Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 16/03/2026, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01794/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Acquaviva Coppola, Luigi Di Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Acquaviva Coppola in Napoli, viale Gramsci n. 16;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS--OMISSIS- notificata al sig. -OMISSIS--OMISSIS- avente ad oggetto “ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 33 comma 3 del D.P.R. 380/01 per opere abusive eseguite in Napoli, -OMISSIS-”; b) per quanto occorra del verbale di sopralluogo n. -OMISSIS--OMISSIS-mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a); c) per quanto occorra, dell'istruttoria compiuta dal tecnico istruttore -OMISSIS-, vistata dal Responsabile dell'U.O.C. istruttorie contenziosi amministrativi -OMISSIS-, di protocollo sconosciuto, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a); d) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS--OMISSIS-:
PER L’ANNULLAMENTO:
a) della Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 23.07.2021 notificata al sig. -OMISSIS- in data 16.11.2021 avente ad oggetto “ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33 comma 3 del D.P.R. 380/01 per opere abusive eseguite in Napoli, -OMISSIS-”; b) per quanto occorra del verbale di sopralluogo n. -OMISSIS- del 20.11.2020, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a); c) per quanto occorra, dell’istruttoria compiuta dal tecnico istruttore -OMISSIS-, vistata dal Responsabile dell’U.O.C. istruttorie contenziosi amministrativi -OMISSIS-, di protocollo sconosciuto, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a); d) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
NONCHE’ PER L’ANNULLAMENTO (in virtù dei presenti motivi aggiunti): e) della nota del Comune di Napoli – Dipartimento Sicurezza Servizio Polizia Locale – U.O.T.E. prot. -OMISSIS- con cui il Comandante di Reparto -OMISSIS-. trasmetteva il verbale il sopralluogo eseguito da personale della U.O. Avvocata coadiuvato da personale tecnico del Comune di Napoli del 18.09.2020, mai comunicata né notificata e di cui si è venuti a conoscenza solo a seguito del deposito della stessa da parte del Comune di Napoli in data 10.10.2024; f) del verbale della Polizia Municipale di Napoli U.O. Avvocata di sopralluogo congiunto con personale tecnico del 18.09.2020 ore 10.15, mai comunicato né notificato e di cui si è venuti a conoscenza solo a seguito del deposito dello stesso da parte del Comune di Napoli in data 10.10.2024; g) del verbale della Polizia Municipale di Napoli U.O. Avvocata di “spontanee dichiarazioni” del 18.09.2020 ore 10.45, mai comunicato né notificato e di cui si è venuti a conoscenza solo a seguito del deposito dello stesso da parte del Comune di Napoli in data 10.10.2024; h) della nota del Comune di Napoli – Polizia Municipale U.O. Avvocata prot. -OMISSIS- -OMISSIS- con cui veniva riferito che “[…] Visto che all'interno dell'appartamento si evidenzia un soppalco di non recente fattura ove necessita la specifica competenza dei tecnici comunali per l'individuazione dello stesso si effettuerà sopralluogo congiunto a data da destinarsi”, mai comunicata né notificata e di cui si è venuti a conoscenza solo a seguito del deposito della stessa da parte del Comune di Napoli in data 10.10.2024; i) del verbale del S.A.P.L. – Polizia Municipale di Napoli, U.O. Avvocata, di sopralluogo del 12.09.2020 ore 11.45, già impugnato con il ricorso principale; l) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2025 il dott. Alfonso IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con il ricorso in trattazione il ricorrente impugna la Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 23.07.2021 notificata al sig. -OMISSIS- in data 16.11.2021, avente ad oggetto “ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33 comma 3 del D.P.R. 380/01 per opere abusive eseguite in Napoli, -OMISSIS-”; b) per quanto occorra, il verbale di sopralluogo n. -OMISSIS- del 20.11.2020, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a); c) per quanto occorra, l’istruttoria compiuta dal tecnico istruttore -OMISSIS-, vistata dal Responsabile dell’U.O.C. istruttorie contenziosi amministrativi -OMISSIS-, di protocollo sconosciuto, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a).
Il ricorrente premette in fatto quanto segue.
