era stato applicato l'art. 15 c.1 e 2 della legge n. 42 del 1979, né vi era ragione di discriminare il personale proveniente dalle imprese appaltatrici. Avverso detta sentenza la s.p.a. Ferrovie dello Stato – ridenominata società di trasporti e servizi - ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 4 Resistono i lavoratori con controricorso e ricorso incidentale condizionato, quest'ultimo articolato in un unico motivo. In prossimità dell'udienza, la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art.- 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve preliminarmente disporsi, ex art. 335 c.p.c. la riunione dei due ricorsi, principale ed incidentale riguardando entrambi la medesima sentenza di appello. Con il primo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2035 e 2948, n. 4 c.c. la società ricorrente rileva che, diversamente da - quanto ritenuto dal Tribunale di Genova, il regime prescrizionale applicabile ai crediti in questione è quello stesso proprio dei rapporti di lavoro di natura privatistica, il che vale anche per i rapporti dedotti in giudizio, per effetto della privatizzazione operata dalla legge 17.5.1985, n. 210 di riforma dell'Azienda F.S. (cita Cass.s.u., 10.8.1996, n. 7406, e Cass., 5.3.1998, n. 2445). Col secondo motivo deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 della legge 30.4.1982, n. 220, 15,c.1 della legge n. 42 del 1979 e 4 della legge 1.7.1982, n. 426 lamenta la ricorrente che, pur di fronte ad una - giurisprudenza di legittimità contraria, l'attribuzione della rivalutazione dell'indennità disposta, con decorrenza 1.1.1981, dall'art. 4 più volte citato, si riferisce esclusivamente al personale dell'Azienda autonoma delle F.S. e non anche ai dipendenti delle ditte appaltatrici. Tale tesi fu, del resto, condivisa anche dalle organizzazioni sindacali, dal momento che in dipendenza di accordo tra i sindacati e l'Ente F.S., erano stati rivalutati, nella misura prevista dall'art.4 della legge n. 426/82 i servizi prestati a favore di ditte appaltatrici con decorrenza 1.1.1986. Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato deducendo l'omesso esame di fatto e violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. 5 lamentano i lavoratori che il Tribunale non ha tenuto conto della natura non periodica dei benefici economici in questione. Lo stesso Giudice del gravame, inoltre, avrebbe violato l'art. 2697 c.c. non avendo preso atto del mancato adempimento degli specifici oneri probatori indicati nel corso del giudizio di merito. Va premesso che in prossimità dell'udienza la società ricorrente ed uno dei tre intimati, NE NO, hanno sottoscritto un regolare atto di conciliazione sindacale che pone fine ad ogni pretesa per i titoli fatti valere nella presente controversia, sicché, nei confronti di entrambe le indicate parti deve dichiararsi l'inammissibilità dei rispettivi ricorsi (principale ed incidentale) essendo venuto meno ogni loro interesse alla lite. Con riferimento agli altri due resistenti deve affermarsi, invece, infondatezza del primo motivo del ricorso principale, da cui consegue l'assorbimento del secondo motivo. Risolvendo una controversia del tutto simile questa Corte ha avuto già occasione di chiarire che la prescrizione dei crediti retributivi dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato nel periodo intercorrente tra l'istituzione dell'ente pubblico economico (legge n. 210 del 1985) e la stipulazione dei contratti collettivi ha continuato ad essere disciplinata, così come gli altri aspetti dei rapporti di lavoro, dalle norme in vigore al momento della privatizzazione dei rapporti di lavoro (cfr. art. 21 legge n. 210/1985) e quindi (per effetto dell'abrogazione da parte dell'art. 3 della legge n. 564 del 1981 della norma specifica di cui all'art. 84 della legge n. 34 del 1970) dall'art. 2 del R.D. 19 gennaio 1939 n. 295 relativo agli impiegati dello Stato, così come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 50/1981 sotto il profilo della durata, portata da due a cinque anni, al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto agli altri pubblici dipendenti (cfr. anche la sostituzione dell'art. 2 citato 6 da parte dell'art. 2 della legge n. 428/1985). Nell'occasione è stato precisato che, nonostante l'appartenenza del regime prescrizionale dei crediti retributivi dei dipendenti della società p.a. Ferrovie dello Stato, all'area del pubblico impiego, deve affermarsi che sia applicabile la prescrizione quinquennale, e non quella ordinaria decennale - nel caso di redditi periodici di difficile liquidazione, in quanto richiedenti una ricognizione dei presupposti di fatto e una non semplice quantificazione: un opposto orientamento interpretativo non trova giustificazione nel tenore del citato art. 2 del R.D. n. 295/1939, che prevede il decorso della prescrizione dal giorno della scadenza della rata o dell'assegno spettante per disposizione di legge o di regolamento, anche nel caso in cui sia necessaria una sua liquidazione d'ufficio, e che solo nel caso di diritti derivanti da un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione o comunque discrezionale dell'amministrazione prevede il differimento della decorrenza della giorno della comunicazione del medesima prescrizione breve dal distinzione, pur nell'ambito della provvedimento, in coerenza con la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra situazioni giuridiche protette del dipendente di diritto oppure di interesse legittimo (in questi termini, Cass., 22.5.1999, n. 5003, e già Cass., 5.3.1998, n. 2445). Alla stregua di quanto precede, il ricorso principale va accolto limitatamente al primo motivo, spettando al giudice di rinvio l'accertamento della eventuale prescrizione del diritto vantato dai dipendenti intimati;
mentre rimane assorbito il secondo motivo. Deve inoltre dichiararsi l'infondatezza dell'unico motivo di ricorso incidentale proposto dai resistenti in quanto privi di specificità e, dunque, di decisività sono gli elementi addotti a sostegno della natura “non periodica" dei benefici economici vantati. 7 Nei limiti del motivo accolto, la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Genova, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale con riferimento al ricorrente NE NO. Nulla per le spese con riferimento alla controversia tra la società ricorrente e quest'ultimo resistente. Accoglie il primo motivo del ricorso principale con riferimento ad AN AI ed MB ON, assorbito il secondo motivo. Rigetta il ricorso incidentale proposto dagli stessi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002 Il Consigliere estensore Il Présidente Unile молеIL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 15 MP6.2002 CANCELLIERE IL Move 0 3 A I 1 S 3 S D . 5 , A T T R O , L A № A L ' S L O 3 E L I B 7 E P D S - D I 4 A I N 1 T S G 1 N O O E P S L A J M A D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R I L I N L G E D E S E E R O D 8