Sentenza 7 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza coincide non con la materiale disponibilità dell'informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi "recepito", risultante dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale.
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza dell'11 ottobre 2017, iscritta al n. 197 reg. ord. 2017, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione. Nella parte sottoposta allo scrutinio di questa Corte, l'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003 (rubricato «Autonomia dell'ordinamento sportivo») stabilisce che la disciplina delle questioni aventi ad oggetto «i comportamenti rilevanti sul …
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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giorgio LATTANZI; Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2011, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 07/12/2011
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2128
Dott. MACCHIA Alberto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 38486/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO GU N. IL 07/01/1944;
avverso l'ordinanza n. 4871/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 15/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. MURA Antonio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 15 luglio 2011, il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto nell'interesse di RO ID avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale con la quale era stata rigettata la richiesta di retrodatazione della custodia cautelare a norma dell'art. 297 c.p.p., comma 3, e la conseguente declaratoria di perdita di efficacia della misura custodiate applicata con ordinanza del medesimo Giudice per le indagini preliminari del 7 giugno 2011.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, rinnovando le medesime censure già proposte al giudice dell'appello de libertate, reputa invece sussistenti i presupposti per la retrodatazione della custodia cautelare, sottolineando che nella specie ricorrerebbero le condizioni della connessione qualificata dal nesso della continuazione tra la rapina per la quale l'indagato venne tratto in arresto in flagranza e la fattispecie associativa scaturita dalle intercettazioni successivamente effettuate presso il carcere di Poggioreale. Elementi, questi, che erano conosciuti dalla locale Procura prima che venisse disposto il rinvio a giudizio per la rapina. Dunque, il pubblico ministero avrebbe serbato una indebita inerzia nella seconda contestazione, pur disponendo dei relativi elementi fattuali. Il provvedimento impugnato avrebbe pertanto indebitamente negletto la circostanza che le intercettazioni effettuate nell'ambito della attività di indagine, avrebbero offerto riscontro della persistenza del vincolo associativo, evidentemente già presente all'atto della rapina oggetto della prima ordinanza custodiale. Negare, poi, la continuazione tra rapina e fattispecie associativa, non risulterebbe compatibile con lo steso tenore della contestazione. Da qui, dunque, la sussistenza dei requisiti per la sollecitata retrodatazione della seconda misura, con tutti gli effetti conseguenti.
Il ricorso non è fondato. I giudici dell'appello de libertate hanno infatti puntualmente applicato i principi più volte affermati da questa Corte in tema di retrodatazione della custodia cautelare in ipotesi di contestazioni cautelari cosiddette a catena, dando conto delle varie circostanze di fatto dalle quali poteva dedursi, da un lato, la insussistenza del nesso di connessione qualificata tra i fatti oggetto delle due ordinanze custodiali e, dall'altro, la assenza di elementi idonei alla emissione della seconda ordinanza al momento di adozione della prima: non senza sottolineare, d'altra parte, come nella specie non sussistesse neppure il presupposto della anteriorità dei fatti oggetto della secondo ordinanza coercitiva rispetto alla emissione della prima, in quanto la contestazione associativa era "aperta", essendosi ravvisata nei fatti una condotta perdurante. A proposito della connessione qualificata, infatti, questa Corte ha reiteratamente avuto modo di affermare che è configurabile la continuazione tra reato associativo e reati fine esclusivamente qualora questi ultimi siano stati programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso: evenienza, questa, che i giudici del gravame hanno motivatamente ritenuto di non poter ravvisare (Cass., Sez. 1, 11 febbraio 2011, Scarcia;
Sez. 1, 6 marzo 2008, Castiglia;
Cass., Sez. 1, 21 gennaio 2009, Vitale). Al tempo stesso, e sul versante della desumibilità dagli atti, è ricorrente l'affermazione secondo la quale in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di desumibilità dagli atti va intesa unicamente con riferimento alla sussistenza di una situazione indiziaria idonea a giustificare l'adozione della misura cautelare, risultando indifferente la circostanza che sul punto non vi sia stato un apprezzamento, poiché la ratio dell'istituto è riconducibile proprio all'eventualità di un omesso apprezzamento (Cass., Sez. 6, 21 dicembre 2009, Amicuzi;
Cass., Sez. 5, 4 novembre 2009, Fracasso;
Cass., Sez. 1, 17 marzo 2010, Cava). Al di là, quindi, di qualsiasi presupposizione di condotta inerte da parte della autorità giudiziaria che abbia prodotto una artificiosa diluizione del regime cautelare, sta - al fondo della retrodatazione - la obiettiva configurabilità di un diverso ed antecedente dies a quo dal quale l'intero fenomeno custodiale doveva iniziare;
con la conseguenza che, soltanto ove concretamente quel fenomeno avesse potuto (e dovuto) essere attivato per tutte le regiudicande, la retrodatazione fondata sulla desumibilità dagli atti può dirsi giustificata, giacché, ove così non fosse, si confonderebbe la mera acquisizione della notizia di reato con la ricorrenza della integralità dei presupposti cautelari. Nella specie, poi, come puntualmente evidenziato dai giudici a quibus, mancherebbe addirittura il requisito della stessa disponibilità degli atti da parte della autorità chiamata ad adottare decisioni in merito alla azione cautelare, giacché - come sottolinea l'ordinanza impugnata - "per ammissione della stessa difesa, le intercettazioni ambientali in carcere riguardanti RO ID ed altri soggetti indagati per la rapina commessa il 10.2.2010 sono state registrate solamente nel marzo 2010 e, quindi, in epoca successiva all'emissione della prima ordinanza".
Il ricorso deve dunque essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2012