CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 5037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5037 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL BE nato il [...] avverso l'ordinanza del 21/04/2022 del TRIBUNALE di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Ciro Angelillis che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 5037 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 21.04.2022, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata nell'interesse di EH EL, con riferimento ai reati sanzionati in sei delle otto sentenze di condanna comprese nel provvedimento di cumulo di pene emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 1.10.2019 (e, segnatamente, le condanne contenute ai nn. 9, 10, 13, 14, 16 e 18 del casellario giudiziale, per fatti di resistenza a pubblico ufficiale, furto - anche in concorso-, minaccia e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, tutti verificatisi in Genova tra il febbraio 2014 ed il giugno 2015). A sostegno della decisione il giudice rilevava che l'istanza costituiva una reiterazione di quella di analogo contenuto in precedenza respinta con ordinanza del 16/11/2021, che non era stata impugnata;
tale precedente istanza aveva ad oggetto due dei sei reati per i quali il condannato chiedeva il riconoscimento del vincolo con la nuova istanza. Se, quindi, la pronuncia che aveva escluso la continuazione tra i due reati era diventata irrevocabile e non poteva più essere diversamente valutata dal giudice dell'esecuzione, ciò condizionava irreversibilmente le nuove istanze alla luce della "proprietà transitiva", tipica dell'istituto della continuazione: in effetti, l'identità del prospettato disegno criminoso comporta che debba parteciparne ciascun reato della serie delineata come unitaria;
cosicché, non residuava alcuno spazio per valutare l'esistenza di un disegno criminoso per i restanti reati che sarebbe risultato privo della necessaria comunanza rispetto ai delitti per i quali era stato definitivamente affermata l'inesistenza del disegno criminoso. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, per il tramite del proprio difensore di fiducia, EH EL, adducendo come unico motivo di doglianza l'erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale ritenuto che la precedente ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., non tempestivamente impugnata in Cassazione, avesse determinato un giudicato, senza tenere conto che la nuova istanza aveva un oggetto parzialmente diverso. 3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale Ciro Angelillis conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale, per fondare il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione, richiama il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la pronuncia del giudice dell'esecuzione di parziale rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta rispetto ai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv. 268562 - 01; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, De Martino, Rv. 249913). Questo principio non è affatto in contrasto con quello invocato dal ricorrente, secondo cui, come si evince dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la medesima richiesta rigettata dal giudice dell'esecuzione può essere riproposta purché sia basata su elementi diversi, in quanto la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786): in effetti, il ricorrente non sostiene di avere riproposto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della prima ordinanza di rigetto proponendo elementi nuovi non dedotti in precedenza;
piuttosto, afferma che, avendo presentato una domanda di riconoscimento della continuazione che comprende anche reati che non erano stati oggetto della prima istanza rigettata, avrebbe in questo modo proposto nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto. Risulta evidente che la realtà è differente: il condannato ha riproposto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i due reati già rigettata con la prima ordinanza, senza formulare nuove deduzioni e, ad essa, ha affiancato una nuova domanda di riconoscimento del vincolo tra reati differenti, sia tra gli stessi, sia con i due reati oggetto del primo provvedimento. In altre parole, la nuova istanza deve e può essere ricostruita come composta da più domande, una delle quali - quella relativa alla continuazione tra i reati oggetto della prima istanza - preclusa dal giudicato esecutivo mentre le restanti in qualche modo influenzate dal precedente rigetto. 