Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8367 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
6 5 3 N 0 1 O A 0067953 I N / I Z 4 0 8 367 / 0 2 / R A 6 B A R 2 . T . T L S R L I U . P A B . G . I E D B R R L A E T T A D A 1 I D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I 3 S R 1 N E E E . T S T N N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E A A S E M SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente R.G. n. 3175/2000 Consigliere 23138 Dott. Giovanni Paolini Cron. Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Rep. Ud. 20 marzo 2002 Dott. Stefano Monaci Consigliere Dott. Aldo Ceccherini Consigliere OGGETTOha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENCAMPIONE CIVILE Irpef redditi da capi- tale distribuzione ai67953 sul ricorso proposto il 3 febbraio 2000 daN. elettivamente domiciliato in Roma, al Lungotevere soci presunzione / t LL OC condizioni Marzio, n. 10, presso l'avv. Salvatore Piccione, che lo rappresenta e difende disgiuntamente all'avv. Remo Montone in virtù di procura a DIS margine del ricorso ricorrente
contro
Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Centrale sez. n. 6627 del 22 dicembre 1998. XXV 2 9 12 proc. n.3175/2000 R.G. 1 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 marzo 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udito per il ricorrente l'avv. Salvatore Piccione, che ha chiesto la cas- sazione della sentenza impugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LL OC ricorreva avverso l'avviso di rettifica a lui notificato il 30 dicembre 1993, con il quale l'Ufficio II.DD. di Albano, a seguito di accertamento effettuato ai fini Irpeg nei confronti della s.r.l. Mobi- li Alba, della quale egli era socio per la quota del 50%, aveva elevato di L. 51.133.000 l'imponibile da lui dichiarato per l'anno 1987. ом Il ricorso era respinto dalle Commissioni tributarie di 1° e 2° grado e la decisione di quest'ultima, impugnata dal contribuente, era confer- mata il 22 dicembre 1998 dalla Commissione Tributaria Centrale, la quale rimarcava l'infondatezza di tutte le doglianze formulate dal contribuente. La regolarità di notifica dell'avviso di accertamento alla società, in- fatti, costituiva oggetto di altra vertenza, definitivamente conclusa con l'accoglimento dell'istanza di condono della stessa, la diversità dei presupposti dell'Irpeg e dell'Irpef escludeva la denunciata dupli- cazione a carico del socio dell'imposta per il medesimo reddito e la limitata base societaria ed i vincoli di strettissima parentela tra i soci consentivano di presumere, in mancanza di contrarie risultanze con- tabili e di idonee indicazioni di una diversa destinazione, la distribu- proc. n.3175/2000 R.G. 2 zione ai due soci dei maggiori ricavi accertati nei confronti della so- cietà. Il LL ricorreva per la cassazione della sentenza con due motivi e l'intimato Ministero delle Finanze resisteva con controricorso noti- ficato il 13 marzo 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente, con il primo motivo, ha lamentato la nullità della sen- tenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, ed insufficiente e contraddittoria motiva- zione, atteso che la reale percezione dei dividendi da parte dei parte- cipanti ad una società di capitali sarebbe condizione imprescindibile per il concorso delle somme corrispondenti alla formazione del red- dito dei singoli soci e del tutto inconferente a presumere la ripartizio- ом ne ai soci di maggiori ricavi occultati dalla società sarebbe la certez- za di essi, la stretta base sociale ed i vincoli di parentela tra gli asso- ciati, l'irregolarità delle scritture contabili e l'assenza in contrario di dati o notizie. La censura è infondata. E' costante l'orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo: Cass. civ., sez. V, sent. 15 giugno 2001, n. 8131; Cass. civ., sez. V, sent. 19 aprile 2001, n. 5788; Cass. civ., sez. V, sent. 8 marzo 2000, n. 2626), secondo il quale una base azionaria ristretta e/o familiare è idonea a fondare una presunzione di distribuzione ai soci degli utili non con- tabilizzati di una società di capitali, in considerazione del reciproco controllo sulla gestione e della complicità che normalmente caratte- proc. n.3175/2000 R.G. 3 rizza una siffatta compagine sociale, e che, ricorrendo tale ipotesi, costituisce onere dei soci fornire la prova positiva di un diverso im- piego dei ricavi stessi. Non sono stati menzionati dal contribuente argomenti idonei a disco- starsi da tale orientamento e va rimarcato che il medesimo scaturisce dalla consapevolezza dei limiti del sindacato della Suprema Corte in tema di prova presuntiva, posto che la valutazione circa l'attitudine non solo quanto alla preferenza accordata-probatoria del fatto noto - gli rispetto ad altre possibili fonti di convincimento, ma anche in or- dine