TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/12/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI TO Presidente
LE MO IU relatrice
LI RI IU
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4071/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
01/08/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOGARI FABIANA
E
( ) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOGARI FABIANA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1- dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Pegognaga (MN) in data 02.06.2012 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n.
4- parte II serie A- anno 2012, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
Per_ 1. affidarsi i figli , ad entrambi i genitori, in regime di affido Per_2 Per_3 condiviso, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, fissando la loro residenza ed il collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Limitatamente alle questioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. Le parti si impegnano reciprocamente a salvaguardare l'equilibrio psico-fisico dei figli e quindi ad evitare situazioni non consone alla loro età. Allorquando i genitori sono impossibilitati, potranno avvalersi del supporto e collaborazione, nel soddisfacimento delle esigenze dei figli, della famiglia di origine della sig.ra (nonni e zii). Attesa l'età dei figli e le necessità di Parte_1 studio e ricreative degli stessi oltre che le esigenze lavorative dei genitori, ed in considerazione del fatto che il sig. per ragioni di ordine economico vive CP_1 attualmente in una piccola abitazione unitamente alla madre, lo stesso potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti intese: due domeniche al mese dalle 10.00 alle 18.00 in modalità alternata con la madre. Il sig. si occuperà di CP_1 soddisfare le esigenze di trasporto, da casa ad allenamento e/o partita e viceversa, per quanto riguarda , ogni volta che queste si terranno a Per_3
Pegognaga/Polesine o paesi limitrofi;
il padre potrà vedere e tenere con sè
almeno un sabato al mese secondo intese che interverranno di volta in Per_3 volta tra i genitori. Il padre si occuperà anche delle esigenze connesse alla frequentazione della catechesi da parte di . Durante il periodo estivo il Per_3 padre starà con il figlio almeno due pomeriggi infrasettimanali previe intese con la madre. Il padre accompagnerà a scuola e, se necessario, preleverà entrambe le figlie per riportarle a casa, il sabato mattina, salvo impegni lavorativi precedentemente comunicati alla madre. Il padre si occuperà almeno due volte al mese delle necessità di trasporto delle figlie per le attività ludiche serali del fine settimana, coordinandosi con gli altri genitori;
il detto fine settimana coincide con quello in cui la domenica verrà trascorsa dal padre con i figli.
2. Disporsi che durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di ferie di due (2) settimane anche consecutive. Nell'eventualità di un viaggio dovrà essere comunicato all'altro genitore la meta ed i recapiti telefonici della struttura ospitante ed ogni altro elemento utile al rintraccio dei figli. I rispettivi periodi di ferie dovranno preferibilmente essere comunicati entro la fine di maggio di ciascun anno così da evitare sovrapposizioni tra i periodi di vacanza dei genitori e poter consentire una migliore organizzazione del periodo in cui i minori saranno a casa da scuola. Nel caso in cui non sia possibile, il genitore, nel prosieguo dell'estate, si adatterà ad eventuali impegni già prefissati e previamente comunicati dall'altro genitore. I viaggi nell'ambito Europeo debbono intendersi come già reciprocamente autorizzati;
al di fuori occorre il previo consenso. Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno le festività della Vigilia, Natale e Santo Stefano, in via alternata, tra i genitori;
l'alternatività deve essere garantita anche di anno in anno;
i figli trascorreranno poi un periodo continuativo dal 27 dicembre sino al 1 gennaio dopo pranzo con il genitore con cui ha trascorso la giornata del Natale e dal pomeriggio del primo gennaio sino al
6 gennaio con quello con cui ha trascorso la Vigilia e Santo Stefano, salvo diverse intese che i genitori riterranno concordemente di assumere salvaguardando la alternanza e la equa suddivisione dei giorni di vacanza scolastica dei figli. Le vacanze pasquali verranno suddivise in modo tale da prevedere la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore - alternando di anno in anno i periodi, salvo diverse intese che i genitori vorranno di volta in volta assumere, salvaguardando comunque l'alternanza e la equa suddivisione dei giorni di vacanza scolastica;
l'alternatività dovrà essere garantita anche in relazione alle ulteriori festività dell'anno.
