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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3907/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3907/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANI Parte_1 C.F._1
SARA, con domicilio eletto presso il difensore e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANI SARA, Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere né pretendere alcun mantenimento l'uno dall'altro;
3. I coniugi concordano che la moglie , continuerà ad abitare l'abitazione Parte_1
coniugale di proprietà di ½ ciascuno, sita in Prignano sulla Secchia (MO) ,via Val Rossenna
Secondo tronco n.2760, fino alla data della cessione di quota, tra coniugi, dell'immobile, che avverrà, come disciplinato nel successivo punto 5, entro il mese di settembre 2026. Il marito,
che ha già lasciato l'abitazione coniugale, trasferirà la propria residenza anagrafica, con riconsegna delle chiavi alla moglie, entro e non oltre 2 settimane dalla firma del presente accordo.
4. I coniugi hanno contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione coniugale, in essere presso l'istituto di credito “PE Banca”, filiale di Castellarano (RE), le cui rate mensili, pari ad €
647,81, vengono versate per la metà da ciascuno di essi;
5. I coniugi concordano, a definitiva ed integrale definizione e transazione dei reciproci rapporti e richieste patrimoniali, con completa tacitazione di ogni pretesa reciproca, di procedere, a condizione che l'istituto di credito presso il quale risulta in essere il mutuo cointestato sull'abitazione coniugale, conceda accollo liberatorio dell'obbligazione a favore della signora ed a carico del sig alle seguenti assegnazioni (segue al puntoA), da Parte_1 Pt_2
formalizzare a mezzo successivo atto notarile di cessione di quota tra coniugi entro e non oltre il mese di settembre 2026; nella residua e denegata ipotesi in cui l'Istituto di credito, sopra indicato, non conceda l'accollo liberatorio, il sig la signor estingueranno Pt_2 Parte_1 il mutuo sulla casa coniugale, in essere presso PE NC (sede di Castellarano –RE-),
provvedendo a versare la metà ciascuno del residuo importo, all'atto di cessione della quota ed il marito riconoscerà in ogni caso alla moglie la metà quota del valore dell'abitazione, come sotto indicato.
Qualora il marito non abbia le opportune disponibilità per corrispondere alla moglie la somma pattuita, provvederà a contrarre un mutuo o prestito personale al fine di corrispondere alla moglie le liquidità indicate di seguito:
A.il marito acquisterà dalla moglie il 50% ovvero la quota di ½ di proprietà della casa coniugale,
che ella cederà al marito, a fronte della corresponsione in favore di costei, della somma,
concordata tra le parti, di €. 90.000,00, somma che tiene in considerazione l'attuale valore dell'immobile stesso, nonché i conguagli di dare/ avere tra i coniugi relativi a pregresse anticipazioni;
B.con la ricezione di detta somma, la sig.r riconosce, sin d'ora, di nulla più avere a Parte_1
pretendere in merito alla propria quota di proprietà immobiliare e il signo ichiara di Pt_2
nulla avere più a pretender dalla sig.r in restituzione per il mutuo coniugale. Tale Parte_1
trasferimento dovrà avvenire, entro il mese di settembre 2026 a mezzo atto notarile, da stipularsi presso Notaio scelto di comune accordo dalle parti;
C.tutte le spese necessarie per la predisposizione dei documenti per l'atto di cessione, certificati ed eventuali sanatorie saranno suddivisi tra le parti, mentre le spettanze notarili saranno integralmente a carico della parte acquirente. Le spese relative ad eventuali difformità che necessitino di sanatorie dell'immobile saranno a carico della parte acquirente;
6. Ai fini fiscali, i coniugi chiedono che vengano applicate le agevolazioni fiscali previste per tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento di separazione tra coniugi,
scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili, previste dall'art. 19 legge 6 marzo
1987 n. 74 trattandosi di atto di assegnazione di immobile, relativo al procedimento di separazione consensuale, stipulato in esecuzione e in conseguenza di separazione e/o divorzio. Si chiede pertanto l'esenzione da imposta di bollo, di registro, e di ogni altra tassa;
l'esenzione da imposta ipotecaria e catastale come previsto da Corte di Cassazione, sezione Tributaria,
sentenza n. 3110 del 17 febbraio 2016; la circolare 29 maggio 2013 n. 18 paragrafo 1.15 ed infine la circolare 21 febbraio 2014 n. 2E paragrafo 9.2.
