Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, all'udienza del 6/02/2025, all'esito della camera di consiglio (ore 12.04), ha pronunciato – dando lettura (in assenza dei difensori delle parti, allontanatesi nelle more) del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 617 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratrice pro-tempore sig.ra rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Paolo Malanotte ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Terni, , giusta procura in atti Parte_1
- ricorrente
E
C.F. E P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 in persona del curatore avv. rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Orecchio CP_2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Po n. 45, giusta delega in atti
- convenuto
OGGETTO: comunione e condominio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 6 febbraio 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
[...]
ha convenuto in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il Parte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via principale: - accertata la fondatezza in fatto e in diritto di tutte le ragioni esposte in narrativa e all'esito dell'istruttoria di causa compreso l'eventuale espletamento della richiesta CTU che il Giudice adito avrà inteso ammettere, dichiarare operante alla fattispecie di cui è causa la “presunzione legale ex art. 1117 c.c. di comunione pro indiviso dell'impianto antincendio condominiale nonché delle superficie condominiali ove il medesimo
è ubicato, distinte al foglio 118 particella 471 sub. 16, 21, 325, 326, 327, 329, 330, 332, 333,
334, 345, 354 e insistenti nel fabbricato condominiale posto in Terni Parte_1
, in quanto per ubicazione e struttura destinate, ancor prima della costituzione
[...] del Condominio, all'uso comune e/o a soddisfare esigenze generali fondamentali del
Condominio in relazione di accessorietà e collegamento funzionale con quest'ultimo e, per
l'effetto, dichiarare la piena appartenenza al Controparte_3 in comunione pro indiviso dell'impianto antincendio condominiale e delle superfici ove
[...]
lo stesso è collocato sopra menzionati;
in via subordinata: - nella denegata ipotesi si dovesse per qualsiasi ragione, allo stato insussistente, accertare nel corso dell'istruttoria del presente procedimento che il fosse stato costituito prima della realizzazione dell'impianto Parte_1 antincendio all'interno delle particelle distinte al foglio 118 particella 471 sub. 16, 21, 325,
326, 327, 329, 330, 332, 333, 334, 345, 354 e che quindi la relazione di accessorietà e collegamento funzionale si fossero realizzate successivamente, dichiarare l'avvenuta costituzione di una servitù d'uso per destinazione del padre di famiglia a carico delle anzidette particelle ove è ubicato l'impianto antincendio condominiale affinché quest'ultimo possa continuare a svolgere la sua funzione di uso comune e quindi a soddisfare esigenze generali fondamentali del;
condannare l'odierno convenuto al pagamento Parte_1
integrale di tutte le spese di giudizio tecniche e non e delle competenze professionali di causa, eventualmente aumentate a discrezione del giudicante per non avere lo stesso partecipato al tentativo di mediazione”.
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue:
- la società costruttrice e originaria proprietaria del complesso Controparte_1
residenziale situato in Terni, , è stata dichiarata fallita dal Parte_1
Tribunale di Roma con sentenza del 23 luglio 2014; - tra i beni immobili facenti parte del compendio fallimentare sono ricomprese le superfici distinte al foglio 118, part. 471, sub 16, 21, 325, 326, 327, 329, 330, 332, 333, 334, 345,
354 corrispondenti a locali magazzini e box auto all'interno dei quali è stato collocato l'impianto antincendio a servizio dell'intero edificio, realizzato in data anteriore alla costituzione del Parte_1
- il si è costituito in data 5 agosto 2011, con la stipulazione dei rogiti notarili di Parte_1
compravendita dalla ai primi acquirenti delle unità immobiliari;
Controparte_1
- opererebbe nella specie, relativamente ai locali oggetto di causa, la presunzione legale di comunione pro-indiviso ex art. 1117 c.c., in quanto la destinazione attribuita alle superfici con la realizzazione dell'impianto anteriormente alla costituzione del ne Parte_1
determinerebbe la proprietà comune;
- l'amministrazione ha più volte sollecitato il Curatore ad un incontro per CP_4
definire la questione della proprietà dei locali nei quali è collocato l'impianto antincendio ma senza alcun esito, in quanto il ha insistito nel ritenere di sua proprietà i beni CP_1
acquisiti al compendio fallimentare;
- il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo.
Con decreto del 16.4.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per la data del
17.09.2024.