2. Il Tribunale, come si è visto, ha respinto la nuova istanza e anche quelle formulate in via subordinata richiamando la "proprietà transitiva della continuazione". La prima delle sentenze sopra citate (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, 2 Morteo, Rv. 268562 - 01) trattava il tema, con considerazioni che è opportuno riproporre: "Esisteva (...) una preclusione: il precedente giudice dell'esecuzione aveva già respinto la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione menzionata ed è indubbio che ciò determinava un giudicato. Peraltro, è principio consolidato quello secondo il quale la pronuncia con cui il giudice dell'esecuzione respinga la domanda di applicazione della continuazione tra tutti i reati oggetto di sentenze di condanna comprende anche il diniego di riconoscimento della continuazione tra alcuni soltanto dei reati oggetto dei medesimi provvedimenti già esaminati (Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, De Martino, Rv. 249913). La identità del disegno criminoso che si affermi in relazione a una serie di reati comporta che ciascun elemento della serie, ossia ciascun reato, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui reati. La relazione si connota, poi, proprio in virtù della identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati - in ipotesi - costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso. Ma la proprietà transitiva della relazione di continuazione comporta, altresì, la negativa implicazione che, se la continuazione non ricorre tra due o più reati, necessariamente neppure è configurabile tra i gruppi dei reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso". Come si vede, la proprietà transitiva è stata sì, affermata, ma con una attenta delimitazione dei suoi effetti: si afferma, infatti, che, se due reati non sono legati tra loro per continuazione, non necessariamente per ciascuno di essi non può essere riconosciuta la continuazione con altri reati;
ma i reati in continuazione con uno dei due reati non potranno ritenersi riuniti per continuazione né con l'altro reato oggetto della prima ordinanza né con i reati allo stesso legati per continuazione. 3. Ecco che la precedente ordinanza con cui il Tribunale di Genova aveva negato la continuazione tra i reati di tentato furto aggravato e di furto aggravato, rispettivamente oggetto delle sentenze della Corte di appello di Genova del 1/4/2016 e del Tribunale di Genova dell'8/2/2018, almeno astrattamente, non impedisce l'accoglimento parziale della nuova istanza: occorre, infatti, verificare il posizionamento dei due reati all'interno dell'arco temporale relativo a quelli oggetto delle sei sentenze di condanna. Il punto di riferimento, ovviamente, è la data di consumazione dei reati, restando irrilevante quella delle sentenze di condanna o della loro irrevocabilità: 3 Il residente Il Consigliere estensore la continuazione presuppone, infatti, un medesimo disegno criminoso e, quindi, una progettazione unitaria precedente o contemporanea al primo reato commesso. Se i due reati oggetto della prima ordinanza sono i primi due o gli ultimi due della serie, la preclusione relativa alla continuazione tra gli stessi non impedisce di ritenere esistente il vincolo della continuazione rispettivamente tra i reati successivi (o alcuni di essi) o tra i reati precedenti (o alcuni di essi); la continuazione potrà essere riconosciuta, nel primo caso, anche tra il secondo reato e quelli successivi e, nel secondo reato, tra il primo reato e quelli precedenti. Se, invece, i due reati oggetto della prima ordinanza si posizionano all'interno della serie temporale, ciascuno dei due potrà essere ritenuto riunito per continuazione con quelli precedenti (con riferimento al primo dei due reati) o successivi (con riferimento al secondo dei due reati): si tratta dell'ipotesi menzionata nel passo della sentenza sopra ricordata;
quindi, per i reati diversi da quelli oggetto della prima ordinanza potrà essere riconosciuta la continuazione solo per gruppi, composti rispettivamente da quelli anteriori al primo dei due reati o posteriori al secondo dei due reati. 4. Si tratta di ricostruzione relativa alla possibilità astratta di riconoscere parzialmente la continuazione tra alcuni dei reati oggetto della seconda istanza, così come appare astratta la decisione del Tribunale, che fa derivare direttamente dal diniego della prima istanza la preclusione per tutti i reati oggetto della seconda. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per permettere al Tribunale di verificare in concreto quale ipotesi si sia concretizzata e se sussistono effettivamente gli elementi indicatori di un vincolo di continuazione tra i reati oggetto dell'istanza (o alcuni di essi).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova. Così deciso il 21 dicembre 2022
