Art. 6.
Sono istituite:
nel ruolo della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri, la qualifica di cancelliere capo, equiparata a quella di segretario capo di cui all'articolo 171 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; nel ruolo della carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, le qualifiche di assistente commerciale capo e di assistente commerciale principale equiparate rispettivamente a quella di segretario capo e a quella di segretario principale di cui allo stesso articolo 171;
nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. E' applicabile al riguardo l'articolo 186, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Sono istituite:
nel ruolo della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri, la qualifica di cancelliere capo, equiparata a quella di segretario capo di cui all'articolo 171 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ; nel ruolo della carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, le qualifiche di assistente commerciale capo e di assistente commerciale principale equiparate rispettivamente a quella di segretario capo e a quella di segretario principale di cui allo stesso articolo 171;
nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. E' applicabile al riguardo l'articolo 186, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .