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Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 24124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24124 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da POLESE CATERINA nata a [...] [...] avverso la sentenza resa il 7 ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE UE che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza e dell'avv. ANiele Faedda per la parte civile RO ST che chiede il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di parte civile. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza resa il 7 Febbraio 2018 dal Tribunale di Oristano che ha dichiarato ES IN responsabile del reato di truffa aggravata, così diversamente qualificato il fatto ascrittole, originariamente contestato come circonvenzione di incapace. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputata, deducendo: 2.1 Violazione di legge per omessa pronunzia in ordine alla richiesta di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2.2 Violazione degli artt. 157 e seguenti cod.pen., poiché è pacifico che la consumazione del reato di truffa matura nel momento in cui si è verificato il danno conseguente alla disposizione patrimoniale indotta con la condotta fraudolenta. Applicando tale schema il momento consumativo della truffa deve ravvisarsi nel momento in cui l'imputata ha Penale Sent. Sez. 2 Num. 24124 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 28/03/2023 onte avuto la disponibilità dell'abitazione di proprietà (dei due imputati) evento che si è verificato in epoca antecedente a quella indicata nel capo di imputazione. Lo spossessamento della casa di abitazione è infatti intervenuto nel 2009, ovvero 5 anni prima del momento in cui, nella primavera del 2014, il figlio delle persone offese aveva fatto ritorno in Sardegna. Risulta infatti che le due persone offese avevano alloggiato per due anni in un ospizio e per altri tre anni in una casa presa in affitto. Anche l'acquisizione dei risparmi dei due anziani si colloca in epoca coeva e più precisamente in data 8 Aprile 2009, quando venne sottoscritta in favore dell'imputata la delega ad operare sul conto corrente delle due persone offese. 2.3 Violazione dell'art. 124 codice penale in riferimento all'articolo 640 comma 3 codice penale ed improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela, poiché il reato così come riqualificato è perseguibile a querela di parte e tale condizione risulta certamente tardiva in quanto formalizzata solo nell'anno 2014, mentre già dal 2012 le persone offese avevano appreso di tutti gli elementi costitutivi della condotta dell'imputata . CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto. Come esposto in ricorso, il difensore aveva inviato, in occasione della celebrazione per iscritto del giudizio di appello, una nota in cui chiedeva di dichiarare l'estinzione del reato di truffa aggravata per intervenuta prescrizione, osservando che i fatti contestati erano tutti avvenuti in data antecedente al dicembre del 2013. La corte di appello non ha reso sul punto alcuna motivazione mentre, trattandosi di causa estintiva del reato, avrebbe potuto rilevarla anche d'ufficio ex art. 129 cod. proc.pen. Va tuttavia rilevato che la richiesta di prescrizione del reato è fondata su una retrodatazione della data di commissione della truffa e quindi involge valutazioni in ordine al tempus commissi delicti e, presupponendo una diversa ricostruzione in punto di fatto, avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico motivo di gravame, mentre è stata introdotta in giudizio con una semplice richiesta formulata in occasione della discussione. Né può sostenersi che la retrodatazione si imponga ictu ocu/i; i fatti sono contestati come avvenuti dal 24 Aprile 2009 all'agosto 2014, ma dal corpo della motivazione si evince che già nel 2011 la casa veniva indebitamente occupata da altri soggetti e destinata ad utilizzi diversi da quelli comunicati alle due persone offese, che restavano in attesa di rientrare nella loro casa al termine dei lavori di ristrutturazione;
sotto altro profilo, non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la truffa risale alla sottoscrizione della delega ad operare sul conto corrente perché sino a quel momento non vi era stato alcun indebito profitto dell'imputata, nè danno per le persone offese che si erano determinate a sottoscrivere tale delega, per consentire alla nipote di potersi 2 occupare delle loro esigenze economiche. In relazione a questo aspetto della truffa, costituito dagli indebiti prelievi dal conto corrente delle persone offese, occorre fare riferimento alla data dei singoli movimenti bancari. Tuttavia dalla motivazione delle due sentenze di merito non si desume sino a quando siano stati effettuati tali indebiti prelievi. In forza di questt considerazioni poiché la retrodatazione della data del commesso reato non emerge con evidenza dal tenore delle imputazioni e della motivazione, il motivo di ricorso non può trovare accoglimento. 3.2 Le censure in merito alla tardività della querela sono inammissibili poiché non sono state dedotte con i motivi di appello. Sono inoltre manifestamente infondate poiché dal corpo della motivazione non si evince che i due anziani siano stati messi nelle condizioni di comprendere di essere stati raggirati dalla nipote se non all'arrivo del figlio e quindi la querela risulta tempestiva. 3. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto. A questo punto assume rilievo la costatazione che nelle more del giudizio il reato, come c:ontestato nel capo d'imputazione, si è estinto. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione. 4. Poiché la prescrizione è intervenuta solo in questo grado di giudizio, vanno confermate le statuizioni civili e la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, in quanto secondo i principi generali la prescrizione non è indice di soccombenza. (Sez. 6, Sentenza n. 24768 del 31/03/2016 Ud. (dep. 14/06/2016 ) Rv. 267317 - 01)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna l'imputata alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore della costituita parte civile ST RO, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 dpr n. 115/2002. Roma 28 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente IA AN sellino NN AR De TI
