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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 881/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1 CP_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FRATEIACCI BARBARA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 881 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] nel Cimino il 22.01.1958, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della
[...] (c.f./p.i. ) con sede in Civita Castellana via Gargarasi n.13, in perso CP_3 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., Amministratore Unico nato a [...] nel Cimino il Parte_1 22.01.1958, c.f. , el ciliato in Civita Castellana, Via C.F._1
Giuseppe Mazzini n.13 presso lo studio degli Avv.ti Francesco Antonio Romito (c.f.
[...]
) e Barbara TE (c.f. ) che, un C.F._2 CodiceFiscale_3 disgiuntamente tra di loro, la rappresentano e difendono giusta mandato allegato al ricorso introduttivo (comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi pec
[...]
; Email_1 Email_2 ICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_4 P.IVA_2 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21; rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (C.F. , C.F._4 in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al Persona_1 n 37875/7313 del 22/03/2024. INDIRIZZO E- - indirizzo PEC: Email_3 t - elett.te domiciliato – ai fini del presente giudizio - in Email_4 a Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29 (FAX: 0677382215) RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.6.2024 , in proprio e quale legale rapp.te della Parte_1 ha adito questo Tribu di Giudice del Lavoro, proponendo CP_3 opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 n. OI-001749927 emessa dall' CP_2 di Viterbo e notificata in data 14.05.2024 per il pagamento della somma di € 5.093,97 riven a titolo di sanzioni amministrative, irrogate in qualità di obbligato solidale per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nell'anno 2017 (art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) già oggetto di contestazione in virtù di atto di accertamento e diffida del 04.07.2019, prot. CP_2
9200.04/07/2019.0110048, asseritamente ricevuto in data 22.07.2019. A sostegno dell'opposizione ha preliminarmente rappresentato che il citato atto di accertamento aveva dettagliato il debito facendo richiamo a due diversi avvisi di addebito:
- l'AVA n. 4252017000103063700, notificato il 13.10.2017, concernente omissioni relative ai periodi 12/2016, 2/2017 e 4/2017 per un ammontare di € 984,15;
- l'AVA n. 4252018000117780400, notificato il 28.08; .2018, relativo alle omissioni dei periodi 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017 per un totale di € 3.092,67
- in relazione al primo di tali avvisi, era stata proposta istanza di rateizzazione (prot. n. 2161661) in data 27.03.2019 (antecedente alla notifica dell'avviso di accertamento) a cui erano seguiti pagamenti [1) euro 1.762,75, di cui euro 1.151,24 per quota capitale, in data 9.04.2019; 2) euro 1.501,35, di cui euro 1.056,97 per quota capitale, in data 9.05.2019; 3) euro 1.501,07, di cui euro 1.060,68 per quota capitale, in data 7.06.2019; 4) euro 1.501,27, di cui euro 1.064,89 per quota capitale, in data 25.09.2019] per un complessivo importo di euro 4.333,78;
- relativamente al secondo di detti avvisi vi era stata adesione alla procedura di definizione agevolata (rottamazione ter) con istanza di adesione dell'1.02.2019 (prot. W2019020100705112 con conseguente versamento della somma di euro 11.105,14 in data 31.07.2019. Tutto ciò premesso ha dedotto: A) la decadenza dal potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981; B) l'estinzione delle inadempienze nel termine di tre mesi dall'accertamento secondo quanto previsto anche dalla circolare inps 148/2010. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo "In via cautelare - Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
Nel merito a) annullare l'ordinanza ingiunzione notificata il 14.05.2024, n. OI-001749927 relativa ad atto di accertamento n. 9200.04/07/2019.0110048 del 4.07.2019 e considerarla come mai CP_2 emessa e/o adottata e per l'effetto re che nulla è dovuto all in relazione alla medesima e per i fatti CP_2 di cui all'atto di accertamento n. 9200.04/07/2019.0110048 del 4.07.2019. Con vittoria di spese e CP_2 competenze oltre 15%, IVA e C me per legge". L' si è costituito contestando l'applicabilità dell'art. 14 l. n. 689/1981 e la decorrenza dal CP_2 r termine;
in ordine alla presunta estinzione delle inadempienze ha invece negato l'integrale tempestivo pagamento ed ha concluso chiedendo "rigettare anche nel merito il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza opposta integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. Vinte le spese" La causa istruita con prove esclusivamente documentali è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Come osservato dall'istituto convenuto devono ritenersi nella specie incontestate le violazioni oggetto di contestazione e la notifica degli avvisi di addebito richiamati nell'atto di contestazione. In diritto è opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 2 co. 1bis del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, come sostituito dall'art. 3 co. 6 d.lgs 15 gennaio 2016 n. 8 "
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Alla al ricorrente in qualità di legale rappresentante in data 22.07.2019 era stato Controparte_3 noti ertamento, prot. 9200.04/07/2019.0110048, del 04.07.2019, il quale, CP_2 nel prospetto delle inadempienze riportava l'elenco dei periodi a cui si riferivano le omissioni (per il complessivo importo di € 4.076,82) e tra le modalità di pagamento menzionava gli avvisi di addebito n. 42520170001030637, notificato il 13.10.2017 e n. 42520180001177804, notificato il 28.08.2018. Ciò premesso, parte ricorrente eccepisce in primo luogo la tardività della ordinanza ingiunzione impugnata (n. OI-001749927) notificata dall' solo in data 14.05.2024, rammentando che i CP_2 sensi dell'art. 14 l. 689/81 "La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. …". Osserva, quanto alla decorrenza del termine, che il dies a quo sarebbe da individuare nella scadenza del termine concesso dall'istituto per il pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito menzionati nell'atto di contestazione e a loro volta decorrenti dalle rispettive notifiche (avvenute il 13.10.2017 quanto all'avviso n. 42520170001030637, ed il 28.08.2018 quanto all'avviso n. 42520180001177804). L'istituto nega l'applicabilità del termine di decadenza sostenendo la specialità della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 638/1983 come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. n. 8/2016, a suo avviso desumibile dalla procedura di definizione agevolata, sottolineando come anche l'art. 6 del d. lgs. n. 8/2016 preveda l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 689/1981 solo "in quanto applicabili". Sennonché non sembrano chiare le ragioni per cui l'accesso ad una definizione agevolata risulterebbe incompatibile con la previsione di un termine entro il quale sarebbe imposto all'istituto a pena di decadenza l'esercizio del potere sanzionatorio. Né sono illustrate nella memoria ulteriori ragioni di incompatibilità tra le due normative. Sotto altro profilo l'istituto fa richiamo all'orientamento giurisprudenziale in ragione del quale la decorrenza del termine di decadenza non andrebbe fatto decorrere dalla mera conoscenza del fatto illecito, bensì da quello di completamento ed esaurimento degli accertamenti e delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita (in tal senso Cass. sez. lav., 26/07/2024, n. 20977; Cass. sez. II, 09/02/2024, n. 3712; Cass. Sez. Un., 31/10/2019, n. 28210). Sennonché anche sotto tale profilo non sono adeguatamente dedotte le attività che, ai fini dell'accertamento della violazione, si assumono siano state svolte dall' successivamente alla CP_2 notifica degli avvisi di addebito concernenti il pagamento dei contributi omessi e al decorso del termine per l'opposizione al ruolo (ex art. 24 co. 5 d.lgs 46/99) e per il versamento. Anche volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale che rimette al giudicante il compito di valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, senza peraltro sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità degli atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale, occorre ritenere che il termine di decadenza dal potere sanzionatorio per la violazione dell'obbligo contributivo (non osservato spontaneamente e) rivendicato con gli avvisi di addebito, abbia avuto decorrenza al più tardi dal decorso del termine di opposizione e pagamento dell'ultimo degli atti di riscossione (l'avviso n. 42520180001177804 notificato il 28.08.2018). Alla luce di tali considerazioni non possono quindi esservi dubbi sulla tardività della ordinanza ingiunzione notificata solo in data 14.05.2024. Ne deriva il suo annullamento a prescindere dalla fondatezza o meno delle questioni sul merito. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 CP_3
[...
nei confronti dell' e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 CP_2 I-001749927 em ll' di Viterbo e notificata in data 14.05.2024; CP_2 condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.350,00 per compensi CP_2 professional rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 881/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1 CP_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. FRATEIACCI BARBARA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_2 visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 26/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 881 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nato a [...] nel Cimino il 22.01.1958, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della
[...] (c.f./p.i. ) con sede in Civita Castellana via Gargarasi n.13, in perso CP_3 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., Amministratore Unico nato a [...] nel Cimino il Parte_1 22.01.1958, c.f. , el ciliato in Civita Castellana, Via C.F._1
Giuseppe Mazzini n.13 presso lo studio degli Avv.ti Francesco Antonio Romito (c.f.
[...]
) e Barbara TE (c.f. ) che, un C.F._2 CodiceFiscale_3 disgiuntamente tra di loro, la rappresentano e difendono giusta mandato allegato al ricorso introduttivo (comunicazioni e notificazioni ai seguenti indirizzi pec
[...]
; Email_1 Email_2 ICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_4 P.IVA_2 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21; rappresentato e difeso dall' Avv. Cinzia Eutizi (C.F. , C.F._4 in forza di procura generale alle liti per atto Notaio in Fiumicino, in repertorio al Persona_1 n 37875/7313 del 22/03/2024. INDIRIZZO E- - indirizzo PEC: Email_3 t - elett.te domiciliato – ai fini del presente giudizio - in Email_4 a Distrettuale INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29 (FAX: 0677382215) RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.6.2024 , in proprio e quale legale rapp.te della Parte_1 ha adito questo Tribu di Giudice del Lavoro, proponendo CP_3 opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 n. OI-001749927 emessa dall' CP_2 di Viterbo e notificata in data 14.05.2024 per il pagamento della somma di € 5.093,97 riven a titolo di sanzioni amministrative, irrogate in qualità di obbligato solidale per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nell'anno 2017 (art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e novellato dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85) già oggetto di contestazione in virtù di atto di accertamento e diffida del 04.07.2019, prot. CP_2
9200.04/07/2019.0110048, asseritamente ricevuto in data 22.07.2019. A sostegno dell'opposizione ha preliminarmente rappresentato che il citato atto di accertamento aveva dettagliato il debito facendo richiamo a due diversi avvisi di addebito:
- l'AVA n. 4252017000103063700, notificato il 13.10.2017, concernente omissioni relative ai periodi 12/2016, 2/2017 e 4/2017 per un ammontare di € 984,15;
- l'AVA n. 4252018000117780400, notificato il 28.08; .2018, relativo alle omissioni dei periodi 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017 per un totale di € 3.092,67
- in relazione al primo di tali avvisi, era stata proposta istanza di rateizzazione (prot. n. 2161661) in data 27.03.2019 (antecedente alla notifica dell'avviso di accertamento) a cui erano seguiti pagamenti [1) euro 1.762,75, di cui euro 1.151,24 per quota capitale, in data 9.04.2019; 2) euro 1.501,35, di cui euro 1.056,97 per quota capitale, in data 9.05.2019; 3) euro 1.501,07, di cui euro 1.060,68 per quota capitale, in data 7.06.2019; 4) euro 1.501,27, di cui euro 1.064,89 per quota capitale, in data 25.09.2019] per un complessivo importo di euro 4.333,78;
- relativamente al secondo di detti avvisi vi era stata adesione alla procedura di definizione agevolata (rottamazione ter) con istanza di adesione dell'1.02.2019 (prot. W2019020100705112 con conseguente versamento della somma di euro 11.105,14 in data 31.07.2019. Tutto ciò premesso ha dedotto: A) la decadenza dal potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 14 della l. n. 689/1981; B) l'estinzione delle inadempienze nel termine di tre mesi dall'accertamento secondo quanto previsto anche dalla circolare inps 148/2010. Sulla scorta di tali argomenti ha quindi concluso chiedendo "In via cautelare - Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, il provvedimento gravato ed ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale;
Nel merito a) annullare l'ordinanza ingiunzione notificata il 14.05.2024, n. OI-001749927 relativa ad atto di accertamento n. 9200.04/07/2019.0110048 del 4.07.2019 e considerarla come mai CP_2 emessa e/o adottata e per l'effetto re che nulla è dovuto all in relazione alla medesima e per i fatti CP_2 di cui all'atto di accertamento n. 9200.04/07/2019.0110048 del 4.07.2019. Con vittoria di spese e CP_2 competenze oltre 15%, IVA e C me per legge". L' si è costituito contestando l'applicabilità dell'art. 14 l. n. 689/1981 e la decorrenza dal CP_2 r termine;
in ordine alla presunta estinzione delle inadempienze ha invece negato l'integrale tempestivo pagamento ed ha concluso chiedendo "rigettare anche nel merito il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare l'ordinanza opposta integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. Vinte le spese" La causa istruita con prove esclusivamente documentali è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Come osservato dall'istituto convenuto devono ritenersi nella specie incontestate le violazioni oggetto di contestazione e la notifica degli avvisi di addebito richiamati nell'atto di contestazione. In diritto è opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 2 co. 1bis del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638, come sostituito dall'art. 3 co. 6 d.lgs 15 gennaio 2016 n. 8 "
