Articolo 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 121
Articolo 2
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2 settembre 2009
Art. 1. Disposizioni generali 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 22 dicembre 2008, n. 204 , sono introdotte, per l'anno finanziario 2009, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sula promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- La legge 22 dicembre 2008, n. 204 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.
Entrata in vigore il 2 settembre 2009