Egli è proprietario di un immobile sito in Napoli alla -OMISSIS-, ricevuto in donazione dal padre, sig. -OMISSIS-, che lo acquistò con atto del Notaio -OMISSIS- stipulato in data 5 Luglio 1954, trascritto il 20 Luglio 1954 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli ai nn. -OMISSIS- L’immobile, come detto, sito in Napoli alla -OMISSIS-, si componeva di sei stanze ed accessori. La proprietà dello stesso, tuttavia, veniva acclarata dal Tribunale di Napoli con Sentenza -OMISSIS-, che si allega, resa nell’ambito del giudizio civile avente n. r.g. -OMISSIS-, giudizio questo proposto dal sig. -OMISSIS- contro la sig.ra -OMISSIS-, entrambi figli del sig. -OMISSIS- deceduto in Napoli in data -OMISSIS-, ed avente ad oggetto la richiesta di nullità e/o annullabilità del testamento olografo redatto dal padre. In particolare, detta Sentenza attribuiva “[…] a -OMISSIS- la quota “A” e -OMISSIS- la quota “B” dell’immobile sito in Napoli alla -OMISSIS-, secondo il progetto divisionale redatto da CTU alle pagg. 34-35 e nell’allegato n. 16 della relazione peritale”.
Stante anche la pendenza del giudizio, e il non idilliaco rapporto con la sorella, l’immobile negli anni è stato sempre locato; nel 2008 il sig. -OMISSIS- decise di operare una manutenzione ordinaria dello stesso, realizzando lavori di tinteggiatura, rifacimento dell’impianto idrico e gas oltre che un impianto di climatizzazione. I lavori, poi, per quanto qui interessa, riguardavano anche la manutenzione di un soppalco, già esistente all’interno dell’immobile. Fino al 2020 l’appartamento, come detto, veniva sempre locato ma, in quell’anno, il ricorrente decise di trasferire il proprio domicilio da -OMISSIS- -OMISSIS- all’immobile in questione e, dunque, decise, prima di trasferirsi, di effettuare una semplice tinteggiatura dello stesso.
In data 12.09.2020, a seguito di una segnalazione di presunti lavori abusivi (ad oggi non si conosce il nome di chi ha inviato la segnalazione), la Polizia Municipale di Napoli – Unità Operativa Avvocata, nella persona del -OMISSIS- con altri due Agenti, effettuava un sopralluogo in loco e notificava al ricorrente un verbale di sospensione dei lavori, “fino a nuovo sopralluogo a data da destinarsi in quanto necessita la competenza dell’ufficio tecnico”. In quella sede, l’Amministrazione richiedeva documentazione relativa all’immobile, successivamente consegnata dal ricorrente il giorno 13.09.2020. Intanto, il deducente precisa che non aveva in corso nessuna ristrutturazione e, pertanto, non si comprende quali lavori sarebbero dovuti essere stati “sospesi”.
In ogni caso, in data 18.09.2020, veniva effettuato, “per quanto ci si ricorda dal -OMISSIS- e da un Ingegnere dell’Ufficio tecnico del Comune di Napoli che si chiamava sempre -OMISSIS- (tenuto conto che la copia del verbale, come si dirà, nonostante l’istanza di accesso agli atti non è stata consegnata) un ulteriore sopralluogo”. Lo stesso, per quanto è dato sapersi, è durato molto poco e, nel corso del sopralluogo stesso, non venivano prese misurazioni e/o fatti rilievi. In data 25.09.2020, poi, l’Amministrazione “[…] visto il sopralluogo congiunto con personale dell’ufficio edilizia privata” cosi statuiva “[…] tale verbale di sospensione è annullato”. Quindi, successivamente al sopralluogo congiunto, il verbale di sospensione dei lavori veniva annullato, non essendo stato riscontrato, secondo il ricorrente, alcunché di illecito e/o abusivo e, quindi, i presupposti di adozione dei provvedimenti conseguenti.
In data 1.02.2021, poi, il ricorrente decise di trasferirsi in detto immobile trasferendo il suo domicilio da -OMISSIS- -OMISSIS-al centro storico.
Precisa l’esponente che Il fabbricato in questione, da anni, ormai è occupato in prevalenza da un albergo denominato “-OMISSIS-”. La società proprietaria dello stesso, negli anni, ha praticamente trasformato il fabbricato operando numerose ed invasive ristrutturazioni (l’albergo si compone di n. 36 camere con annessi bagni) e, per quanto si vede, anche opere edilizie particolarmente ingenti che si ritiene potrebbero aver inciso sulla staticità del fabbricato intero.
Da ultimo, del tutto inaspettatamente, visto che successivamente all’annullamento del verbale dei Vigili non vi è stato alcun ulteriore sopralluogo e/o accertamento, in data 16.11.2021 – nonostante la situazione (sia architettonica che statica) del fabbricato fosse stata ampiamente modificata dall’esistenza del detto Albergo – veniva notificata al sig. -OMISSIS- la Disposizione Dirigenziale n. -OMISSIS- del 23.07.2021, avente ad oggetto “ordine di ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 33 comma 3 del D.P.R. 380/01 per opere abusive eseguite in -OMISSIS-, -OMISSIS-”.
Nello specifico veniva contestato un “soppalco di circa mq 40,00 con impalcato impostato a circa m. 3,00 dal solaio di calpestio ed a circa m. 1,90 dal solaio di copertura; la parte superiore dell’impalcato risulta diviso con tramezzature ed è fornito di servizi igienici a scopo abitativo, inoltre, il soppalco, non rispetta le distanze previste dalle pareti finestrate previste dalle Norme Tecniche d’attuazione della Variante al P.R.G.”.
Al che il difensore costituito per il ricorrente, in data 16.12.2021 notificava istanza di accesso agli atti al Comune di Napoli chiedendo la visione e l’estrazione di copia di tutta la documentazione esistente agli atti del Comune relativamente alla pratica in questione, ma stante il silenzio sulla stessa, si riservava la proposizione di motivi aggiunti.
2. Si è costituito il Comune di Napoli producendo memorie e documenti; anche il ricorrente depositava memorie e repliche.
Alla pubblica Udienza del 20 novembre 2024 la causa veniva rinviata ad istanza di parte alla pubblica Udienza che in ragione del carico di lavoro veniva fissata alla pubblica Udienza del 8 ottobre 2025.
3. Con il primo motivo, rubricando, tra l’altro, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E 8 DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I., INCONGRUITA’ ED ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE. ERRORE SUI PRESUPPOSTI, il ricorrente deduce che il provvedimento impugnato si limita a richiamare il verbale di sopralluogo n. -OMISSIS- del 20.11.2020 redatto dal Comando di Polizia Municipale di Napoli, senza esplicitare né quali siano i motivi di diritto che hanno indotto l’Amministrazione a procedere all’emissione del gravato provvedimento né ad allegare il provvedimento richiamato. È noto, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, che il provvedimento deve essere adeguatamente motivato, non solo con riferimento ai motivi di interesse pubblico che giustificano l’emissione dell'atto, ma anche in considerazione delle posizioni consolidate in capo al privato e all'affidamento ingenerato.
4. Il sintetizzato motivo risulta infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza, anche d’appello, che ha da tempo sancito che “Il provvedimento di demolizione di una costruzione abusiva, al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato, che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare e non potendo l'interessato dolersi del fatto che l'Amministrazione non abbia emanato in data antecedente i dovuti atti repressivi” (Consiglio di Stato, sez. VI., 5.1.2015, n. 13; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 10.1.2015, n. 100; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 17/04/2015, n. 2197).
Quanto alla sub censura secondo cui all’ordinanza impugnata il Comune avrebbe dovuto allegare per relationem il verbale da cui risultò l’annullamento della disposta sospensione dei lavori, osserva il Collegio che costituisce petizione di principio l’assunto, secondo cui detta sospensione fu disposta per difetto dei presupposti per l’adozione del provvedimento demolitorio.
5. Con il secondo motivo il deducente lamenta, sotto altro profilo, che Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo perché è stata omessa la necessaria comunicazione di avvio del procedimento. L’art. 7 della L. 241/90 sancisce a livello di diritto positivo l’istituto della partecipazione al procedimento amministrativo, manifestazione di quel più generale principio del “giusto procedimento” – la cui effettiva portata è stata al contempo esaltata e ridimensionata dalla recente Legge 15/05 – in forza del quale l’azione della P.A. si svolge nel contradditorio dei suoi destinatari, ed il procedimento costituisce il luogo virtuale di composizione preventiva dei conflitti fra soggetti pubblici e privati portatori di interessi contrapposti.
6. Anche la sintetizzata doglianza appare al Collegio infondata alla luce della costante giurisprudenza che esclude la doverosità della comunicazione di avvio del procedimento di demolizione, stante la natura vincolata del relativo provvedimento e l’inutilità della partecipazione dell’interessato.