2 3. Disporsi che il padre versi quale contributo nel mantenimento dei figli la somma mensile di euro 600,00 (seicento) e così euro 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 12 di ogni mese;
somma da rivalutarsi, di anno in anno, a partire da giugno
2026, secondo gli indici Istat rilevati dalla CCIAA di Mantova;
il padre si obbliga a versare direttamente alle figlie un contributo alle loro spese per uscite con gli amici, pari ad euro 20,00 ogni due settimane per ed euro 15,00 ogni due Per_4 settimane per Per_2
4. Disporsi che i genitori siano obbligati a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie, secondo il seguente schema: SPESE MEDICHE che non richiedono il preventivo accordo: visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets sanitari e scontrini per spese farmaceutiche superiori ai trenta euro;
che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti sanitari non erogati dal SSN, cure non convenzionali, farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo : tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa se necessario;
Firmato Da: Sogari Fabiana Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA Serial#: 3e4f3d che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione e masters, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria
SPESE EXTRASCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze.
I genitori precisano di aver già accordato ai figli il cellulare e di voler suddividere gli oneri telefonici attinenti.
5- prendersi atto che le parti riconoscono la loro reciproca autonomia ed autosufficienza economica rinunciando a qualsivoglia contribuzione nel mantenimento a favore dell'uno o dell'altra e viceversa;
6- prendersi atto che i ricorrenti riconoscono di non aver alcun immobile di proprietà, risorse proprie, investimenti o risparmi;
7- prendersi atto che ein riferimento al finanziamento contratto da Parte_1
nel marzo del 2020 con Agos, che vede quale coobligato il sig. è stato
[...] CP_1 rinegoziato, come da intese intervenute in sede di separazione e gli stessi si obbligano a proseguire nel pagamento del dovuto, nelle modalità concordate con la creditrice, nella misura del 50% ciascuno sino alla sua completa estinzione;
8-prendersi atto che ciascuno rimane debitore e unico responsabile della restituzione dei finanziamenti unilateralmente contratti dichiarando, sin d'ora, di
3 farsene rispettivamente e singolarmente carico e liberando l'altro coniuge da qualsivoglia debenza;
in particolare salderà un finanziamento per residui euro CP_1
20.000,00 circa;
salderà due debiti contratti per complessivi euro Parte_1
30.000,00 (Findomestic e Compass);
9-disporsi che i figli rimangano fiscalmente a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno mentre la sig.ra come già attualmente, potrà continuare a Parte_1 chiedere e trattenere per le esigenze dei figli l'intero assegno unico, o altra simile elargizione dovesse essere introdotta;
la sig.ra potrà chiedere, ottenere e Parte_1 trattenere anche gli importi relativi ad eventuali bonus dovessero competere ai figli rendicontando però al sig. e così trattenendo gli importi a tal titolo ottenuti CP_1 quale acconto sulle spese straordinarie al 50% spettanti al medesimo;
CP_1
10-Prendersi atto che entrambi i ricorrenti manifestano assenso alla concessione del passaporto dell'altro genitore unitamente ai figli con l'impegno reciproco alla sottoscrizione dei documenti necessari;
11-prendersi atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. I genitori si impegnano, altresì, ad adottare un comportamento di pronta collaborazione e serietà al fine di correttamente e prontamente adempiere alle incombenze relative ai figli;
12-prendersi atto che le spese della presente procedura vengono sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei
4 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
PEGOGNAGA il 02/06/2012 ed ivi trascritto al numero 4 , parte II , serie A, ufficio 1 del registro dei relativi atti dell'anno 2012 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PEGOGNAGA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 4.12.2025
La IU relatrice
LE MO
Il Presidente
GI TO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI TO Presidente
LE MO IU relatrice
LI RI IU
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4071/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
01/08/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOGARI FABIANA
E
( ) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOGARI FABIANA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1- dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Pegognaga (MN) in data 02.06.2012 e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n.
4- parte II serie A- anno 2012, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
Per_ 1. affidarsi i figli , ad entrambi i genitori, in regime di affido Per_2 Per_3 condiviso, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, fissando la loro residenza ed il collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Limitatamente alle questioni riguardanti l'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente. Le parti si impegnano reciprocamente a salvaguardare l'equilibrio psico-fisico dei figli e quindi ad evitare situazioni non consone alla loro età. Allorquando i genitori sono impossibilitati, potranno avvalersi del supporto e collaborazione, nel soddisfacimento delle esigenze dei figli, della famiglia di origine della sig.ra (nonni e zii). Attesa l'età dei figli e le necessità di Parte_1 studio e ricreative degli stessi oltre che le esigenze lavorative dei genitori, ed in considerazione del fatto che il sig. per ragioni di ordine economico vive CP_1 attualmente in una piccola abitazione unitamente alla madre, lo stesso potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti intese: due domeniche al mese dalle 10.00 alle 18.00 in modalità alternata con la madre. Il sig. si occuperà di CP_1 soddisfare le esigenze di trasporto, da casa ad allenamento e/o partita e viceversa, per quanto riguarda , ogni volta che queste si terranno a Per_3
Pegognaga/Polesine o paesi limitrofi;
il padre potrà vedere e tenere con sè
almeno un sabato al mese secondo intese che interverranno di volta in Per_3 volta tra i genitori. Il padre si occuperà anche delle esigenze connesse alla frequentazione della catechesi da parte di . Durante il periodo estivo il Per_3 padre starà con il figlio almeno due pomeriggi infrasettimanali previe intese con la madre. Il padre accompagnerà a scuola e, se necessario, preleverà entrambe le figlie per riportarle a casa, il sabato mattina, salvo impegni lavorativi precedentemente comunicati alla madre. Il padre si occuperà almeno due volte al mese delle necessità di trasporto delle figlie per le attività ludiche serali del fine settimana, coordinandosi con gli altri genitori;
il detto fine settimana coincide con quello in cui la domenica verrà trascorsa dal padre con i figli.
2. Disporsi che durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di ferie di due (2) settimane anche consecutive. Nell'eventualità di un viaggio dovrà essere comunicato all'altro genitore la meta ed i recapiti telefonici della struttura ospitante ed ogni altro elemento utile al rintraccio dei figli. I rispettivi periodi di ferie dovranno preferibilmente essere comunicati entro la fine di maggio di ciascun anno così da evitare sovrapposizioni tra i periodi di vacanza dei genitori e poter consentire una migliore organizzazione del periodo in cui i minori saranno a casa da scuola. Nel caso in cui non sia possibile, il genitore, nel prosieguo dell'estate, si adatterà ad eventuali impegni già prefissati e previamente comunicati dall'altro genitore. I viaggi nell'ambito Europeo debbono intendersi come già reciprocamente autorizzati;
al di fuori occorre il previo consenso. Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno le festività della Vigilia, Natale e Santo Stefano, in via alternata, tra i genitori;
l'alternatività deve essere garantita anche di anno in anno;
i figli trascorreranno poi un periodo continuativo dal 27 dicembre sino al 1 gennaio dopo pranzo con il genitore con cui ha trascorso la giornata del Natale e dal pomeriggio del primo gennaio sino al
6 gennaio con quello con cui ha trascorso la Vigilia e Santo Stefano, salvo diverse intese che i genitori riterranno concordemente di assumere salvaguardando la alternanza e la equa suddivisione dei giorni di vacanza scolastica dei figli. Le vacanze pasquali verranno suddivise in modo tale da prevedere la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore - alternando di anno in anno i periodi, salvo diverse intese che i genitori vorranno di volta in volta assumere, salvaguardando comunque l'alternanza e la equa suddivisione dei giorni di vacanza scolastica;
l'alternatività dovrà essere garantita anche in relazione alle ulteriori festività dell'anno.
