Art. 2.
Per la prima applicazione della presente legge si procede mediante elezioni suppletive qualora non sia possibile intervenire sulla procedura elettorale in corso per il rinnovo dei membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, anche attraverso l'eventuale riduzione dei termini previsti.
Per la prima applicazione della presente legge si procede mediante elezioni suppletive qualora non sia possibile intervenire sulla procedura elettorale in corso per il rinnovo dei membri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, anche attraverso l'eventuale riduzione dei termini previsti.