Sentenza 16 settembre 2008
Massime • 1
In tema di ingiuria, il fatto ingiusto altrui idoneo ad integrare la causa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599, comma secondo, cod. pen. può essere costituito anche dall'esercizio di un diritto che si svolga con modalità ,le quali, alla stregua del costume sociale e delle regole della civile convivenza, siano vessatorie, sconvenienti e rappresentino espressione di iattanza, dispetto, rivalsa. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto limitativi e umilianti gli incontri tra padre e figlia sottoposti a condizioni puntigliosamente e rigorosamente imposte dalla ex convivente, madre della bimba, la quale imponeva sempre la sua presenza o quella di altro familiare, oltre che il luogo dell'incontro costituito dall'interno dell'abitazione con videoripresa delle sequenze degli stessi e conseguente pericolo di trasformare detti incontri in un rigido rituale, ha ritenuto integrata l'esimente della provocazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2008, n. 40256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40256 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/09/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 3350
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 013987/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO CI, N. IL 05/09/1967;
contro
2) PI AN AF, N. IL 11/09/1960;
avverso SENTENZA del 21/11/2007 TRIBUNALE di MONTEPULCIANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto;
udito, per la parte civile, l'Avv. GOZZI R.;
Udito il difensore Avv.ta MORETTO E..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di appello di pace di Montepulciano, in data 16/10/06, condannava PI RA alla pena della multa per il reato di ingiurie.
Sul gravame dell'imputato il tribunale riconosceva l'esimente della provocazione, ravvisata nell'imposizione, da parte della persona offesa, di condizioni "limitative ed umilianti" nello svolgimento degli incontri con la figlioletta nata nella convivenza, poi cessata. Ricorre la parte civile, lamentando il vizio di motivazione: le condizioni riguardanti i contatti tra padre e figlia sono state imposte da giudice, con provvedimento non impugnato dal PI, che prevedeva la presenza agli incontri di un operatore dei servizi sociali. Alcun fatto ingiusto, pertanto, può essere ravvisato nella specie a suo carico.
È pervenuta memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, che contesta che il giudice abbia posto le limitazioni indicate dalla parte avversa.
Il ricorso non è infondato.
È stato più volte affermato che anche l'esercizio di un diritto può integrare il fatto ingiusto, ove le modalità risultino, alla stregua del costume sociale e delle regole della civile convivenza, vessatorie, sconvenienti, irragionevoli e rappresentino espressione di iattanza, dispetto, rivalsa.
Il giudice di merito ha definito "limitative ed umilianti" le condizioni puntigliosamente e rigorosamente imposte dal LO, come l'inderogabile presenza di lei o di un famigliare, il luogo dell'incontro (l'interno dell'abitazione) e la stessa videoripresa delle sequenze che, tarpando le istintive effusioni, minacciava di trasformare i contatti tra padre e figlia in un algido rituale consegnato ad un inerte processo verbale.
Il ricorso va rigettato, con la condanna della ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2008