Basti al riguardo richiamare il consolidato indirizzo ermeneutico secondo cui “ l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5/08/2013, n. 4075). In tal senso, oltre a copiosa giurisprudenza di primo grado, è anche la giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato (ex multis, Sez. VI, sentenze nn. 4279/2014, 3438/2014, 2568/2014 e 2380/2014).
7. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati sono, altresì, illegittimi per violazione della normativa in epigrafe. Come detto in punto di fatto, alla data in cui il ricorrente è divenuto proprietario dell’appartamento in oggetto, il soppalco in questione era già esistente, come riferisce anche il tecnico nella propria relazione che si allega e che qui si abbia per riportata e trascritta. Essendo stato realizzato lo stesso nella metà degli anni 80, in epoca post terremoto, il soppalco in questione non rientrerebbe nella normativa che vincola la realizzazione degli stessi distanziandoli di 1,50 ml. dai vani luce in quanto, essendo le norme di attuazione (in particolare l’art. 26) della Variante per il centro storico, richiamate nel provvedimento impugnato, redatte nel settembre del 1999, esse riguardano, ovviamente, solo le opere realizzate successivamente a tale data.
Il deducente richiama la giurisprudenza che, sul punto, ha statuito che “In materia edilizia la realizzazione di un soppalco integra un intervento la cui consistenza deve essere apprezzata caso per caso, con la conseguenza che esso sarà riconducibile all'ambito della ristrutturazione edilizia, laddove sia idoneo a generare un maggiore carico urbanistico mentre potrà considerarsi un intervento minore nel caso in cui i lavori siano tali da dare vita a una superficie accessoria” (cfr. Cons. Stato Sez. II, 05-08-2019, n. 5518). Ed ancora “In materia edilizia la costruzione di un soppalco di modeste dimensioni ad uso deposito, sbratto o ripostiglio, all'interno di un locale per ottenere la duplice utilizzazione di un vano, è, di regola, opera che, non comportando aumento di volume né aumento della superficie utile né modifica della destinazione d'uso dell'immobile, non è riconducibile alla categoria della ristrutturazione edilizia, ricorrendo in tale ipotesi una fattispecie di restauro e risanamento conservativo in quanto, pur introducendo un quid novi, si rivela rispettoso delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio e non comporta una destinazione d'uso con esse incompatibile” (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 19-07-2019, n. 3980).
8. Ad avviso del Collegio anche la riassunta ultima doglianza si prospetta infondata in ragione delle caratteristiche e delle dimensioni del soppalco contestato al ricorrente.
Trattasi infatti di un locale di rilevanti dimensioni, della superficie di 40 mq., impostato a circa mt. 3,00 dal solaio di calpestio e circa m. 1,90 dal solaio di copertura, la cui parte superiore è divisa con tramezzature e munita di servizi igienici. E ciò anche a prescindere dalle distanze dalle finestre, di mt. 1,50, imposte dall’art. 26 della variante per il centro storico e contestate dal ricorrente, che le ritiene applicabili solo a partire dal 1999.
Risulta, infatti, dal provvedimento di demolizione impugnato, che l’intervento in questione consiste in soppalco di circa mq. 40,00 con impalcato impostato a circa m. 3,00 dal solaio di calpestio e a circa m. 1,90 dal solaio di copertura; la parte superiore dell’impalcato risulta divisa con tramezzature ed è fornita di servizi igienici a scopo abitativo.
Soccorre in proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato che, quanto alla disciplina edilizia applicabile alle opere costituenti soppalco, predica la valutabilità caso per caso in rapporto alle dimensioni di esso.
Si è invero condivisibilmente statuito che “ È necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, con incremento delle superfici e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico. Si rientra, invece, nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile, ipotesi che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.” (Consiglio di Stato, sez. VI, 11 febbraio 2022, n. 1002; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4780).
Ne consegue che per la realizzazione del manufatto in questione, attese le sue dimensioni e la sua conseguente attitudine ad incrementare la superficie dell’immobile cui accede, era necessario munirsi del permesso di costruire
9. Con motivi aggiunti del 3 dicembre 2024 il ricorrente estendeva l’impugnazione ai seguenti atti:
1. Nota del Comune di Napoli prot.-OMISSIS-) Verbale di sospensione dei lavori edili presuntivamente abusivi del-OMISSIS- successivamente annullato in data -OMISSIS- a seguito di apposito sopralluogo; 3) Verbale di sopralluogo congiunto con personale tecnico del 18.09.2020 ore 10.15; 4) Verbale di spontanee dichiarazioni del 18.09.2020 ore 10.45; 5) Nota del Comune di Napoli prot. -OMISSIS-, con allegati.
Il ricorrente articola avverso tali atti diverse contestazioni, tra cui:
“La documentazione esibita, sorprende non poco visto che:
- in data 18.09.2020, per quanto riferisce l’interessato, non è stato effettuato nell’appartamento alcun sopralluogo da parte della Polizia Municipale, tanto è vero che non risulta agli atti alcuna misurazione;
- la firma in calce al verbale di “spontanee dichiarazioni” non sembra, ad un primo esame, essere quel del sig. -OMISSIS-;
in data 12.09.2020, a seguito di una segnalazione, presumibilmente anonima, di asseriti lavori abusivi, la Polizia Municipale di Napoli – Unità Operativa Avvocata, nella persona del -OMISSIS- con altri due Agenti (cfr. verbale), effettuava un sopralluogo in loco e, nonostante al momento dello stesso “non erano in corso lavori” (cfr. verbale), notificava al ricorrente verbale di sospensione dei lavori “fino a nuovo sopralluogo a data da destinarsi in quanto necessita la competenza dell’ufficio tecnico”; - in data 25.09.2020, poi, l’Amministrazione “[…] visto il sopralluogo congiunto con personale dell’ufficio edilizia privata” cosi statuiva “[…] tale verbale di sospensione è annullato”. Quindi il verbale del 18.09.2020 non si comprende a quale sopralluogo si riferisce, così come anche il verbale di “spontanee dichiarazioni” risulta anomalo”.
10. Ritiene il Collegio di non poter procedere allo scrutinio delle censure svolte avverso simili atti, a motivo dell’inammissibilità delle stesse, correttamente eccepita dal Comune di Napoli con memoria del 5 agosto 2025.
Invero, come condivisibilmente rilevato dalla difesa comunale, parte ricorrente propone delle contestazioni in punto di fatto, censurando il contenuto dei verbali della Polizia Locale che fanno fede fino a querela di falso, in quanto provenienti da Pubblici Ufficiali.
Le rilevazioni degli Agenti di Polizia municipale sono infatti assistite, in quanto atti pubblici, dalla pubblica fede ex art. 2700 c.c., stante la qualità di pubblici ufficiali che tali agenti rivestono.
10.1. Inoltre, rimarca il Collegio che ulteriore ragione di inammissibilità del gravame discende dalla natura non provvedimentale dei predetti atti, che si risolvono in rilevazioni, osservazioni, constatazioni, come tali prive dell’attributo dell’imperatività e dell’esecutività, proprie dei provvedimenti amministrativi, caratteristiche che li distinguono dai meri atti e li rendono suscettibili di reazione giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, mercé la loro rituale impugnazione.
La giurisprudenza ha compiutamente già elaborato le delineate nozioni e le loro ricadute processuali a proposito del verbale di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione redatto dalla Polizia municipale, chiarendo anche di recente che “Non sussiste un interesse alla impugnativa del verbale di accertamento di inottemperanza redatto dalla Polizia Municipale in sede di verifica dell'attività susseguente all'emanazione di un ordine di demolizione. Difatti, siffatto verbale ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale, ed ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento; ne discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l'interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell'atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, con cui l'autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale” (T.A.R. Campania – Napoli, sez. III, 26 maggio 2025, n. 3999). In tali sensi si è puntualizzato, in termini più generali che “ il mero verbale redatto dai vigili urbani ha valore endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dagli organi accertatori, ai quali non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, a tal uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa ne faccia proprio l'esito attraverso un formale atto di accertamento produttivo degli effetti previsti dall'articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001” (T.A.R. Bari Puglia sez. III, 15 gennaio n. 2015, n. 76).
In definitiva, sulla scorta delle osservazioni fin qui svolte, il ricorso si profila infondato e va respinto, mentre i motivi aggiunti sono inammissibili e tali vanno dichiarati.
Le spese seguono la soccombenza nella misura, sia pur contenuta, liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti:
Respinge il ricorso;
Dichiara inammissibili i motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente a pagare al Comune di Napoli le spese di lite, che liquida in € 1.000 (mille/00), oltre eventuali accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso IA, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Alfonso IA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.