Sentenza 25 gennaio 2017
Massime • 1
Per integrare il reato di lottizzazione abusiva, diversamente dal mero abuso edilizio, è necessaria una illegittima trasformazione urbanistica od edilizia del territorio, di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona; ne consegue che il giudice deve verificare, nei singoli casi, se le opere ritenute abusive abbiano una valenza autonomamente punibile ai sensi dell'art. 44, lett. a) e b), d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero se esse siano idonee a conferire all'area un diverso assetto territoriale, con conseguente necessità di predisporre nuove opere di urbanizzazione o di potenziare quelle già esistenti, in tal modo sottraendo le relative scelte di pianificazione urbanistica agli organi competenti. (Nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del sequestro preventivo di un complesso residenziale, non avendo i giudici di merito accertato se lo stesso fosse o meno inserito in un tessuto già adeguatamente urbanizzato ed in quale misura l'intervento edilizio avesse reso necessaria la realizzazione o il rafforzamento delle infrastrutture urbanistiche).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: condannato il dirigente comunale per omessa vigilanza sull’attività ediliziaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, integra la violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge, come richiesto dalla nuova formulazione dell' art. 323, c.p. ad opera dell' art. 16 d.l. 16 luglio 2020, n. 76 , conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 , l'inosservanza, da parte del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, del dovere di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, in quanto l' art. 27 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 , ne impone l'osservanza onde assicurare la conformità dell'anzidetta attività alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità fissate nei titoli abilitativi (Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/01/2017, n. 44946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44946 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2017 |
Testo completo
44946 - 17 Асл REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE UDIENZA IN CAMERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DI CONSIGLIO del 25 Dott. Piero SAVANI Presidente gennaio 2017 Dott. Gastone ANDREAZZA Consigliere SENTENZA N. 108 Dott. Andrea GENTILI Consigliere rel. Dott. Antonella DI STASI Consigliere Dott. Carlo RENOLDI Consigliere REGISTRO GENERALE n. 31778 del 2016 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BO GI, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza n. 50/2016 RMCR del Tribunale di Latina del 17 maggio 2016; letti gli atti di causa, ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fulvio BALDI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza resa in data 17 maggio 2016 il Tribunale di Latina ha respinto la richiesta di riesame presentata dal NE GI e NE SU in relazione alla ordinanza con la quale, il precedente 21 aprile 2016, il Gip del Tribunale di Latina aveva convalidato il sequestro preventivo, operato in via d'urgenza dal Pm in sede, di un'area, ubicata in agro di Terracina, località "Consorzio Riva dei Gabbiani", avente un'estensione di mq 491 e delle sovrastanti opere edilizie ivi esistenti, in relazione ad una provvisoria imputazione avente ad oggetto la violazione, in ipotesi commessa dai predetti in concorso fra loro, dell'art. 44, lettera c), del DPR n. 380 del 2001. Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, NE GI, affidandolo ad un unico, articolato, motivo di impugnazione. Con esso il ricorrente ha denunciato, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione la ordinanza impugnata nella parte in cui, in essa, si sostiene sia ravvisabile nella condotta dei due indagati il fumus del reato di lottizzazione abusiva, sebbene la operazione contestata al due indagati è esclusivamente consistente nella materiale divisione in due unità abitative di un preesistente manufatto, costituente un'unica abitazione, loro pervenuto jure hereditatis. AV Tanto premesso il ricorrente è passato ad elencare le ragioni per le quali deve escludersi che ricorrano gli estremi del fumus commissi delicti, fra le quali egli ha, in particolare, segnalato: la preesistenza dell'immobile all'intervento riguardato dalla ipotesi di reato;
il fatto che si tratti di immobile pervenuto indiviso allo NE a seguito di successione ereditaria;
la richiesta e l'avvenuto rilascio di un titolo edilizio per la realizzazione dell'opera in questione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere accolta nei limiti di seguito precisati. Deve preliminarmente rilevarsi che, per espresso dettato normativo (cfr: art. 325, comma 1, cod. proc. pen.), i provvedimenti del Tribunale del riesame emessi in relazione a misure cautelari reali, e tale è ovviamente il sequestro preventivo per il quale di controverte ora, sono suscettibili di essere 2 censurati di fronte alla Corte di cassazione esclusivamente nel caso in cui sia sottoposta al vaglio della Corte di legittimità la loro rispondenza all'astratto canone normativo, non essendo, invece, possibile oggetto di rivalutazione in sede di legittimità, sia pure sotto il profilo della sua manifesta illogicità, il tenore della motivazione adottata in sede di giudizio cautelare di merito, a meno che essa sia caratterizzata da un tale grado di carenza di elementi giustificativi della decisione assunta o di oscurità di essi, sicché, a causa di tale mancanza o, comunque della carenza degli elementi minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, sia impossibile comprendere quale sia stato l'itinerario logico seguito dal giudicante per approdare alla decisione assunta (Corte di cassazione, Sezione III penale 14 luglio 2016, n. 4919). Posto che questo non appare essere il caso della presente ordinanza, certamente esauriente sotto il profilo della sua completezza argomentativa, il ricorso risulterebbe inammissibile se fosse articolato solamente sotto il profilo della carenza di motivazione. Osserva, invece, la Corte che il ricorrente ha, altresì, dedotto il vizio di violazione di legge. A tale proposito va considerato che integra il predetto vizio una interpretazione della disposizione normativa operata in sede di merito in forza della quale, trattandosi ora di procedimenti a contenuto cautelare, il AV giudicante abbia ravvisato la esistenza del fumus commissi delicti in una fattispecie nella quale, invece, per costante giurisprudenza, siffatta apparenza non sia, invece, riscontrabile o quanto meno in assenza della verifica, sia pure a livello astrattamente delibativo, della ricorrenza degli elementi oggettivamente strutturali del reato in questione. Posto che nel caso in esame il Tribunale di Latina ha ritenuto sussistere in capo ai due indagati il fumus del reato di lottizzazione abusiva, del quale il predetto Tribunale ha espressamente escluso che possa dirsi essere esulante la fattispecie in questione per il solo fatto che l'immobile de quo sia pervenuto ai due indagati per effetto di successione ereditaria, osserva la Corte che, per costante giurisprudenza di legittimità, ai fini della integrazione del reato in questione, e non di un mero abuso edilizio, è necessaria la sussistenza del presupposto della illegittima trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, intendendosi per essa una trasformazione di quest'ultimo di consistenza tale da incidere in modo rilevante sull'assetto urbanistico della zona sia nel senso che esso costituisca un intervento innovativo sul tessuto urbanistico ovvero sotto il profilo della risultante necessità della esecuzione di 3 nuove opere di urbanizzazione o di potenziamento di quelle già esistenti, sottraendo, in tal modo, le relative scelte di programmazione e pianificazione urbanistica agli organismi a ciò competenti Si tratta, pertanto, di verificare singulatim se la natura delle opere ritenute abusive abbia una valenza autonoma punibile ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 44 del dPR n. 380 del 2001, ovvero se queste siano idonee a conferire un diverso assetto ad una porzione del territorio comunale in modo da creare una nuova "maglia" di tessuto urbano tale da comportare la necessità di predisporre o quantomeno integrare le opere di urbanizzazione o, comunque, di raccordo infrastrutturale fra il preesistenti aggregato abitativo e quello di più recente insediamento (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 febbraio 2014, n. 6629; idem Sezione III penale, 2 ottobre 2008, n. 37472; idem Sezione IV penale, 8 agosto 2008, n. 33151; idem Sezione III penale, 30 aprile 2004, n. 20390). In tal senso è stato, infatti, osservato che integra il reato di lottizzazione abusiva la modificazione della destinazione d'uso di una preesistente struttura alberghiera, attraverso la sua parcellizzazione in numerose struttura abitative di ridotte dimensione, ciascuna di esse destinata, diversamente rispetto a quanto usualmente avviene per una struttura alberghiera, ad una stabile residenzialità; ciò, in particolare, in quanto si tratti di modificazione AV potenzialmente idonea a comportare l'esigenza del potenziamento delle infrastrutture urbanistiche, non essendo queste, pur adeguate ad una presenza antropica occasionale tipica della preesistente destinazione d'uso, più idonee a fronteggiare, invece, una più costante e stabile presenza connessa alla tendenziale stanzialità degli abitanti della medesima una volta oggetto del riferito frazionamento (Corte di cassazione, Sezione III penale10 luglio 2012, n. 27289). Esaminando il caso in questione, consistente per quanto emerge dalla ordinanza impugnata "nella realizzazione di un complesso immobiliare - residenziale, composto di due unità immobiliari articolate su due livelli", il Tribunale del riesame, il quale pure ha dato per acquisita, sia pure in termini di mera delibazione, la qualificazione della condotta illecita attribuita agli indagati in termini di lottizzazione abusiva, non ha in alcun modo precisato né se, come parrebbe viceversa verosimile stante il dichiarato inserimento del lotto di terreno oggetto di sequestro nell'ambito del "Consorzio Riva dei Gabbiani", il terreno oggetto del sequestro ed il manufatto su di esso insistente siano o meno inseriti in un tessuto già adeguatamente urbanizzato 4 né in che misura il predetto intervento edilizio, del quale non è ora in discussione la eventuale abusività ma solamente la idoneità ad integrare l'elemento materiale del reato di lottizzazione abusiva, abbia una valenza tale da rendere non più strutturalmente adeguata la rete delle infrastrutture urbanistiche ove esistenti, imponendone l'irrobustimento, ovvero laddove si - tratti di un insediamento ubicato in una realtà ancora non contaminata da significative presenze antropiche - ne renda necessaria la realizzazione, così incidendo sulle scelte di programmazione urbanistica, in tal modo espropriate rispetto alle ordinarie competenze spettanti agli organismi pubblici territoriali. L'assenza di qualsivoglia riferimento in ordine a tali aspetti della vicenda, la cui valutazione appare invece indispensabile in ordine alla integrazione del reato in provvisoria contestazione, rende l'indagine in merito alla qualificazione giuridica della fattispecie del tutto parziale e, pertanto, comporta che siffatta qualificazione, mancando l'accertamento sia pure a livello delibativo degli elementi strutturali della fattispecie, abbia condotto ad un risultato contra legem. La ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Latina che, in diversa composizione personale, riesaminerà, alla luce degli argomenti dianzi svolti, la fondatezza o meno della originaria richiesta di riesame articolata dal ricorrente.
PQM
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Latina. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente (Piero SAVANT) (Andrea GENTILI) Au dsfintig DEPOSITATA IN CANCELLERIA 29 SET 2017 L CANCELLORE Luana Mariani 5