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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINARO ENRICO, Presidente
AR DO, RE
PALTRINIERI STEFANO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 45/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Tribunale, 2 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 51/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Primo grado BOLZANO sez. 2
e pubblicata il 29/03/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301397-2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301397-2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301397-2010 IRPEF-ALTRO 2006 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301397-2010 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301397-2010 IRAP 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301398-2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301398-2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301398-2010 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301398-2010 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301398-2010 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi l'estinzione del giudizio Resistente/Appellato: dichiararsi l'estinzione del giudizio
Le parti precisano che la compensazione delle spese va intesa come integrale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 2468/25 cassava la sentenza di appello n. 43/2/14 della C. t.r. di Bolzano accoglieva il primo motivo di ricorso di Ricorrente_1 che in data 29 luglio 2025 proponeva quindi ricorso in riassunzione;
il 16 ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate trasmetteva all'appellante una proposta di conciliazione totale della controversia con contestuale compensazione delle spese di entrambi i gradi, come ribadito in udienza. All'udienza del 30.01.26 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come in epigrafe specificate e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti, a questa Corte non resta che dichiarare estinto il presente giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio come convenuto tra le parti
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese integralmente compensate.
Così deciso in Bolzano il 30.01.2026
II RELATORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Donatella Marchesini Dott. Enrico Marinaro
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINARO ENRICO, Presidente
AR DO, RE
PALTRINIERI STEFANO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 45/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Prof. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Bolzano - Piazza Tribunale, 2 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 51/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Primo grado BOLZANO sez. 2
e pubblicata il 29/03/2012
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301397-2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301397-2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301397-2010 IRPEF-ALTRO 2006 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301397-2010 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301397-2010 IRAP 2006
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301398-2010 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301398-2010 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301398-2010 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301398-2010 IVA-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TBA01T301398-2010 IRAP 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi l'estinzione del giudizio Resistente/Appellato: dichiararsi l'estinzione del giudizio
Le parti precisano che la compensazione delle spese va intesa come integrale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 2468/25 cassava la sentenza di appello n. 43/2/14 della C. t.r. di Bolzano accoglieva il primo motivo di ricorso di Ricorrente_1 che in data 29 luglio 2025 proponeva quindi ricorso in riassunzione;
il 16 ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate trasmetteva all'appellante una proposta di conciliazione totale della controversia con contestuale compensazione delle spese di entrambi i gradi, come ribadito in udienza. All'udienza del 30.01.26 le parti rassegnavano le proprie conclusioni come in epigrafe specificate e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo conciliativo sottoscritto dalle parti, a questa Corte non resta che dichiarare estinto il presente giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio come convenuto tra le parti
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese integralmente compensate.
Così deciso in Bolzano il 30.01.2026
II RELATORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Donatella Marchesini Dott. Enrico Marinaro