2 3. Disporsi che il padre versi quale contributo nel mantenimento dei figli la somma mensile di euro 600,00 (seicento) e così euro 200,00 per ciascun figlio, entro il giorno 12 di ogni mese;
somma da rivalutarsi, di anno in anno, a partire da giugno
2026, secondo gli indici Istat rilevati dalla CCIAA di Mantova;
il padre si obbliga a versare direttamente alle figlie un contributo alle loro spese per uscite con gli amici, pari ad euro 20,00 ogni due settimane per ed euro 15,00 ogni due Per_4 settimane per Per_2
4. Disporsi che i genitori siano obbligati a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle figlie, secondo il seguente schema: SPESE MEDICHE che non richiedono il preventivo accordo: visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal SSN, tickets sanitari e scontrini per spese farmaceutiche superiori ai trenta euro;
che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti sanitari non erogati dal SSN, cure non convenzionali, farmaci particolari;
SPESE SCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo : tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa se necessario;
Firmato Da: Sogari Fabiana Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA Serial#: 3e4f3d che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione e masters, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria
SPESE EXTRASCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (baby sitter), viaggi e vacanze.
I genitori precisano di aver già accordato ai figli il cellulare e di voler suddividere gli oneri telefonici attinenti.
5- prendersi atto che le parti riconoscono la loro reciproca autonomia ed autosufficienza economica rinunciando a qualsivoglia contribuzione nel mantenimento a favore dell'uno o dell'altra e viceversa;
6- prendersi atto che i ricorrenti riconoscono di non aver alcun immobile di proprietà, risorse proprie, investimenti o risparmi;
7- prendersi atto che ein riferimento al finanziamento contratto da Parte_1
nel marzo del 2020 con Agos, che vede quale coobligato il sig. è stato
[...] CP_1 rinegoziato, come da intese intervenute in sede di separazione e gli stessi si obbligano a proseguire nel pagamento del dovuto, nelle modalità concordate con la creditrice, nella misura del 50% ciascuno sino alla sua completa estinzione;
8-prendersi atto che ciascuno rimane debitore e unico responsabile della restituzione dei finanziamenti unilateralmente contratti dichiarando, sin d'ora, di
3 farsene rispettivamente e singolarmente carico e liberando l'altro coniuge da qualsivoglia debenza;
in particolare salderà un finanziamento per residui euro CP_1
20.000,00 circa;
salderà due debiti contratti per complessivi euro Parte_1
30.000,00 (Findomestic e Compass);
9-disporsi che i figli rimangano fiscalmente a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno mentre la sig.ra come già attualmente, potrà continuare a Parte_1 chiedere e trattenere per le esigenze dei figli l'intero assegno unico, o altra simile elargizione dovesse essere introdotta;
la sig.ra potrà chiedere, ottenere e Parte_1 trattenere anche gli importi relativi ad eventuali bonus dovessero competere ai figli rendicontando però al sig. e così trattenendo gli importi a tal titolo ottenuti CP_1 quale acconto sulle spese straordinarie al 50% spettanti al medesimo;
CP_1
10-Prendersi atto che entrambi i ricorrenti manifestano assenso alla concessione del passaporto dell'altro genitore unitamente ai figli con l'impegno reciproco alla sottoscrizione dei documenti necessari;
11-prendersi atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della prole con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. I genitori si impegnano, altresì, ad adottare un comportamento di pronta collaborazione e serietà al fine di correttamente e prontamente adempiere alle incombenze relative ai figli;
12-prendersi atto che le spese della presente procedura vengono sostenute da entrambi nella misura del 50% ciascuno. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei
4 coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
PEGOGNAGA il 02/06/2012 ed ivi trascritto al numero 4 , parte II , serie A, ufficio 1 del registro dei relativi atti dell'anno 2012 ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PEGOGNAGA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 4.12.2025
La IU relatrice
LE MO
Il Presidente
GI TO
5