Sentenza 29 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12682 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 12 6 82 /0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU RF Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 17800/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 26564 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 13/03/03 Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere ha pronunciato la seguente SE N T ENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MARCHINI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NA GI, NA LIVIO;
intimati 2003 avverso la sentenza n. 994/99 del Tribunale di COMO, 1537 depositata il 16/11/99 R.G.N. 91/98; - -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 17800/00 Svolgimento del processo 14.7.1998 al Pretore di Como Giovanni e Con ricorso del Livio Grondona, titolari di un panificio con annesso negozio di vendita, proponevano opposizione alle ordinanze -ingiunzione n.2617 e n. 2618 del 3.6.1998 con le quali l'INPS aveva loro intimato il pagamento di lire 2.059.000 per contributi dovuti dell'inquadramento dell'impresa nela seguito settore industria in luogo del settore commercio;
a sostegno del ricorso deducevano che l'attività andava inquadrata nel settore commercio anziché in quello industria, essendo prevalente l'attività commerciale di vendita rispetto a quella di produzione del pane. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione, Deport assumendo che nella specie andava riconosciuta come prevalente l'attività industriale diretta alla produzione del bene. Il Pretore con sentenza n. 268 del 1998 accoglieva l'opposizione. L'appello proposto dall'INPS veniva respinto dal Tribunale di Como con la sentenza qui impugnata. In motivazione il Tribunale, premesso che nel caso di attività di carattere promiscuo Occorreva tener conto dell'attività primaria svolta dall'impresa, osservava che nel caso di specie era risultato provato che la quasi totalità della produzione di pane era destinata alla vendita nell'annesso negozio, nel quale peraltro venivano venduti anche beni acquistati da terzi produttori;
da ciò deduceva che l'attività produttiva costituiva un presupposto indispensabile della successiva attività di vendita, che veniva ad assumere carattere prevalente rispetto all'attività di produzione, la quale ultima ben poteva ritenersi complementare;
rilevava, 2 altresì, che l'INPS non aveva neppure fornito la prova della autonomia organizzativa e gestionale dei due settori, sulla quale poter basare la pretesa di sdoppiamento della la disciplinacontribuzione;
osserva va, infine, che transitoria dettata dall'art. 49 della legge n. 88 del 1989 escludeva che per le attività già in essere al momento dell'entrata in vigore della predetta legge l'INPS potesse attuare un diverso inquadramento sulla base dei criteri fissati dalla medesima, dovendo invece conservare quello fino a quel momento esistente. Per la cassazione di tale sentenza 1'INPS ha proposto ricorso con un unico motivo. Gli intimati non si sono costituiti. Objaš Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 2195 C.C. e dell'art. 116 c.p.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, l'INPS sostiene che poiché l'attività di vendita non assume connotati di autonomia rispetto alla attività di produzione del pane, che è di indubbia natura industriale artigianale, l'intera attività avrebbe dovuto considerarsi di produzione di beni e non commerciale;
addebita inoltre al Tribunale di aver illogicamente dedotto la natura complementare dell'attività di produzione pur avendo rilevato che il 90 per cento della produzione viene destinata alla vendita nell'esercizio commerciale. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Osserva la Corte che la sentenza impugnata ha respinto l'appello dell'INPS con un duplice ordine di considerazioni, tra di loro indipendenti: in primo luogo perché ha ritenuto ☐ 3 prevalente l'attività diretta alla vendita del pane rispetto a quella diretta alla produzione del bene;
in secondo luogo + perché la norma transitoria di cui all'art. 49 della legge n. 88 del 1989 per i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi ha tenuto fermo l'inquadramento già in atto al momento dell'entrata in vigore della legge. Le censure dell'INPS investono solo la prima delle due autonome argomentazioni del Tribunale, trascurando di prendere in esame la seconda. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui a sostegno di una sentenza venga posta una pluralità di Thai argomentazioni tra loro autonome, ciascuna delle quali è sufficiente a sorreggere la decisione adottata, la omessa impugnazione di una di tale ragioni comporta il rigetto del ricorso in quanto l'eventuale accoglimento delle censure proposte avverso l'altra ragione non sarebbe comunque idoneo a travolgere il provvedimento impugnato, che in ogni caso si reggerebbe sul diverso ordine di considerazioni non impugnato (cfr. tra le tante Cass. N. 6013 del 2000, Cass. N. 4687 del 1999, Cass. N. 4199 del 2002). Per le considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto. Poiché i convenuti non hanno svolto attività difensiva, non è necessario provvedere alla liquidazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. 4 Così deciso in Roma il 13 marzo 2003 Il Presidente Il Cons. estensore meeuro Miles діть двратіно мешча IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria M E 29 AGO. 2003 R P U oggi, C IL CANCELLIERE