7. I coniugi concordano che, una volta effettuata la cessione di quota dell'abitazione coniugale,
la moglie tratterrà e porterà via dall'immobile i seguenti arredi: un divano, un tavolo, le sedie della tavola, la rete e il materasso del letto, mentre il marito terrà la cucina con i relativi elettrodomestici e la cameretta contenente il letto a castello, i mobili e la cassettiera
8. Le spese ordinarie dell'immobile resteranno a carico della moglie, ivi residente, mentre le straordinarie e di proprietà saranno suddivise al 50 % tra entrambi i proprietari fino alla data dell'atto notarile di cessione di quota tra coniugi;
9. Il conto corrente cointestato rimarrà attivo per veicolare su di esso la rata del mutuo e le utenze, fino al momento della cessione notarile di quota della casa coniugale.
10. I coniugi danno atto che in data 19/06/2025 hanno restituito ai genitori della signora con bonifico in uscita dal proprio conto corrente comune, versato sul conto corrente Parte_1
dei primi, la somma di euro 30.000,00, precedentemente ricevuta come prestito personale infruttifero in data 06/12/2023 ed in tal modo hanno adempiuto ogni obbligazione pendente verso gli stessi.
11. L'automobile CHR targata FR349VL di proprietà del marito, resterà in uso allo stesso, il quale corrisponderà alla moglie la somma, concordata tra le parti, di € 8000,00, quale rimborso delle anticipazioni sostenute dalla stessa per l'acquisto della suddetta autovettura;
12. Con il suddetto accordo, cui si impegnano a dare piena attuazione, i coniugi hanno regolato tra loro tutte le questioni di carattere economico, i reciproci rapporti in essere tra gli stessi,
derivanti dal rapporto coniugale, non avendo quindi più nulla a pretendere, in seguito, l'uno dall'altro avendo già suddiviso eventuali risparmi e spettanze;
13. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione pretesa e/o rivalsa sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
DI (RE) il 01/09/1992 e nato a [...] Parte_2
NO (MO) il 24/07/1990;
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELLARANO (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
(Anno 2019, atto n.24, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3907/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANI Parte_1 C.F._1
SARA, con domicilio eletto presso il difensore e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANI SARA, Parte_2 C.F._2
con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere né pretendere alcun mantenimento l'uno dall'altro;
3. I coniugi concordano che la moglie , continuerà ad abitare l'abitazione Parte_1
coniugale di proprietà di ½ ciascuno, sita in Prignano sulla Secchia (MO) ,via Val Rossenna
Secondo tronco n.2760, fino alla data della cessione di quota, tra coniugi, dell'immobile, che avverrà, come disciplinato nel successivo punto 5, entro il mese di settembre 2026. Il marito,
che ha già lasciato l'abitazione coniugale, trasferirà la propria residenza anagrafica, con riconsegna delle chiavi alla moglie, entro e non oltre 2 settimane dalla firma del presente accordo.
4. I coniugi hanno contratto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione coniugale, in essere presso l'istituto di credito “PE Banca”, filiale di Castellarano (RE), le cui rate mensili, pari ad €
647,81, vengono versate per la metà da ciascuno di essi;
5. I coniugi concordano, a definitiva ed integrale definizione e transazione dei reciproci rapporti e richieste patrimoniali, con completa tacitazione di ogni pretesa reciproca, di procedere, a condizione che l'istituto di credito presso il quale risulta in essere il mutuo cointestato sull'abitazione coniugale, conceda accollo liberatorio dell'obbligazione a favore della signora ed a carico del sig alle seguenti assegnazioni (segue al puntoA), da Parte_1 Pt_2
formalizzare a mezzo successivo atto notarile di cessione di quota tra coniugi entro e non oltre il mese di settembre 2026; nella residua e denegata ipotesi in cui l'Istituto di credito, sopra indicato, non conceda l'accollo liberatorio, il sig la signor estingueranno Pt_2 Parte_1 il mutuo sulla casa coniugale, in essere presso PE NC (sede di Castellarano –RE-),
provvedendo a versare la metà ciascuno del residuo importo, all'atto di cessione della quota ed il marito riconoscerà in ogni caso alla moglie la metà quota del valore dell'abitazione, come sotto indicato.