all'esistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - è istituzionalmente riservata al giudice del merito, costituendo un ap- prezzamento di fatto, e come tale è soggetta al controllo di legittimità ола solo limitatamente alla congruenza logica del procedimento adottato ed all'osservanza delle norme e dei principi regolatori del particolare mezzo di prova. L'utilizzo della prova presuntiva da parte della commissione tributa- ria per confermare nei confronti del socio la fondatezza della pretesa tributaria nascente dall'accertamento di ricavi non dichiarati dalla so- cietà di capitali partecipata non integra, quindi, la denunciata viola- zione di legge e, relativamente alla specifica rilevanza attribuita agli accertati elementi della ristrettezza della base sociale e del vincolo familiare dei soci, che costituiscono il fatto noto del ragionamento presuntivo, i limiti imposti dalla natura straordinaria del ricorso ex art. 111, cost., avverso la decisione della Commissione centrale tribu- taria non consentono alcuna indagine in ordine alla sufficienza o lo- proc. n.3175/2000 R.G. 4 gicità della motivazione adottata. Con il secondo motivo, il contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 67, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'art. 14, d.p.r. n. 917/86, e l'insufficiente motivazione della pro- nuncia, giacché l'assoggettamento del medesimo reddito occultato ad Irpeg, in quanto costituente utile della società, e ad Irpef, in quanto provento del socio, avrebbe violato il divieto di doppia imposizione e, in ogni caso, ciò avrebbe fatto nei limiti del mancato riconosci- mento del credito d'imposta percentualmente spettante al socio su ta- li utili. La denuncia non può essere condivisa. L'operatività del divieto della doppia imposizione, stabilito dall'art, 67, d.p.r. n. 600/73, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto e siffatta condizione non si verifica in caso di una duplicità meramente economica di pre- lievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza con la tassazio- ne del reddito sia delle persone giuridiche e sia delle persone fisiche derivante dalla partecipazione al capitale di una società commerciale, che si caratterizzano tra loro per una diversità non solo dei soggetti passivi, ma anche dei requisiti posti a base delle due diverse imposi- zioni. Con riferimento a tale particolare ipotesi, l'inesistenza di una duplici- tà di tassazione in senso giuridico, inoltre, è stata esclusa in modo e- spresso dal legislatore, che ha specificamente preso atto della discri- minazione derivantene ai danni dei soci in relazione alla redditività proc. n.3175/2000 R.G. 5 del capitale investito nell'impresa e ne ha regolato gli effetti median- te il riconoscimento di un credito d'imposta - al quale si è riportato lo stesso ricorrente con il richiamo all'art. 14, d.p.r. 916/86 -, che, pro- prio sul rilievo della distinzione concettuale delle due imposte, ha di- sciplinato un temperamento dell'onere tributario affiché, nel rispetto del carattere progressivo dell'Irpef gravante sul reddito complessivo delle persone fisiche, fossero valutati in favore del contribuente gli effetti negativi dei due successivi prelievi fiscali. Correttamente, dunque, la Commissione centrale tributaria ha escluso la fondatezza della censura formulata sul punto dal contribuente e per la medesima ragione la stessa non avrebbe potuto essere positiva- mente apprezzata sotto il secondo ulteriore profilo dedotto nel ricorso dell'illegittimo disconoscimento della sostanziale esenzione dal tri- ом buto derivante dalla previsione di un correlativo credito d'imposta. Va aggiunto, nel resto, che l'esame di quest'ultimo argomento è pre- cluso sia dalla novità del medesimo, in quanto allegato per la prima volta in sede di legittimità, e sia dal disposto dell'art. 14, 5° co., d.p.r. n. 600/73, il quale nel prevedere che "la detrazione del credito di im- posta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati per- cepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazio- ne o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata", commina al socio, che abbia reso una dichiarazione d'imposta infedele, la sanzione della decadenza dal diritto a procedere alla detrazione. proc. n.3175/2000 R.G. 6 All'infondatezza di entrambi i motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, li- quidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in 1.000 euro, di cui 100 euro per spese, ol- tre prenotate a debito. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 20 marzo 2002. Il presidente Il consigliere est. dott. Massimo Oddo dott. Francesco Cristarella Oristano JIS Il cancellie IL CANCELLIERE C1 CE Battista 72°610.2002CANCELLE DEPOSITAT Oggi 01 IL CANCELL CE sta 0 7 4 N 7 4 I N 3 R 1 T L A U D . B B I L A E R I T D T T A : 1 I N S 3 E R N 1 S E E . S E T I N A A M proc. n.3175/2000 R.G. 7