lette le conclusioni del PG Ciro Angelillis che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 5037 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 21/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 21.04.2022, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata nell'interesse di EH EL, con riferimento ai reati sanzionati in sei delle otto sentenze di condanna comprese nel provvedimento di cumulo di pene emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova in data 1.10.2019 (e, segnatamente, le condanne contenute ai nn. 9, 10, 13, 14, 16 e 18 del casellario giudiziale, per fatti di resistenza a pubblico ufficiale, furto - anche in concorso-, minaccia e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, tutti verificatisi in Genova tra il febbraio 2014 ed il giugno 2015). A sostegno della decisione il giudice rilevava che l'istanza costituiva una reiterazione di quella di analogo contenuto in precedenza respinta con ordinanza del 16/11/2021, che non era stata impugnata;
tale precedente istanza aveva ad oggetto due dei sei reati per i quali il condannato chiedeva il riconoscimento del vincolo con la nuova istanza. Se, quindi, la pronuncia che aveva escluso la continuazione tra i due reati era diventata irrevocabile e non poteva più essere diversamente valutata dal giudice dell'esecuzione, ciò condizionava irreversibilmente le nuove istanze alla luce della "proprietà transitiva", tipica dell'istituto della continuazione: in effetti, l'identità del prospettato disegno criminoso comporta che debba parteciparne ciascun reato della serie delineata come unitaria;
cosicché, non residuava alcuno spazio per valutare l'esistenza di un disegno criminoso per i restanti reati che sarebbe risultato privo della necessaria comunanza rispetto ai delitti per i quali era stato definitivamente affermata l'inesistenza del disegno criminoso. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso, per il tramite del proprio difensore di fiducia, EH EL, adducendo come unico motivo di doglianza l'erronea applicazione della legge penale per avere il Tribunale ritenuto che la precedente ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., non tempestivamente impugnata in Cassazione, avesse determinato un giudicato, senza tenere conto che la nuova istanza aveva un oggetto parzialmente diverso. 3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto procuratore generale Ciro Angelillis conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 1 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il Tribunale, per fondare il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione, richiama il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la pronuncia del giudice dell'esecuzione di parziale rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la riproposizione della richiesta rispetto ai reati per cui è stato escluso il riconoscimento del reato continuato (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, Morteo, Rv. 268562 - 01; Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, De Martino, Rv. 249913). Questo principio non è affatto in contrasto con quello invocato dal ricorrente, secondo cui, come si evince dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la medesima richiesta rigettata dal giudice dell'esecuzione può essere riproposta purché sia basata su elementi diversi, in quanto la preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786): in effetti, il ricorrente non sostiene di avere riproposto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto della prima ordinanza di rigetto proponendo elementi nuovi non dedotti in precedenza;
piuttosto, afferma che, avendo presentato una domanda di riconoscimento della continuazione che comprende anche reati che non erano stati oggetto della prima istanza rigettata, avrebbe in questo modo proposto nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto. Risulta evidente che la realtà è differente: il condannato ha riproposto la domanda di riconoscimento della continuazione tra i due reati già rigettata con la prima ordinanza, senza formulare nuove deduzioni e, ad essa, ha affiancato una nuova domanda di riconoscimento del vincolo tra reati differenti, sia tra gli stessi, sia con i due reati oggetto del primo provvedimento. In altre parole, la nuova istanza deve e può essere ricostruita come composta da più domande, una delle quali - quella relativa alla continuazione tra i reati oggetto della prima istanza - preclusa dal giudicato esecutivo mentre le restanti in qualche modo influenzate dal precedente rigetto. 