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione". Alla al ricorrente in qualità di legale rappresentante in data 22.07.2019 era stato Controparte_3 noti ertamento, prot. 9200.04/07/2019.0110048, del 04.07.2019, il quale, CP_2 nel prospetto delle inadempienze riportava l'elenco dei periodi a cui si riferivano le omissioni (per il complessivo importo di € 4.076,82) e tra le modalità di pagamento menzionava gli avvisi di addebito n. 42520170001030637, notificato il 13.10.2017 e n. 42520180001177804, notificato il 28.08.2018. Ciò premesso, parte ricorrente eccepisce in primo luogo la tardività della ordinanza ingiunzione impugnata (n. OI-001749927) notificata dall' solo in data 14.05.2024, rammentando che i CP_2 sensi dell'art. 14 l. 689/81 "La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. …". Osserva, quanto alla decorrenza del termine, che il dies a quo sarebbe da individuare nella scadenza del termine concesso dall'istituto per il pagamento delle somme portate dagli avvisi di addebito menzionati nell'atto di contestazione e a loro volta decorrenti dalle rispettive notifiche (avvenute il 13.10.2017 quanto all'avviso n. 42520170001030637, ed il 28.08.2018 quanto all'avviso n. 42520180001177804). L'istituto nega l'applicabilità del termine di decadenza sostenendo la specialità della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 638/1983 come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. n. 8/2016, a suo avviso desumibile dalla procedura di definizione agevolata, sottolineando come anche l'art. 6 del d. lgs. n. 8/2016 preveda l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 689/1981 solo "in quanto applicabili". Sennonché non sembrano chiare le ragioni per cui l'accesso ad una definizione agevolata risulterebbe incompatibile con la previsione di un termine entro il quale sarebbe imposto all'istituto a pena di decadenza l'esercizio del potere sanzionatorio. Né sono illustrate nella memoria ulteriori ragioni di incompatibilità tra le due normative. Sotto altro profilo l'istituto fa richiamo all'orientamento giurisprudenziale in ragione del quale la decorrenza del termine di decadenza non andrebbe fatto decorrere dalla mera conoscenza del fatto illecito, bensì da quello di completamento ed esaurimento degli accertamenti e delle indagini finalizzate a verificare l'esistenza della infrazione e ad acquisire compiuta conoscenza della condotta illecita (in tal senso Cass. sez. lav., 26/07/2024, n. 20977; Cass. sez. II, 09/02/2024, n. 3712; Cass. Sez. Un., 31/10/2019, n. 28210). Sennonché anche sotto tale profilo non sono adeguatamente dedotte le attività che, ai fini dell'accertamento della violazione, si assumono siano state svolte dall' successivamente alla CP_2 notifica degli avvisi di addebito concernenti il pagamento dei contributi omessi e al decorso del termine per l'opposizione al ruolo (ex art. 24 co. 5 d.lgs 46/99) e per il versamento. Anche volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale che rimette al giudicante il compito di valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, senza peraltro sostituirsi all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità degli atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale, occorre ritenere che il termine di decadenza dal potere sanzionatorio per la violazione dell'obbligo contributivo (non osservato spontaneamente e) rivendicato con gli avvisi di addebito, abbia avuto decorrenza al più tardi dal decorso del termine di opposizione e pagamento dell'ultimo degli atti di riscossione (l'avviso n. 42520180001177804 notificato il 28.08.2018). Alla luce di tali considerazioni non possono quindi esservi dubbi sulla tardività della ordinanza ingiunzione notificata solo in data 14.05.2024. Ne deriva il suo annullamento a prescindere dalla fondatezza o meno delle questioni sul merito. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il ricorso proposto da in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 CP_3
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nei confronti dell' e per l'effetto annulla l'ordinanza-ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 CP_2 I-001749927 em ll' di Viterbo e notificata in data 14.05.2024; CP_2 condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.350,00 per compensi CP_2 professional rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 26 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO