Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Oggi all'udienza del 4 febbraio 2025 è presente l'avv. Maiese Barbararina la quale nell'interesse della parte ricorrente si riporta a tutti gli scritti difensivi nessuno escluso e ne chiede l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto dedotto prodotto ed eccepito da parte avversa. L'avv Maiese riportandosi alle conclusioni in atti che si hanno qui per integralmente trascritte,chiede che la causa venga trattenuta in decisione con vittoria di spese diritti ed onorari.
Il giudice alle ore 11,50, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 502 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali, vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avvocato Barbara Rina Maiese sito in Vallo della Lucania alla Via Fam. De Mattia civ.7, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c.;
ATTORE
E
( ), e ( C.F Controparte_1 C.F._2 CP_2
), difesi e rappresentati dall'Avv. Riccardo Ruocco presso il cui studio C.F._3
elettivamente domiciliati in Vallo della Lucania alla via pinto 11, come da mandato in atti;
CONVENUTI nato Salerno il 11.09.1969 (C.F. ); CP_2 C.F._3
(P.IVA in persona del Sindaco;
Controparte_3 P.IVA_1
1
rappresentante p.t.;
n persona del legale rappresentante p.t; Controparte_5
CONVENUTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come da verbale di udienza del 4/2/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il sig. con ricorso del 23/3/2023 impugnava il provvedimento del 3/3/2023, con il quale Parte_1
il Tribunale di Vallo della Lucania, in persona della dott.ssa Concetta Serrone aveva disatteso la sua richiesta di liquidazione dell'onorario di consulente tecnico di ufficio nel procedimento n. 1690/2017
R.G., sul presupposto del deposito della relativa istanza oltre il termine di cui all'art. 71 del D.P.R.
N. 115/2002.
Il ricorrente – premesso di essere stato nominato consulente tecnico di ufficio nel procedimento n.
1690/2017 R.G. e di aver regolarmente svolto il proprio incarico – rappresentava di aver depositato in data 7/2/2020 contestualmente alla relazione peritale, anche la specifica delle proprie competenze, mai liquidate nonostante vari solleciti.
Chiedeva la liquidazione del proprio onorario con vittoria di spese.
Si costituivano unicamente e che si rimettevano al Tribunale. Controparte_1 CP_2
Il Tribunale fissava per la discussione orale della causa l'udienza del 21/1/2025, differita al 4/2/2025 per ottenere la visibilità del fascicolo telematico n. 1690/2017 R.G..
In tema di spese di giustizia, la domanda di liquidazione del compenso e delle spese spettanti all'ausiliario del giudice deve essere presentata, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
e a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle relative operazioni;
l'incarico conferito deve intendersi “espletato con il deposito della relazione, con essa avendo dato il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, le risposte ai quesiti formulati e dunque da quel giorno decorrendo
i citati cento giorni” (cfr. Cass. civ. n. 28952/2011 e Cass. civ. n.4373/2015).
L'attore coglie nel segno quanto lamenta di aver tempestivamente richiesto di essere liquidato in data
7/2/2020, come emerge dalla consultazione del fascicolo telematico del procedimento n. 1690/2017
R.G.; la richiesta di liquidazione, cui si rinvia nel provvedimento impugnato, era uno dei solleciti successivamente depositati dal consulente tecnico di ufficio.
Passando all'esame della richiesta di liquidazione avanzata nel procedimento n. 1690/2017 R.G. pendente presso il Tribunale di Vallo della Lucania, l'attore chiedeva a titolo di onorario la
2 liquidazione della somma di euro 3.015,18, di cui euro 800,00 per il rilievo topografico ai sensi delle tabelle approvate con il D.P.R. 352/1988 ( ART. 12) ed euro 2.215,18 per n. 285 vacazioni per tutte le ulteriori attività svolte e a titolo di spese la liquidazione della somma complessiva di euro 292,08
(euro 225,08 per rimborso spese di viaggio, euro 41,00 per riproduzione fotografiche ed euro 26 per riproduzione fotostatiche).
Alla luce del carattere dell'incarico conferito può procedersi alla liquidazione con l'applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. N. 352/1988 limitatamente all'esecuzione del rilievo, secondo quanto previsto dall'art. 12 del citato decreto, ed in relazione a tutte le ulteriori attività l'onorario va commisurato al tempo necessario all'espletamento dell'incarico. In ipotesi di svolgimento di attività diverse ed autonome è possibile, difatti, un conteggio separato e un cumulo di compensi, che nel caso di specie conduce all'applicazione di una delle voci delle tabelle di cui al DP.R. n. 352/1988 e all'applicazione degli onorari a tempo.
La consulenza tecnica di ufficio era depositata il 7/2/2020 in violazione del termine originariamente concesso e successivamente prorogato dal giudice del 15/1/2020.
Tanto premesso, e tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità delle attività svolte, può essere liquidata al consulente a titolo di onorario la somma complessiva di euro 1412,023, così determinata: euro 400,00 in riferimento all'art. 12 del D.P.R. N. 352/1988 ed euro 1718,03 per n. 210 vacazioni, oltre euro 292,08 per spese e applicata sugli onorari la riduzione di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 115/2002 pari ad euro 706,01 (Corte di Cassazione n. 22621/2019).
Quanto alle spese diverse da quelle di viaggio giova ricordare che nessuno può dubitare “che vi siano spese vive che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale, perché insite nella presentazione dell'elaborato, quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e cancelleria indispensabili per la presentazione della relazione. Esse sono documentate in re ipsa, con il deposito della relazione…”
(cfr. Cass. civ. n. 18331/2015).
Le spese, in considerazione della particolarità della vicenda e del parziale accoglimento della domanda, vengono integralmente compensate fra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del da
[...]
nei confronti di , ato Salerno Pt_1 Controparte_1 CP_2 CP_2
il 11.09.1969, in persona del Sindaco, Controparte_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t. e in persona del
[...] Controparte_5
legale rappresentante p., ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
3 1) in parziale accoglimento della domanda liquida in favore dell'attore , quale Parte_1
consulente tecnico di ufficio nel procedimento n. 1690/2017 R.G., la somma complessiva di euro 2118,03 per onorario, oltre IVA e quant'altro dovuto per legge e di euro 292,08 per spese, detratto l'acconto se corrisposto, e pone il pagamento provvisoriamente a carico delle parti in solido;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Dispone che a cura della Cancelleria sia esclusa la visibilità della scrivente sul fascicolo telematico del procedimento n. 1690/2017 R.G..
Così deciso in Vallo della Lucania, 4/2/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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