2. Il Tribunale, come si è visto, ha respinto la nuova istanza e anche quelle formulate in via subordinata richiamando la "proprietà transitiva della continuazione". La prima delle sentenze sopra citate (Sez. 1, n. 36337 del 16/03/2016, 2 Morteo, Rv. 268562 - 01) trattava il tema, con considerazioni che è opportuno riproporre: "Esisteva (...) una preclusione: il precedente giudice dell'esecuzione aveva già respinto la domanda di riconoscimento del vincolo della continuazione menzionata ed è indubbio che ciò determinava un giudicato. Peraltro, è principio consolidato quello secondo il quale la pronuncia con cui il giudice dell'esecuzione respinga la domanda di applicazione della continuazione tra tutti i reati oggetto di sentenze di condanna comprende anche il diniego di riconoscimento della continuazione tra alcuni soltanto dei reati oggetto dei medesimi provvedimenti già esaminati (Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, De Martino, Rv. 249913). La identità del disegno criminoso che si affermi in relazione a una serie di reati comporta che ciascun elemento della serie, ossia ciascun reato, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui reati. La relazione si connota, poi, proprio in virtù della identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati - in ipotesi - costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso. Ma la proprietà transitiva della relazione di continuazione comporta, altresì, la negativa implicazione che, se la continuazione non ricorre tra due o più reati, necessariamente neppure è configurabile tra i gruppi dei reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso". Come si vede, la proprietà transitiva è stata sì, affermata, ma con una attenta delimitazione dei suoi effetti: si afferma, infatti, che, se due reati non sono legati tra loro per continuazione, non necessariamente per ciascuno di essi non può essere riconosciuta la continuazione con altri reati;
ma i reati in continuazione con uno dei due reati non potranno ritenersi riuniti per continuazione né con l'altro reato oggetto della prima ordinanza né con i reati allo stesso legati per continuazione. 3. Ecco che la precedente ordinanza con cui il Tribunale di Genova aveva negato la continuazione tra i reati di tentato furto aggravato e di furto aggravato, rispettivamente oggetto delle sentenze della Corte di appello di Genova del 1/4/2016 e del Tribunale di Genova dell'8/2/2018, almeno astrattamente, non impedisce l'accoglimento parziale della nuova istanza: occorre, infatti, verificare il posizionamento dei due reati all'interno dell'arco temporale relativo a quelli oggetto delle sei sentenze di condanna. Il punto di riferimento, ovviamente, è la data di consumazione dei reati, restando irrilevante quella delle sentenze di condanna o della loro irrevocabilità: 3 Il residente Il Consigliere estensore la continuazione presuppone, infatti, un medesimo disegno criminoso e, quindi, una progettazione unitaria precedente o contemporanea al primo reato commesso. Se i due reati oggetto della prima ordinanza sono i primi due o gli ultimi due della serie, la preclusione relativa alla continuazione tra gli stessi non impedisce di ritenere esistente il vincolo della continuazione rispettivamente tra i reati successivi (o alcuni di essi) o tra i reati precedenti (o alcuni di essi); la continuazione potrà essere riconosciuta, nel primo caso, anche tra il secondo reato e quelli successivi e, nel secondo reato, tra il primo reato e quelli precedenti. Se, invece, i due reati oggetto della prima ordinanza si posizionano all'interno della serie temporale, ciascuno dei due potrà essere ritenuto riunito per continuazione con quelli precedenti (con riferimento al primo dei due reati) o successivi (con riferimento al secondo dei due reati): si tratta dell'ipotesi menzionata nel passo della sentenza sopra ricordata;
quindi, per i reati diversi da quelli oggetto della prima ordinanza potrà essere riconosciuta la continuazione solo per gruppi, composti rispettivamente da quelli anteriori al primo dei due reati o posteriori al secondo dei due reati. 4. Si tratta di ricostruzione relativa alla possibilità astratta di riconoscere parzialmente la continuazione tra alcuni dei reati oggetto della seconda istanza, così come appare astratta la decisione del Tribunale, che fa derivare direttamente dal diniego della prima istanza la preclusione per tutti i reati oggetto della seconda. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per permettere al Tribunale di verificare in concreto quale ipotesi si sia concretizzata e se sussistono effettivamente gli elementi indicatori di un vincolo di continuazione tra i reati oggetto dell'istanza (o alcuni di essi).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova. Così deciso il 21 dicembre 2022