Articolo 2 della Legge 11 ottobre 1984, n. 662
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12 ottobre 1984
Art. 2. (Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici)
All' articolo 11 della legge 29 dicembre 1983, n. 744 , sono aggiunti, alla fine, i seguenti commi:
"Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo 242 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.
Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
Agli oneri dipendenti dell'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76 , concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui alla allegata tabella B.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1984, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , nonche' di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:
a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1984, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1984 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonche' delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , modificato dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 , e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1984;
b) al capitolo 224 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1984, delle somme versate sul capitolo 153 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilita' speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell' articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106 ;
c) al capitolo 223 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1984, delle somme versate sul capitolo 152 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti".
Entrata in vigore il 12 ottobre 1984