Qualora il marito non abbia le opportune disponibilità per corrispondere alla moglie la somma pattuita, provvederà a contrarre un mutuo o prestito personale al fine di corrispondere alla moglie le liquidità indicate di seguito:
A.il marito acquisterà dalla moglie il 50% ovvero la quota di ½ di proprietà della casa coniugale,
che ella cederà al marito, a fronte della corresponsione in favore di costei, della somma,
concordata tra le parti, di €. 90.000,00, somma che tiene in considerazione l'attuale valore dell'immobile stesso, nonché i conguagli di dare/ avere tra i coniugi relativi a pregresse anticipazioni;
B.con la ricezione di detta somma, la sig.r riconosce, sin d'ora, di nulla più avere a Parte_1
pretendere in merito alla propria quota di proprietà immobiliare e il signo ichiara di Pt_2
nulla avere più a pretender dalla sig.r in restituzione per il mutuo coniugale. Tale Parte_1
trasferimento dovrà avvenire, entro il mese di settembre 2026 a mezzo atto notarile, da stipularsi presso Notaio scelto di comune accordo dalle parti;
C.tutte le spese necessarie per la predisposizione dei documenti per l'atto di cessione, certificati ed eventuali sanatorie saranno suddivisi tra le parti, mentre le spettanze notarili saranno integralmente a carico della parte acquirente. Le spese relative ad eventuali difformità che necessitino di sanatorie dell'immobile saranno a carico della parte acquirente;
6. Ai fini fiscali, i coniugi chiedono che vengano applicate le agevolazioni fiscali previste per tutti gli atti, documenti, provvedimenti relativi al procedimento di separazione tra coniugi,
scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili, previste dall'art. 19 legge 6 marzo
1987 n. 74 trattandosi di atto di assegnazione di immobile, relativo al procedimento di separazione consensuale, stipulato in esecuzione e in conseguenza di separazione e/o divorzio. Si chiede pertanto l'esenzione da imposta di bollo, di registro, e di ogni altra tassa;
l'esenzione da imposta ipotecaria e catastale come previsto da Corte di Cassazione, sezione Tributaria,
sentenza n. 3110 del 17 febbraio 2016; la circolare 29 maggio 2013 n. 18 paragrafo 1.15 ed infine la circolare 21 febbraio 2014 n. 2E paragrafo 9.2.
7. I coniugi concordano che, una volta effettuata la cessione di quota dell'abitazione coniugale,
la moglie tratterrà e porterà via dall'immobile i seguenti arredi: un divano, un tavolo, le sedie della tavola, la rete e il materasso del letto, mentre il marito terrà la cucina con i relativi elettrodomestici e la cameretta contenente il letto a castello, i mobili e la cassettiera
8. Le spese ordinarie dell'immobile resteranno a carico della moglie, ivi residente, mentre le straordinarie e di proprietà saranno suddivise al 50 % tra entrambi i proprietari fino alla data dell'atto notarile di cessione di quota tra coniugi;
9. Il conto corrente cointestato rimarrà attivo per veicolare su di esso la rata del mutuo e le utenze, fino al momento della cessione notarile di quota della casa coniugale.
10. I coniugi danno atto che in data 19/06/2025 hanno restituito ai genitori della signora con bonifico in uscita dal proprio conto corrente comune, versato sul conto corrente Parte_1
dei primi, la somma di euro 30.000,00, precedentemente ricevuta come prestito personale infruttifero in data 06/12/2023 ed in tal modo hanno adempiuto ogni obbligazione pendente verso gli stessi.
11. L'automobile CHR targata FR349VL di proprietà del marito, resterà in uso allo stesso, il quale corrisponderà alla moglie la somma, concordata tra le parti, di € 8000,00, quale rimborso delle anticipazioni sostenute dalla stessa per l'acquisto della suddetta autovettura;
12. Con il suddetto accordo, cui si impegnano a dare piena attuazione, i coniugi hanno regolato tra loro tutte le questioni di carattere economico, i reciproci rapporti in essere tra gli stessi,
derivanti dal rapporto coniugale, non avendo quindi più nulla a pretendere, in seguito, l'uno dall'altro avendo già suddiviso eventuali risparmi e spettanze;
13. I coniugi si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai su estesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione pretesa e/o rivalsa sin da ora rinunciata e rimossa.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, Parte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
DI (RE) il 01/09/1992 e nato a [...] Parte_2
NO (MO) il 24/07/1990;
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELLARANO (RE) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
(Anno 2019, atto n.24, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale