CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2023, n. 38896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38896 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ND ME (CUI 059XNLB) nato il [...] avverso la sentenza del 07/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pr,ocuratore Generale dr.ssa FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il Difensore: nessun Avvocato è presente. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38896 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano il 7 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio il 14 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (per quanto in questa sede rileva) El IR MO responsabile di più violazioni dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi nel 2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di avere commesso il fatto in più di tre persone, operato l'aumento per la continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia, invece ha assolto l'imputato da alcune contestazioni di cessione e, in conseguenza, ha rideterminato, riducendola, la pena;
con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. In particolare, con il primo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza in relazione alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla omessa riqualificazione dei fatti in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ipotesi di cui ricorrerebbero nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, i presupposti. Quanto al profilo della responsabilità, la relativa giustificazione sarebbe contraddittoria, incongrua, priva di motivazione ovvero fondata su prova travisata: ad avviso del ricorrente, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalle immagini fotografiche acquisite e dalle complessive emergenze probatorie non emergerebbe la prova della colpevolezza dell'imputato o comunque non emergerebbe prova sufficiente. In subordine, si osserva come sussisterebbero nel caso di specie gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando che, secondo insegnamento di legittimità che si richiama, anche in presenza di reiterazione delle condotte e di piccolo spaccio organizzato con ridotta circolazione di merce e di denaro e con guadagni limitati non può escludersi la ricorrenza dell'ipotesi di lieve entità. 2.2. Con il secondo motivo si censura difetto di motivazione, che risulta carente o comunque inadeguata, circa la ritenuta equivalenza, anziché prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, sottolineandosi che l'imputato ha reso confessione;
si richiamano precedenti di legittimità stimati pertinenti. 2 2.3. Tramite il terzo motivo la Difesa si duole di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che appare eccessivamente severo, mentre, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato equo e giusto rispetto al livello di gravità del caso concreto attenersi al minimo edittale, in considerazione del contesto sociale di marginalità dal quale proviene l'imputato, della sua giovane età, dalle concrete modalità dell'azione e della non particolare gravità del danno. E' stata chiesta la trattazione orale del processo. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che l'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. maturerà non prima del 7 marzo 2024, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Tutti i motivi di ricorso consistono, in realtà, nella mera riproposizione di doglianze già svolte con l'impugnazione di merito e già affrontate ed adeguatamente risolte nella sentenza impugnata. 2.1.La decisione, infatti, ricostruisce analiticamente il quia dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (pp. 17-18 e 25-26), responsabilità che è basata sull'esame diretto delle numerose immagini fotografiche riprese dagli inquirenti con videocamere nascoste, immagini che i Giudici di merito, disattendendo la critica difensiva al riguardo, hanno ritenuto chiare e leggibili, sulle individuazioni fotografiche dell'imputato ad opera di più acquirenti di droga (IR De MO, BE EN, EA MA e CA MA) escussi come persone informate sui fatti, sulle dichiarazioni del coimputato, giudicato separatamente, NA DA e anche sulle dichiarazioni confessorie, seppure motivatamente giudicate riduttive, dello stesso ricorrente. 2.2. La sentenza passa, poi, a spiegare la ragione della non riqualificabilità dei fatti nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (pp. 29-31) in ragione della abitualità e continuatività dell'attività di spaccio, delle quantità dì droga cedute, dell'elevato numero di acquirenti, dell'organizzazione dell'attività di spaccio. 2.3. Si giustifica, infine (alle pp. 32-34), in maniera congrua sia l'esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, in ragione della parzialità della confessione resa, sia la scelta del trattamento sanzionatorio, 3 essendo peraltro la pena base molto vicina al minimo edittale ed essendo stati operati moderati aumenti in continuazione. 3.11 ricorso, dunque, siccome meramente reiterativo, deve ritenersi aspecifico, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sanni, Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, RN e altri, Rv. 243838). 4. Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pr,ocuratore Generale dr.ssa FRANCESCA COSTANTINI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito il Difensore: nessun Avvocato è presente. Penale Sent. Sez. 4 Num. 38896 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Milano il 7 settembre 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio il 14 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto (per quanto in questa sede rileva) El IR MO responsabile di più violazioni dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi nel 2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante di avere commesso il fatto in più di tre persone, operato l'aumento per la continuazione ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena stimata di giustizia, invece ha assolto l'imputato da alcune contestazioni di cessione e, in conseguenza, ha rideterminato, riducendola, la pena;
con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. In particolare, con il primo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza in relazione alla affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla omessa riqualificazione dei fatti in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ipotesi di cui ricorrerebbero nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, i presupposti. Quanto al profilo della responsabilità, la relativa giustificazione sarebbe contraddittoria, incongrua, priva di motivazione ovvero fondata su prova travisata: ad avviso del ricorrente, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalle immagini fotografiche acquisite e dalle complessive emergenze probatorie non emergerebbe la prova della colpevolezza dell'imputato o comunque non emergerebbe prova sufficiente. In subordine, si osserva come sussisterebbero nel caso di specie gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, sottolineando che, secondo insegnamento di legittimità che si richiama, anche in presenza di reiterazione delle condotte e di piccolo spaccio organizzato con ridotta circolazione di merce e di denaro e con guadagni limitati non può escludersi la ricorrenza dell'ipotesi di lieve entità. 2.2. Con il secondo motivo si censura difetto di motivazione, che risulta carente o comunque inadeguata, circa la ritenuta equivalenza, anziché prevalenza, delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, sottolineandosi che l'imputato ha reso confessione;
si richiamano precedenti di legittimità stimati pertinenti. 2 2.3. Tramite il terzo motivo la Difesa si duole di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, che appare eccessivamente severo, mentre, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato equo e giusto rispetto al livello di gravità del caso concreto attenersi al minimo edittale, in considerazione del contesto sociale di marginalità dal quale proviene l'imputato, della sua giovane età, dalle concrete modalità dell'azione e della non particolare gravità del danno. E' stata chiesta la trattazione orale del processo. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 10 maggio 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che l'improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen. maturerà non prima del 7 marzo 2024, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2. Tutti i motivi di ricorso consistono, in realtà, nella mera riproposizione di doglianze già svolte con l'impugnazione di merito e già affrontate ed adeguatamente risolte nella sentenza impugnata. 2.1.La decisione, infatti, ricostruisce analiticamente il quia dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (pp. 17-18 e 25-26), responsabilità che è basata sull'esame diretto delle numerose immagini fotografiche riprese dagli inquirenti con videocamere nascoste, immagini che i Giudici di merito, disattendendo la critica difensiva al riguardo, hanno ritenuto chiare e leggibili, sulle individuazioni fotografiche dell'imputato ad opera di più acquirenti di droga (IR De MO, BE EN, EA MA e CA MA) escussi come persone informate sui fatti, sulle dichiarazioni del coimputato, giudicato separatamente, NA DA e anche sulle dichiarazioni confessorie, seppure motivatamente giudicate riduttive, dello stesso ricorrente. 2.2. La sentenza passa, poi, a spiegare la ragione della non riqualificabilità dei fatti nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (pp. 29-31) in ragione della abitualità e continuatività dell'attività di spaccio, delle quantità dì droga cedute, dell'elevato numero di acquirenti, dell'organizzazione dell'attività di spaccio. 2.3. Si giustifica, infine (alle pp. 32-34), in maniera congrua sia l'esito del giudizio di bilanciamento delle circostanze in termini di equivalenza, in ragione della parzialità della confessione resa, sia la scelta del trattamento sanzionatorio, 3 essendo peraltro la pena base molto vicina al minimo edittale ed essendo stati operati moderati aumenti in continuazione. 3.11 ricorso, dunque, siccome meramente reiterativo, deve ritenersi aspecifico, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour Sanni, Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, RN e altri, Rv. 243838). 4. Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/06/2023.