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AE UE che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza e dell'avv. ANiele Faedda per la parte civile RO ST che chiede il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di parte civile. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza resa il 7 Febbraio 2018 dal Tribunale di Oristano che ha dichiarato ES IN responsabile del reato di truffa aggravata, così diversamente qualificato il fatto ascrittole, originariamente contestato come circonvenzione di incapace. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputata, deducendo: 2.1 Violazione di legge per omessa pronunzia in ordine alla richiesta di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 2.2 Violazione degli artt. 157 e seguenti cod.pen., poiché è pacifico che la consumazione del reato di truffa matura nel momento in cui si è verificato il danno conseguente alla disposizione patrimoniale indotta con la condotta fraudolenta. Applicando tale schema il momento consumativo della truffa deve ravvisarsi nel momento in cui l'imputata ha Penale Sent. Sez. 2 Num. 24124 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 28/03/2023 onte avuto la disponibilità dell'abitazione di proprietà (dei due imputati) evento che si è verificato in epoca antecedente a quella indicata nel capo di imputazione. Lo spossessamento della casa di abitazione è infatti intervenuto nel 2009, ovvero 5 anni prima del momento in cui, nella primavera del 2014, il figlio delle persone offese aveva fatto ritorno in Sardegna. Risulta infatti che le due persone offese avevano alloggiato per due anni in un ospizio e per altri tre anni in una casa presa in affitto. Anche l'acquisizione dei risparmi dei due anziani si colloca in epoca coeva e più precisamente in data 8 Aprile 2009, quando venne sottoscritta in favore dell'imputata la delega ad operare sul conto corrente delle due persone offese. 2.3 Violazione dell'art. 124 codice penale in riferimento all'articolo 640 comma 3 codice penale ed improcedibilità dell'azione penale per tardività della querela, poiché il reato così come riqualificato è perseguibile a querela di parte e tale condizione risulta certamente tardiva in quanto formalizzata solo nell'anno 2014, mentre già dal 2012 le persone offese avevano appreso di tutti gli elementi costitutivi della condotta dell'imputata . CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato e va respinto. Come esposto in ricorso, il difensore aveva inviato, in occasione della celebrazione per iscritto del giudizio di appello, una nota in cui chiedeva di dichiarare l'estinzione del reato di truffa aggravata per intervenuta prescrizione, osservando che i fatti contestati erano tutti avvenuti in data antecedente al dicembre del 2013. La corte di appello non ha reso sul punto alcuna motivazione mentre, trattandosi di causa estintiva del reato, avrebbe potuto rilevarla anche d'ufficio ex art. 129 cod. proc.pen. Va tuttavia rilevato che la richiesta di prescrizione del reato è fondata su una retrodatazione della data di commissione della truffa e quindi involge valutazioni in ordine al tempus commissi delicti e, presupponendo una diversa ricostruzione in punto di fatto, avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico motivo di gravame, mentre è stata introdotta in giudizio con una semplice richiesta formulata in occasione della discussione. Né può sostenersi che la retrodatazione si imponga ictu ocu/i; i fatti sono contestati come avvenuti dal 24 Aprile 2009 all'agosto 2014, ma dal corpo della motivazione si evince che già nel 2011 la casa veniva indebitamente occupata da altri soggetti e destinata ad utilizzi diversi da quelli comunicati alle due persone offese, che restavano in attesa di rientrare nella loro casa al termine dei lavori di ristrutturazione;
sotto altro profilo, non può condividersi l'assunto difensivo secondo cui la truffa risale alla sottoscrizione della delega ad operare sul conto corrente perché sino a quel momento non vi era stato alcun indebito profitto dell'imputata, nè danno per le persone offese che si erano determinate a sottoscrivere tale delega, per consentire alla nipote di potersi 2 occupare delle loro esigenze economiche. In relazione a questo aspetto della truffa, costituito dagli indebiti prelievi dal conto corrente delle persone offese, occorre fare riferimento alla data dei singoli movimenti bancari. Tuttavia dalla motivazione delle due sentenze di merito non si desume sino a quando siano stati effettuati tali indebiti prelievi. In forza di questt considerazioni poiché la retrodatazione della data del commesso reato non emerge con evidenza dal tenore delle imputazioni e della motivazione, il motivo di ricorso non può trovare accoglimento. 3.2 Le censure in merito alla tardività della querela sono inammissibili poiché non sono state dedotte con i motivi di appello. Sono inoltre manifestamente infondate poiché dal corpo della motivazione non si evince che i due anziani siano stati messi nelle condizioni di comprendere di essere stati raggirati dalla nipote se non all'arrivo del figlio e quindi la querela risulta tempestiva. 3. In conclusione il ricorso è infondato e va respinto. A questo punto assume rilievo la costatazione che nelle more del giudizio il reato, come c:ontestato nel capo d'imputazione, si è estinto. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il reato si è estinto per intervenuta prescrizione. 4. Poiché la prescrizione è intervenuta solo in questo grado di giudizio, vanno confermate le statuizioni civili e la ricorrente va condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, in quanto secondo i principi generali la prescrizione non è indice di soccombenza. (Sez. 6, Sentenza n. 24768 del 31/03/2016 Ud. (dep. 14/06/2016 ) Rv. 267317 - 01)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna l'imputata alla rifusione delle spese di assistenza e difesa in favore della costituita parte civile ST RO, ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 dpr n. 115/2002. Roma 28 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente IA AN sellino NN AR De TI