Il decreto di fissazione, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati ritualmente notificati dal ricorrente al convenuto che si è costituito con comparsa depositata in data 5.9.2024 deducendo:
- I locali oggetto della domanda, distinti al Catasto del Comune di Terni, foglio 118, part. 471, sub 16, 21, 325, 326, 327, 329, 330, 332, 333, 334, 345, 354 sono magazzini e box auto suscettibili di utilizzazione individuale e non “naturalmente” destinati ad ospitare impianti tecnici, il dato risulta dai certificati catastali e dalla perizia redatta su incarico del
Curatore dal dott. sulla consistenza dell'immobile, dalla quale emerge Persona_1
che tutti i locali in oggetto sono accatastati come magazzini e box auto;
- sulle medesime unità è stata trascritta, in data 6.10.2014, la sentenza dichiarativa di fallimento n. 687/2014 con n. di trascrizione 6546/2014 e sono state acquisite al compendio fallimentare;
- La domanda ha ad oggetto l'accertamento della proprietà comune pro-indiviso dei locali sul presupposto della loro destinazione ad uso comune ed è, quindi, una domanda di accertamento di un diritto reale su beni immobili regolarmente acquisiti al patrimonio del , questo determina l'inammissibilità e improcedibilità della stessa ai sensi CP_1 dell'art. 52 della Legge Fallimentare;
- Difetto di legittimazione attiva dell'Amministratore in quanto le controversie che incidono sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà esulano da tale potere, attenendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo facente capo ai singoli condomini;
- Infondatezza della pretesa fatta valere dal nei confronti del , Parte_1 CP_1 infatti, l'art. 1117 c.c. comma 1 n. 2 del codice civile introduce una presunzione legale di proprietà comune sui c.d. “volumi tecnici”, ovvero i locali che per loro intrinseca natura e struttura sono destinati ad ospitare gli impianti comuni, presunzione di comune appartenenza che è destinata ad operare solo in assenza di diversa previsione del titolo di proprietà, tale circostanza non si rinviene nel caso di specie in cui i locali oggetto della domanda sono, dal punto di vista strutturale, magazzini e box auto e, quindi, suscettibili di utilizzazione individuale, non essendo “naturalmente” destinati ad ospitare impianti tecnici, pertanto, non riconducibili alla nozione di volumi tecnici considerata dall'art. 1117 c.c..
In esito alla prima udienza, il Giudice, su richiesta delle parti, ha concesso termine per note al fine di poter argomentare in ordine alle questioni preliminari sollevate da parte resistente e ha rinviato all'udienza del 22.10.2024.
All'udienza del 22.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del
6.2.2025 per la discussione orale e la decisione, assegnando alle parti termine per il deposito di note conclusionali sino a dieci giorni prima dell'udienza.
All'udienza del 6.2.2025, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ed esaurita la discussione orale della causa, si è ritirato in camera di consiglio.
La domanda del ricorrente non è fondata.
In primo luogo, infatti, occorre evidenziare che la domanda, relativa ai beni distinti al Catasto del Comune di Terni, foglio 118, part. 471, sub 16, 21, 325, 326, 327, 329, 330, 332, 333,
334, 345, 354, ha ad oggetto l'accertamento della proprietà comune pro- indiviso in relazione ai locali medesimi, sul presupposto della loro destinazione ad uso comune.
Tale domanda si pone in contrasto sia con i dati catastali sia con i titoli di proprietà regolarmente trascritti (i beni sono censiti come box auto e magazzini) e, quindi, è una domanda di accertamento di un diritto reale su beni immobili che sono stati acquisiti al patrimonio del Fallimento a seguito della trascrizione della sentenza di fallimento sugli stessi beni. Da questa affermazione, dunque, deriva l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda del ricorrente per mancato rispetto del rito imposto per la verifica dei crediti in sede fallimentare.
Ai sensi dell'art. 52 della Legge Fallimentare, difatti, la dichiarazione di fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito e, da questo momento, “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V”, ovvero nelle forme dell'accertamento del passivo.
Inoltre, secondo l'art. 93 L.F., la domanda di restituzione o rivendicazione di beni immobili si propone con ricorso al Giudice Delegato contenente la descrizione del bene, esaminato il quale, il Curatore predispone un elenco separato dei beni immobili di proprietà o in possesso del fallito ai fini della predisposizione dello stato passivo.
La Cassazione, a tal proposito, ha affermato il principio della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice che deve osservare inderogabilmente un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori (cfr. Cass. 12785/2012).
Pertanto, tutte le domande che vengono formulate davanti ad un giudice diverso dal Giudice
Delegato sono improcedibili, infatti, in base al disposto degli art. 52 e 93 l. fall., qualsiasi pretesa a contenuto patrimoniale svolta nei confronti di un soggetto fallito deve essere azionata attraverso lo speciale procedimento dell'accertamento del passivo, da attivarsi avanti al tribunale fallimentare, essendo improcedibile ogni diversa azione (cfr. Cass. 17035/2011).
Del resto, dalla disposizione dell'art. 52 L.F. derivano due principi:
- l'unica forma di esecuzione possibile sul patrimonio del fallito è quella concorsuale che si realizza attraverso la contemporanea partecipazione di tutti i creditori;
- il diritto alla prestazione di ciascun creditore o titolare di un diritto reale o personale può essere soddisfatto solo ed in quanto lo stesso si sia, con esito positivo, sottoposto alla verifica del proprio credito da parte degli organi fallimentari.
Non può condividersi, infatti, la tesi sostenuta da parte ricorrente secondo cui l'azione proposta si sottrae alla vis attrattiva di cui all'art. 24 L.F. in quanto viene fatta valere una pretesa giuridica già presente nel patrimonio del fallito anteriormente all'apertura della procedura.
Invero, non viene in gioco la vis attrattiva del Tribunale di Roma ex art. 24 L.F., ma la circostanza che la domanda di rivendica doveva essere necessariamente proposta nell'ambito della verifica dei crediti da parte degli organi fallimentari ex artt. 52 e 93 L.F. Quanto appena affermato, quindi, comporta l'accoglimento dell'eccezione sollevata da parte resistente che, avente carattere assorbente, esonera dall'esame delle altre questioni sollevate e, ovviamente, determina la declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità della domanda azionata dal ricorrente. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore indeterminabile della controversia, applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva e decisionale) non essendo stata effettuata attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda azionata dal
[...]
nei confronti del Parte_1 [...]
Controparte_1
- condanna IL alla rifusione delle Parte_1
spese processuali in favore di che Controparte_1 liquida in € 2.906 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 6.2.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)